Notifica atti tributari a con posta privata: l’atto è inesistente e non nullo

Avv. Giuseppe Mappa


Impugnativa di cartella di pagamento notificata 10-05-2019 tramite posta privata Nexive – INESISTENZA e non nullità della notifica e dell’atto.
Con esauriente motivazione la Commissione Provinciale di Messina, con decisione depositata il 24 febbraio 2021 dichiara la INESISTENZA ed INSANABILITA’ dell’atto tributario, nella specie cartella, notificata il 10.5.2019 per il tramite di operatore privato postale e ciò perché, la licenza speciale individuale posseduta da Nexive le consente la sola notifica di atti giudiziari e contravvenzioni del codice stradali, giammai degli atti tributari. 


Commissione Tributaria Provinciale di Messina

Sentenza n. 537 del 22.02.2021

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 3204/19, notificato il 17.6.2019 e depositato il 13.11.2019, la ricorrente, xxxxx., rappresentata e difesa dal Dr. xxxxx, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29xxxxxxx36, asseritamente notificata il 10.5.2019, con la quale il Comune di xxxx, tramite Riscossione Sicilia, le ha intimato il pagamento dell’ICI – anno d’imposta 2011.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica, in quanto posta in essere da società priva della licenza speciale individuale prescritta dalla I. 124/2017 (Nexive c/o Snem S.p.A.).

2. Nullità della cartella di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto), in violazione dell’art. 12 d.lgs. 546/92, dell’art. 6 co. I della 1. 212/2000, nonché del principio della nullità derivata.
Assume parte ricorrente che la contribuente, pur se diversamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, non è stata destinataria di rituale materiale notifica dell’avviso di liquidazione prodromico all’iscrizione al ruolo e alla notifica della cartella.

3. Nullità dell’atto impugnato per intervenuta decadenza, in violazione dell’art. 11 d.lgs. 504/1992, come modificato e integrato dall’art. 1, co. 173, I. 296/96.
Assume parte ricorrente che, come rilevabile dalla cartella di pagamento impugnata, l’anno d’imposta contestato è il 2011 e pertanto, poiché l’attività accertativa può essere individuata nella fattispecie di cui al co. 1 ex art. 11 D.Lgs. 504/92, l’Amministrazione comunale sarebbe decaduta dal proprio diritto il 31 dicembre 2014, già prima della data di emissione dell’indicato avviso di accertamento notificato al ricorrente alla data del 23 dicembre 2016.

4) Nel merito.
La ricorrente assume la non tenutezza al pagamento dell’imposta, in quanto i conteggi sembrano riconducibili all’abitazione abitazione principale e alle sue pertinenze, per le quali non è dovuta.

I. Costituitasi, la Riscossione Sici1ia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 18 D.Lgs. 546/92, non contiene l’indicazione “dell’Ufficio nei cui confronti è proposto” e, comunque, per l’infondatezza, chiedendo, per le questioni di merito, di voler preliminarmente chiamare in causa l’Ufficio tributi di xxxx (Ente impositore )” e, quindi, lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c ..

All’Udienza del 15.2.2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilità frapposta dalla Riscossione Sicilia, che, in punto di fatto, è all’evidenza infondata, avendo il ricorso fatto espressa menzione della Riscossione Sicilia quale Ente destinatario del gravame.

III. Ciò posto, il ricorso è fondato, in considerazione del difetto proprio della notifica della cartella, di guisa che nulla potrebbe essere aggiunto al processo con la chiamata in giudizio del Comune di xxxxx (piuttosto che l’Ufficio tributi di xxxx – Ente impositore – così come eccepito dalla resistente).
Deduce parte ricorrente che la notifica della cartella è avvenuta tramite posta privata (Nexive) e non a mezzo il servizio poste italiane e, pertanto, la stessa sarebbe nulla.
Va premesso che secondo condivisibile giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/12/2014,n. 27021), come di <<recente rilevato da Cass. n. 2262/2013 – e già prima da Cass. n. 11095/08 – il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi
postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (D.Lgs.cit., art. 4, comma 5 nel testo vigente al 14.10.2010, data di scadenza del termine per proporre l’opposizione in esame).
<<Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio Universale, vale a dire all’Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati. Tale ipotesi è stata da questa stessa Corte ritenuta giuridicamente inesistente – Cass. n. 22375/06; Cass n 20440/06>>.

Ciò posto, in tema di equiparazione tra notifica del ricorso e degli atti amministrativi, la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/04/2018 n. 8089), ha condivisibilmente chiarito che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine
pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).
A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez 6-5, ord. 23 agosto 2017, n.
20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467;Cass. sez. 6-2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e
successive modificazioni.

Parte ricorrente ha insistito, anche in memoria, nel sostenere il proprio assunto in relazione ad una pronuncia di questa stessa Corte (Cass sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a
consegna diretta dell’atto, che non vale in ogni caso a superare la configurazione in termini d’inesistenza e non di nullità della notifica tramite vettore privato, alla stregua anche dei principi da ultimo in generale affermati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi di notifica effettuata tramite soggetto non abilitato.

La conclusione di cui sopra va ribadita anche alla stregua delle ulteriori considerazioni che seguono.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.«Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte
del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.

Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come della L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57,abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.

Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. n. n. 261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58 che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 29 agosto 2017) “l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2,1ett. u-quater)””determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui del medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Per altro, questa Sezione ha precisato (cfr. Comm. Trib. Messina, VI, 29.5.2019, n. 3461) che «a seguito della citata abrogazione dell’articolo 4 del d. Igs. n. 261/1999 con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d. 1gs. 3o aprile 1992, n. 285)”.

In data 19 luglio 2018 – a meno di un anno dalla citata abrogazione ed in attuazione della delibera Agcom – il ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07 settembre 2018. Da quest’ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell’AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale per i citati servizi postali mediante invio della domanda al Ministero dello Sviluppo Economico che entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero, rilascia o rifiuta la domanda.
Dagli atti estratti dal sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico con dati aggiornati al 5/5/2020 risulta che Nexive spa titolare di licenza Individuale Speciale n. 1-A1/2019 (Al tipologia relativa ad ” atti giudiziari- contravvenzioni”) non ha titolo per notificare direttamente, senza il tramite di POSTE ITALIANE, atti diversi da quelli per cui gli è stata rilasciata la licenza individuale speciale.
Consegue l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato e, come premesso, la fondatezza della censura e, quindi, del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Sezione VI -, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Riscossione Sicilia alle spese di giudizio che vengono liquidate in €. 400,00, oltre accessori e c.u. ove versato.

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