Notifica di atto esattivo con pec non presente nei pubblici registri: inesistenza della stessa

Avv. Giuseppe MAPPA

 


La Commissione Romana consolida l’orientamento secondo cui la notifica di un atto esattivo spedita DA un indirizzo Pec non certificato e non presente nei pubblici Registri, e’ inesistente e non vi e’ alcuna possibilita’ di applicazione dell’art 156 cpc e\o sanatoria neppure allorquando l’atto cosi’ illegittimamente notificato sia stato impugnato dal contribuente.

Inoltre la Commissione conferma la illegittimita’ dell’operato del Concessionario allorquando lo stesso XXX  stesse pretese gia’ oggetto di precedenti giudizi , favorevoli o meno al contribuente .
Peccato la compensazione dei compensi di giudizio


Commissione Tributaria Provinciale di Roma

Sentenza n. 4132 del 16.04.2021


Richieste delle parti:
Ricorrente: in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’intimazione di pagamento e sempre in via pregiudiziale l’inesistenza giuridica e/o la nullità assoluta della notificazione a mezzo pec dell’impugnata Intimazione di pagamento n. xxxxx0, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché dell’analoga notificazione a mezzo pec, nell’intervallo di tempo dal 17/06/2005 al 13/03/2018, delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di intimazione di pagamento di cui alle controdeduzioni di parte resistente;

in via preliminare la dichiarazione di inutilizzabilità e/o irrilevanza probatoria della documentazione depositata in via telematica dalla parte convenuta ed in ogni caso la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento limitatamente agli atti di competenza della C.T.P. di Roma per illegittimità con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Valore della controversia dichiarato in € xxxx.

Resistente: in via pregiudiziale ed assorbente:

• dichiarare inammissibile la proposta opposizione per difetto di giurisdizione art. 2 d. lgs 546/92 dell’adita Commissione in favore dell’Autorità Giudiziaria competente relativamente alle cartelle indicate in narrativa;

• dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92;

• dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19, ultimo comma, del D.Lgs 546/92;

• ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto proposto in violazione del principio del “ne bis in idem” a fronte di quelli, precedenti, iscritti a ruolo con RG xxxx/2017 e xxxx presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e per lo effetto rigettarlo e condannare parte avversa, in favore della scrivente Agenzia delle Entrate – Riscossione ed a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa a fronte dell’accertato abuso di impugnazione per malafede nell’esercizio dell’azione giudiziale;

• ritenere e dichiarare la litispendenza di questo procedimento con quelli contrassegnati dai numeri R.G. xxx/2019 e xxxx2/2020 innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e, per l’ effetto, disporre la sospensione della presente causa ex art. 295 cpc, limitatamente alle cartelle indicate in narrativa, in attesa della conclusione del giudizio suddetto;

– in via preliminare:

• rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;

• sempre in via preliminare: disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 5, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 3, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.LE II ROMA UFF. TERR. ROMA 5 TUSCOLANO, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV. LE III ROMA UFF. TERR. FRASCATI, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.LE I TORINO UFF.TERR. TORINO 3, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999;

– nel merito:

• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all’attività di competenza dell’ente impositore ed alla formazione del titolo;

• dichiarare la legittimità dell’atto opposto e posto in essere dall’agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto; respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell’Agente della riscossione relativa alle eccezioni riguardanti i presunti vizi nella notificazione della cartella impugnata, in quanto infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 cpc; – nel merito e in subordine:

• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende relative alla presunta infondatezza della pretesa impositiva, alla ritenuta illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici alla formazione dei ruoli e alla ritenuta decadenza e prescrizione del credito, accertata l’estraneità dell’agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l’obbligo in capo all’ente impositore indicato in narrativa, anch’esso da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell’atto contestato.

Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all’allegata nota-spese o in quella che la Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società xxxx4 srl con sede in Roma Via xxxxxxxxx in persona del rappresentante legale pro-tempore, ritualmente rappresentata e difesa, ricorreva contro l’Agenzia delle entrate-Riscossione impugnando l’Intimazione di Pagamento n. 0tificata tramite pec in data 10/10/2019 per un presunto debito complessivo di €.877.959,62 con riferimento a taluni ed ipotetici atti esattoriali riportati, per la parte devoluta alla competenza della giurisdizione della C.T.P. di Roma, nel corrispondente “Dettaglio del debito”, con l’avvertenza che in caso di ulteriore omesso pagamento del debito si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Il ricorso tempestivo veniva notificato all’Agenzia delle entrate-Riscossione tramite pec in data 03/12/2019 e successivamente depositato in via telematica per la costituzione in giudizio in pari data per chiedere in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’intimazione di pagamento e sempre in via pregiudiziale l’inesistenza giuridica e/o la nullità assoluta della notificazione a mezzo pec dell’impugnata Intimazione di pagamento n. zzzzzzz00, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché dell’analoga notificazione a mezzo pec, nell’intervallo di tempo dal 17/06/2005 al 13/03/2018, delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di intimazione di pagamento di cui alle controdeduzioni di parte resistente;

