Avv. Giuseppe Mappa
Capita sovente che il Concessionario notifichi a mezzo pec ai contribuenti un atto esattivo che proviene da un indirizzo Pec non certificato e\o non presente nei pubblici registri.
La giurisprudenza che, ad oggi, si è occupata della fattispecie ha sancito la inesistenza di siffatta notifica e dell’atto così notificato.
Preliminarmente si rammenta che è stato lo stesso Concessionario ad ammettere che la notifica a mezzo Pec va effettuata solo da un indirizzo Pec certificato .
Infatti l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con nota Prot. n. 2017 – EQUISDR -3622426 del 22.05.2017, ebbe a comunicare ai vari Enti che, dal 01.07.2017, le uniche pec che utilizzerà per la spedizione dei messaggi sono :
1-protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
2-pct@pec.agenziariscossioneriscossione.gov.it
Le norme che regolano la notifica a mezzo Pec dell’atto tributario da parte dei Concessionari sono quelle di cui all’art. 26, comma 5 del DPR n. 602\1973 ed art. 60 DPR n.600\1973 .
L’art 16 ter, comma n. 1 del DL 179\2012 prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, per “pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia , e cioè INI-PEC- Indice PA – e PCT e, pertanto, la notifica Pec si intende validamente effettuata ( nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege) se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviato AD un indirizzo Pec anch’esso certificato.
Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.
Massime di riferimento
Commissione Tributaria Provinciale ROMA n. 9274 del 24.11.2020
Il ricorso è fondato. La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile all’agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web de lì Agenzia.
Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379\19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.
Commissione Tributaria Provinciale Napoli n. 5232 del 08.07.2020
Al riguardo, il ricorrente evidenzia che l’Agente per la riscossione ha adoperato una casella di posta elettronica certificata diversa da quelle censite nel pubblico registro (l’indirizzo ufficiale presente m IPA è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it mentre quello utilizzato è notific.acc.campaniaàpec.agenziariscossione.gov.it): non avendo l’Ufficio controdedotto alcunché a tale riguardo, la circostanza può ritenersi provata.
Orbene, al fine di valutare l’incidenza di questo dato sulla ritualità dell’iter notificatorio è opportuno soffermarsi brevemente sul quadro normativa vigente in materia.
Invero, la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali è contemplata già dall’art. 3 bis L. 53/94 laddove sancisce che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
L’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (”Codice dell’amministrazione digitale”) prevede che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”; il successivo art. 6 ter, rubricato “Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, stabilisce poi che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”, disponendo al comma 3 che “le amministrazioni di cui al comma l e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale”
Ancora, l’art. 5 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 sancisce poi che “Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
In tema di notifica a mezzo PEC, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “lPA”, “Reginde “, “Inipec”.
L’art. 26 D.P.R. n. 602/73 infine, dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INIPEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta”
Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.
Tale esigenza procedurale è stata ribadita dalla Suprema Corte che, in materia di notifica di atti civili, con la recente ordinanza n. 17346/19 ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi a mente dell’art. 3-bis L. 53/94.
Il principio, ad avviso del Collegio, può essere esteso al procedimento tributario e quindi va ritenuta l’illegittimità del debito erariale imputato al cittadino quando la casella PEC adoperata dall’Ente della Riscossione in sede di notifica delle cartelle esattoriali è collegata ad un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
In sostanza, dai documenti versati in atti dall’esattore è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IP A) per la notifica dei provvedimenti esatti vi di natura tributaria: tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici.
Commissione Tributaria Provinciale BARI n. 447 del 12.05.2020
In merito la Commissione rileva che, in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis, Legge n. 53/94. Da ciò la Suprema Corte ha dichiarato che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula “che la notificazione provenga da un indirizzo PEC ( .. . ) a un altro indirizzo PEC sempre risultante da pubblichi elenchi e che giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito.
L’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, che disciplina la notifica a mezzo pec, recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti [ … ] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma l2, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec””.
Nel caso che qui ci occupa l’Ente della Riscossione, per effettuare la notifica delle cartelle prodromiche, non ha utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in I PA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì otifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it, inficiando sulla regolarità della notifica.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione ritiene di dover accogliere ,il ricorso in quanto la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche è da ritenersi priva ai effetti giuridici, con conseguente nullità degli atti, poiché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici i registri…
Commissione Tributaria Provinciale ROMA n. 2799 del 28.02.2020
L’eccezione sollevata dalla ricorrente, contrariamente all’assunto dell’Ufficio è fondata perché, come risulta dalla copia della notifica prodotta dalla parte, essa notifica è stata spedita da un indirizzo Pec non riconducibile all’ Agenzia delle Entrate Riscossione presente nell’elenco ufficiale “IP A” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, irrituale ed ignoto indirizzo (@gmail.com).
La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate – riscossione.
In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è state trasmesse da indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IP A) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli.
Commissione Tributaria Provinciale Roma n. 601 del 17.01.2020
Il ricorso è fondato; in effetti l’ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/2/2018 con cui ha notificato dall’indirizzo pec “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” la cartella per cui è lite. Peraltro detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde -(Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia)- nè nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, nè nella pagina della CCIAA, nè in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che la cartella de qua non risulta regolarmente notificata; le doglianze della ricorrente, pertanto, meritano accoglimento, non avendo parte resistente dimostrato di aver correttamente e tempestivamente notificato la cartella per cui è lite.
Commissione Tributaria Provinciale TARANTO n. 401/402/403 del 15.02.2019
Inoltre, è doveroso segnalare che in tema di notifica a mezzo PEC, dispone:
a- il soggetto che vuole effettuare una modifica deve essere in possesso di una casella PEC comunicata ad uno dei pubblici registri;
b- l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici elenchi, come richiesto dall’art. 16 ter del D.L. 179\12 in L.221\12 che recita testualmente, “A decorrere dal 15.01.2013 ai fini della notificazione e comunicazione degli in materia……stragiudiziali, si intendono pubblici elenchi…”
E cioè:
- INDICE PA
- REGINDE
- INI PEC
La verifica, effettuata direttamente da questa commissione, dell’ indirizzo PEC certificato della Soget evidenzia che il concessionario, ha sede legale in Pescara via Venezia 49, C.f. – P. Iva 01807790686 e che ad esso sono segnati i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
-da REGINDE : cancellerie.soogetspa@pec.it
-da INI PEC : amministrazione.sogetspa@pec.it
INDICE PA-l PA-: direzione.sogespa@peCit.
I suindicati indirizzi sono pertanto gli unici validi per scopi notificatori con calidità legale.
Dai documenti versati in atti da parte ricorrente si evince che la ingiunzione e, stata inviata in semplice file.pdf e da indirizzo PEC ( info@sogetspa.it) diverso da quelli contenuti negli anzidetti pubblici registri, il tutto in palese violazione della innanza richiamata normativa; in conseguenza il procedimento di notifica è inesistente o irrimediabilmente nullo e con esso anche l’ingiunzione che si assume così notificata.
Si richiamano , infine :
CTP Perugia 379\2019; CTP Taranto 1848\2019; CTP Salerno 3126\2019; Cass. 17346\2019 ; Cass. 9562\2019 ; Tribunale Torre Annunziata n. 1409\2019.