Avv. Giuseppe MAPPA
La Commissione Provinciale di Roma conferma precedenti giurisprudenziali e taccia di inesistenza e non nullita’ gli atti esattivi spediti a mezzo Pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri
CTP Roma Sentenza n. 4342\2021
– depositata il 21.04.2021 –
Richieste delle parti: Ricorrente: in via pregiudiziale l’annullamento della cartella impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica eseguita tramite pec; in via subordinata e nel merito l’annullamento della cartella impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità sotto il profilo del difetto di motivazione; ancora l’annullamento parziale della cartella impugnata limitatamente agli importi iscritti a ruolo per sanzioni, interessi ed oneri di riscossione e da ultimo l’inesistenza del diritto ad esigere coattivamente le somme
iscritte a ruolo con vittoria delle spese del giudizio. Valore della controversia dichiarato in € 3.496,27.
Resistente: L’Agenzia delle entrate DPIII di Roma non si costituiva in giudizio sebbene regolarmente
convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. xxxx di professione avvocato (c.f. xxxxx), ritualmente rappresentato e difeso da se stesso in proprio ex art. 86 del c.p.c. con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato xxxx del Foro di Roma, sito a Roma (RM), xxxxxn.36, ricorreva contro l’Agenzia delle entrate DPIII di Roma impugnando la cartella di pagamento n.xxx per un presunto debito complessivo di € 3xxx per IVA tributo, sanzione pecuniaria ed interessi notificata tramite pec in data 03/09/2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione concernente il ruolo n. xxx reso esecutivo il 14/06/2019 emesso dall’Agenzia delle entrate DPIII di Roma Ufficio Territoriale di Albano Laziale per liquidazioni periodiche IVA anno 2017 oggetto del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 54 bis del dpr 633/72 sulla comunicazione dei dati relativi al III trimestre 2017 presentata ai sensi dell’art. 21 bis del d.l. 78/2010. Comunicazione codice atto n. xxx consegnata in data 19-04-2018.
Il ricorso tempestivo proposto ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs. 546/92 veniva notificato in data 28/10/2019 tramite pec all’Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente depositato per la costituzione in giudizio il 14/01/2020, dopo l’esito negativo della mediazione, per chiedere in via pregiudiziale l’annullamento della cartella impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica eseguita tramite pec; in via subordinata
e nel merito l’annullamento della cartella impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità sotto il profilo del difetto di motivazione; ancora l’annullamento parziale della cartella impugnata limitatamente agli importi iscritti a ruolo per sanzioni, interessi ed oneri di riscossione e da ultimo l’inesistenza del diritto ad esigere coattivamente le somme iscritte a ruolo con vittoria delle spese del giudizio. Valore della controversia dichiarato in € xxxx
In particolare eccepiva: 1) pregiudizialmente l’inesistenza giuridica e/o nullità della notificazione, a mezzo pec del 03.09.2019 dell’opposta cartella di pagamento, trattandosi di atto che, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, è stato notificato esclusivamente in formato .pdf, ovvero senza l’estensione “.
p7m”, come tale privo di alcun valore legale stante l’insanabile omissione del formato della c.d. “Busta crittografica” (suscettibile di assicurare la trasmissione della cartella in originale, trasmessa con firma digitale, con l’estensione “p7m”), conseguentemente eccependosi l’assenza di alcuna minima garanzia dell’integrità dell’atto notificato, oltre che della validità del certificato di firma digitale; 2) in via subordinata e nel merito eccepiva il difetto di motivazione stante l’omessa notificazione dei sottostanti atti prodromici, nonché la genericità delle causali della pretesa impositiva, oltre che omessa indicazione delle modalità di determinazione ed applicazione degli interessi di mora, delle sanzioni e dei compensi di riscossione.
Contestava l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità con conseguente violazione del principio del preventivo contraddittorio con il contribuente rappresentando come sia stato testualmente precisato:
“(…) l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art.36-bis, co.3, del d.p.r. n.600 del 1973 e dall’art.54 bis, co.3, d.p.r. n.633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua
omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata della nullità prescritta dall’art.6, co.5, della Legge n.212 del 2000 (…)” (Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n.1711/2018); 3) eccepiva ancora l’omessa indicazione delle modalità di determinazione ed applicazione degli interessi di mora, delle sanzioni e dei compensi di riscossione; 4) infine eccepiva l’omessa sottoscrizione e/o certificazione del ruolo erariale.
L’Agenzia delle entrate DPIII di Roma non si costituiva in giudizio sebbene regolarmente convenuta.
Con successiva memoria illustrativa depositata in via telematica in data 22/03/2021 il ricorrente ribadiva le argomentazioni e conclusioni del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Il collegio osserva infatti che in primo luogo la parte resistente non si era costituita in giudizio e pertanto non aveva fornito la prova documentale della avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità con il suo perfezionamento, ma in secondo luogo e fatto determinante ai fini della decisione della controversia era costituito dalla circostanza da ritenersi assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate ed avente peraltro riscontro e rilevanza documentale che la notificazione dell’opposta cartella esattoriale, anziché dall’indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it censito nel pubblico registro IPA era stata eseguita dall’indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, cioè da un indirizzo pec non certificato e non presente nei Pubblici Registri, che come testualmente precisato dalla giurisprudenza tributaria in casi analoghi: “(…) non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando dall’elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), né dalla pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né dalla pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni (…)” (Cfr. CTP di Roma, sentenza n.767/2021 del 26.01.2021; CTP di Roma, sentenza n.10571/2020, n.601/2020, n.2799/2020 e n.9274/2020; CTP di Perugia, sentenza n.379/2019) (V. Nota di Deposito del 09.03.2021, Avv. Mollo: docc.4-5-6-7).
Non a caso, del resto, la medesima CTP di Roma aveva recentemente precisato: “(…) la notifica a mezzo pec da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e come tale non suscettibile di alcuna sanatoria (…)” (Cfr., CTP di Roma, n.10571/2020 del 16.12.2020; CTP di Roma, n.9274/2020 del 24.11.2020).
Pertanto l’atto impugnato deve essere annullato per illegittimità disponendosi contestualmente che nulla risulta dovuto per le spese considerata la mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2021