in via preliminare la dichiarazione di inutilizzabilità e/o irrilevanza probatoria della documentazione depositata in via telematica dalla parte convenuta ed in ogni caso la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento limitatamente agli atti di competenza della C.T.P. di Roma per illegittimità con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Valore della controversia dichiarato in € xxxx,62. Nel ricorso la società contribuente rappresentava quanto segue:

1) in via pregiudiziale eccepiva l’inesistenza giuridica e/o nullità della notificazione, a mezzo pec del 10/10/2019, dell’opposta intimazione di pagamento, trattandosi di atto che, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, era stato notificato esclusivamente in formato .pdf, ovvero senza l’estensione “.p7m”, come tale privo di alcun valore legale stante l’insanabile omissione del formato della c.d. “Busta crittografica” (suscettibile di assicurare la trasmissione della cartella in originale, trasmessa con firma digitale, con l’estensione “p7m”), conseguentemente eccependosi l’assenza di alcuna minima garanzia dell’integrità dell’atto notificato;

2) in via preliminare eccepiva l’omessa notificazione degli atti impositivi presupposti. Rilevava come fosse da accertare la nullità dell’opposta Intimazione di pagamento stante l’omessa ed insanabile preventiva notificazione, alla ricorrente, di tutti gli atti presupposti (cartella di pagamento) riportati nella rispettiva tabella riassuntiva e dettagliatamente indicati anche nella narrativa del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

A tale riguardo, infatti, i suddetti atti esattoriali mai sono stati notificati alla ricorrente, la quale si è trovata incolpevolmente nell’impossibilità di esercitare il rispettivo diritto di difesa costituzionalmente garantito nei confronti delle corrispondenti pretese tributarie di cui la medesima, solo mediante l’atto impugnato, irritualmente notificato a mezzo pec del 10.10.2019, era venuta a conoscenza;

3) salvo quanto sopra eccepiva la violazione dell’art.7, II comma, della legge 212/2000 che recita: “(…) Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
(…) b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili (…); 4) la violazione dell’art.7, I comma, della legge 212/2000.

Infatti ai sensi dell’art.7, comma 1, dello Statuto del contribuente: “(…) Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama (…)”; 5) nel merito eccepiva la totale infondatezza della pretesa erariale per effetto della nullità e/o inesistenza giuridica della formazione e/o delle risultanze dei ruoli di cui all’intimazione di pagamento notificata in data 10/10/2019.

Infatti ai sensi anche dell’art.7, II° comma, della Legge n. 212/2000, nonché dell’art.12, III° comma, del D.P.R. n.602/1973, eccepiva l’inesistenza e/o nullità della formazione e dell’iscrizione dei suesposti ruoli, poiché le medesime erano avvenute senza essere state precedute dalla comunicazione e/o notificazione, nei confronti della contribuente (società xxxxx), di alcuna contestazione e/o avviso di accertamento.

Ai sensi dell’art.6, V° comma, Legge n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), infatti, l’Amministrazione Finanziaria è obbligata al preventivo contraddittorio con il contribuente “(…) prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (…)”; 6) eccepiva poi la conseguente decadenza dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione dall’azione di riscossione e la prescrizione quinquennale delle presunte pretese erariali rispetto alla data di notifica dell’atto impugnato; 7) eccepiva da ultimo il difetto di motivazione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in via telematica in data 16/03/2021 e chiedeva in via pregiudiziale ed assorbente:

• dichiarare inammissibile la proposta opposizione per difetto di giurisdizione art. 2 d. lgs 546/92 dell’adita Commissione in favore dell’Autorità Giudiziaria competente relativamente alle cartelle indicate in narrativa;

• dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92;

•dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19, ultimo comma, del D.Lgs 546/92;

• ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto proposto in violazione del principio del “ne bis in idem” a fronte di quelli, precedenti, iscritti a ruolo con RG xxx017 e xxxx2019 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e per lo effetto rigettarlo e condannare parte avversa, in favore della scrivente Agenzia delle Entrate – Riscossione ed a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa a fronte dell’accertato abuso di impugnazione per malafede nell’esercizio dell’azione giudiziale;

• ritenere e dichiarare la litispendenza di questo procedimento con quelli contrassegnati dai numeri R.G. xxx/2019 e xx/2020 innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e, per l’ effetto, disporre la sospensione della presente causa ex art. 295 cpc, limitatamente alle cartelle indicate in narrativa, in attesa della conclusione del giudizio suddetto;

– in via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;

• sempre in via preliminare: disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIODELLE ENTRATE DI ROMA 5, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 3,AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.LE II ROMA UFF. TERR. ROMA 5 TUSCOLANO, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.LE III ROMA UFF. TERR. FRASCATI, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR.PROV.LE I TORINO UFF. TERR. TORINO 3, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, REGIONE LAZIO,COMUNE DI ROMA ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999;

– nel merito:

• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all’attività di competenza dell’ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell’atto opposto e posto in essere dall’agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto; respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell’Agente della riscossione relativa alle eccezioni riguardanti i presunti vizi nella notificazione della cartella impugnata, in quanto infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, riconoscere la sanatoria degli eventuali vizi della notifica ex artt. 156 e 160 cpc;

– nel merito e in subordine:
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende relative alla presunta infondatezza della pretesa impositiva, alla ritenuta illegittimità delle iscrizioni a ruolo per omessa notifica degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici alla formazione dei ruoli e alla ritenuta decadenza e prescrizione del credito, accertata l’estraneità
dell’agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l’obbligo in capo all’ente impositore indicato in narrativa, anch’esso da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell’atto contestato.

Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all’allegata nota-spese o in quella che la Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 D.Lgs. n. 546/1992.

Nello specifico deduceva come segue:
A) crediti di cui alle cartelle nn. xxxxxxxxxxx, erano riferite a spese di giustizia e ammende. Si deve quindi comunque ritenere l’atto opposto indenne dalla valutazione dell’adito Giudice per la parte dei crediti non oggetto della giurisdizione tributaria.

B) le cartelle di pagamento nn. xxxxxxxxxxxxxxx oggetto anche del presente processo, erano state impugnate con precedente ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, rubricato al n. xxx/2017 RG.

Il giudizio così incardinato si era concluso, con esito sfavorevole a controparte, in data 16/05/2019 con il deposito della Sentenza n. xxx2019 che aveva riconosciuto la sussistenza della pretesa sottesa alle citate cartelle di pagamento.

C) Ancora controparte aveva impugnato con precedente ricorso incardinato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma al n. xxxx/2018 RG, le cartelle di pagamento nn. xxxxxx. Anche tale giudizio si era concluso con esito sfavorevole a controparte, con il deposito in data 24/09/2019 della Sentenza n. xxx2019, che aveva respinto il ricorso, avendo l’ente della riscossione provato la rituale notifica delle cartelle.

Si eccepiva pertanto che l’adita On. le Commissione non poteva pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere e nei confronti delle stesse parti, quindi per l’atto impugnato come sopra meglio specificato, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem.

D) Sempre in via preliminare ed assorbente il concessionario deduceva che le cartelle nn.xxxxxxxx, indicate nell’atto oggi opposto, erano state oggetto di precedenti opposizioni giudiziali ove erano state rappresentate le medesime doglianze. Segnatamente, il ricorrente aveva impugnato le predette cartelle con ricorsi proposti nei confronti sempre della medesima controparte (Agenzia delle Entrate – Riscossione) ed aveva ivi avanzato le stesse contestazioni e conclusioni.

Più precisamente il giudizio relativo alla cartella n. xxxx0 era stato incardinato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma -Sezione 41, e risultava concluso con la già citata sentenza n. xxxx/2019 che aveva accolto il ricorso in ragione dell’intervenuta prescrizione della pretesa sottesa alla cartella in questione. Avverso tale provvedimento l’ente della riscossione aveva proposto appello – innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rubricato al n. xxx/2019, con udienza fissata per il 23/02/2021 – chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Infine il giudizio afferente alle cartelle n. xxxxxcontrassegnato dal n. R.G.xxxx/2018 e promosso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma risultava concluso con sentenza n. xxx/2020 con la quale l’adita Commissione aveva accolto il ricorso in relazione all’omessa notifica degli atti prodromici all’iscrizione a ruolo, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, comprese le eccezioni inerenti a presunti vizi di notifica delle cartelle e ad asseriti vizi formali delle cartelle. Anche avverso il provvedimento suddetto l’odierno resistente aveva proposto gravame iscritto a ruolo il 07/10/2020 sub rg. xxx/2020, dinanzi alla CTR del LAZIO, per il quale si è in attesa della fissazione di udienza, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.

Di conseguenza, sia in applicazione del principio dell’economia processuale, sia per evitare la possibilità di contrasto di giudicati, risulta opportuno invocare il disposto di cui all’art. 295 cpc, applicabile anche al rito tributario.

Invero, la disposizione de qua sancisce che il giudice, ravvisati i relativi presupposti, dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Di rilievo era che, anche di recente, il Supremo Collegio aveva riconosciuto che la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., era applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità (cfr. Corte di Cassazione –
Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26429).

Si chiedeva, pertanto, la sospensione della presente causa ex art 295 cpc., applicabile anche al processo tributario, in attesa della conclusione degli altri giudizi pendenti trattandosi di cause connesse.

E) l’Agenzia della riscossione documentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento anche alla luce degli artt. 156 e 160 del c.p.c. sulla sanatoria dei vizi eventuali afferenti la notifica e riportava gli estremi delle successive intimazioni di pagamento concernenti le medesime cartelle di pagamento oggetto del ricorso in questione che avevano interrotto il decorso della prescrizione decennale per i tributi erariali.

La parte ricorrente in data 23/03/2021 depositava in via telematica una memoria illustrativa nella quale contestava puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla convenuta nella sua costituzione in giudizio e ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il collegio osserva in via preliminare che la richiesta dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla parte dell’atto impugnato concernente crediti di natura non tributaria non deve trovare accoglimento dal momento che nel ricorso di parte risulta indicato a chiare lettere che si faceva riferimento a taluni ed ipotetici atti esattoriali riportati, per la parte devoluta alla competenza della giurisdizione della C.T.P. di Roma ed ancora nella parte conclusiva del ricorso dedicata alle richieste veniva evidenziata la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento limitatamente agli atti di competenza della C.T.P. di Roma.

Nel merito il collegio giudica totalmente fondate ed assorbenti di tutte le altre eccezioni esposte quelle ribadite nella memoria conclusiva della parte ricorrente ovvero in primo luogo che essendo già intervenuta una statuizione sul precedente ricorso risultava evidente che la notifica del secondo avviso da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione violava il principio generale del divieto del ne bis in idem e, conseguentemente il presente avviso andava annullato.

Ovvero il divieto del ne bis in idem deve valere per entrambe le parti in causa.

Ciò premesso, poiché l’intimazione di pagamento controversa si era tradotta, altresì, in un’illegittima duplicazione delle identiche pretese impositive svolte contro il medesimo debitore xxxxx Srl), peraltro oggetto dei risalenti contenziosi presso la preposta CTP di Roma e CTR del Lazio, si eccepiva il difetto assoluto di interesse ad agire della controparte in tale sede, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle rispettive pretese erariali di cui all’opposta intimazione di pagamento.

Non solo ma in secondo luogo l’intimazione di pagamento impugnata andava annullata per totale illegittimità sotto un diverso e più eclatante profilo ovvero quello della dedotta inesistenza giuridica/nullità della notificazione, a mezzo pec del 10/10/2019, dell’impugnato avviso di intimazione n.xxxperaltro avente rilevanza documentale, che la notificazione dell’opposta intimazione di pagamento, anziché dall’indirizzo ufficialeprotocollo@pec.agenziariscossione.gov.it censito nel pubblico registro IPA era stata eseguita dall’indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, cioè da un indirizzo pec non certificato e non presente nei Pubblici Registri, che come testualmente precisato dalla giurisprudenza tributaria in casi analoghi: “(…) non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando dall’elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), né dalla pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né dalla pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni (…)” (Cfr. CTP di Roma, sentenza n.767/2021 del 26.01.2021; CTP di Roma, sentenza n.10571/2020, n.601/2020, n.2799/2020 e n.9274/2020; CTP di Perugia, sentenza n.379/2019).

Pertanto l’atto impugnato deve essere annullato e le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti considerata la non uniformità della giurisprudenza nella materia in discussione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

 

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