Processo tributario: è ammessa la produzione di files “word”

Avv. Giuseppe MAPPA


Nel processo tributario è ammessa la produzione di file in formato “word


Commissione Tributaria Provinciale di Taranto

Sentenza n. 92 del 08.02.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla controparte il 7/02/2020 e depositato in data 3/03/2020, XXXXXX), già XXXXXXi) di Taranto, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentato e  difeso dall’avv. xxxx, ricorre contro il Comune di xxxxx in, persona del rappresentante pro tempere dott.ssa xxxxxx, responsabile del servizio tributi, rappresentato e difeso dall’avv. xxxx, avverso l’avviso di accertamento n. xxxxx  del 18/11/2019, notificato a mezzo posta xxxx, per l’importo di €.xxxxxxxx, oltre sanzioni e interessi di mora, per totale euro xxxxx89 relativa a n. 255 unità immobiliari classate A03 e n. 2 unità immobiliari classate D02 e 804; tutte meglio identificate in atti.

Il ricorrente ritiene illegittimo l’atto opposto per quanto rappresentato di seguito.

1) Quanto alla parte in cui assoggetta all’imposta n. 255 Unità immobiliari, classate A03

Nel detto avviso vengono assoggettati all’imposta con una aliquota  pari al 10,6  n,255 unità immobiliari classate A/3, costituite da alloggi di  edilizia a residenziale ,pubblica sovvenzionata regolarmente assegnati agli aventi diritto; tale ultima circostanza ·è pacificamente riconosciuta dal Comune, atteso che agli stessi viene applicata la detrazione per abitazione principale di €. 200,00.

L’avviso opposto è stato emesso in violazione del D.L n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013, e dell’art. 1 co. 707 della Legge n. 147/2013.

Tale normativa, modificando l’art. 13 del D.l. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. ha disposto dal 01.01.14 l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale {( esclusi i fabbricati  classati A/1, A/8 e N9), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale come definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.08 che definisce l’alloggio sodate come “‘l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in vocazione permanente che svolge la funzioni  di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che,.-non sono in grado. di accedere· alla possibilità di alloggi nel libero mercato.

L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al  soddisfacimento delle esigenze primarie  , mentre la Legge n. 80 del 23.05/2014 art. .l0 comma 3 di conversione del D.L. 47/2014, precisa che : si considera alloggio sociale, l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonchè dall’Ente  gestore comunque -denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio sociale abitativo di individui i nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere agli alloggi in libero mercato.

L’Istituto ricorrente ritiene “che non possano sussistere dubbi in ordine alla natura di alloggio sociale , nel senso su riportato,  delle n. 255 unità immobiliari assoggettate all’imposta, atetso che , le stesse, in conformità della normativa della regione Puglia

LR 54\1984 e 10\2014, sono tutte, come riconosciute dallo stesso Comune. Regolarmente assegnate come da decreto Sindacale a nuclei familiari aventi aventi diritto sulla base delle graduatorie appositamente stilate ed in quanto tali, certamente non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato ; regolarmente locate dal gestore ad un canone solidale in quanto fissato inderogabilmente dalla predetta normativa regionale.

Il ricorrente riferisce che il MEF – Ufficio legislativo Finanze, nel question Time VI Finanze n. 5-03398, in ordine alla assimilazione, ai fini imu, degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ha riconosciuto espressamente tale assimilazione e quindi ,il diritto all’esenzione, ogni qual volta i primi possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.08 su citato, cioè quando l’alloggio assegnato sia anche adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato; inoltre, anche l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’assimilazione degli alloggi di e.r.p. regolarmente assegnati, locati e utilizzati quali residenza dagli aventi diritto , agli alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008, riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione irpef prevista dall’art. 7 della su citata L. 80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008.

Il Comune resistente era ed è a conoscenza della destinazione ad alloggio sociale di dette unità immobiliari oggetto dell’impugnato avviso, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusta il disposto dell’art. 11 della L. Regione Puglia 54/84 (secondo il quale i decreti di assegnazione sono emessi dal Sindaco) e per aver concesso la residenza agli aventi diritto.

Il ricorrente evidenzia che lo I.A.C.P. ora Arca Jonica non era tenuto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra, ad alcun obbligo dichiarativo in merito alla destinazione degli alloggi di cui la causa, essendone il Comune a conoscenza ed essendo in possesso di tutta la relativa documentazione.

Il ricorrente precisa che, in base al disposto di cui all’art. 6 dello Statuto del Contribuente, ai fini della semplificazione dell’attività finanziaria, “al contribuente, in ogni caso non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria”  (cfr. sul punto C.T.P. di Caserta con sentenze nn. 675/10/2010 e n. 328/12/2010), e considera che non risultano emessi dal Comune provvedimenti di decadenza dalla assegnazione nei confronti degli assegnatari delle unità immobiliari di cui all’avviso, come previsto dall’art. 19 della Legge Regione Puglia 54/84 a quel tempo vigente che attribuisce al Sindaco l’obbligo, anche su indicazione dell’ente gestore, di dichiarare la decadenza dell’assegnatario ogni qualvolta emerga che lo stesso non risieda più nell’alloggio assegnato.

Tutte le unità immobiliari oggetto dell’avviso non solo sono tutte assegnate agli aventi diritto ma sono anche tutte utilizzate da questi ultimi quali residenze e quindi abitazioni principali; come tali, essendo destinate ad alloggio sociale come definito dal d.m. citato, avrebbero dovuto godere della esenzione prevista dalla legge, e ciò indipendentemente da qualsivoglia dichiarazione da parte dell’odierno ricorrente.

La normativa in materia di IMU prevede il diritto alla sola detrazione di €. 200 per abitazione principale agli alloggi assegnati dagli IACP, tra i quali non rientrano quelli della edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, che sono per legge assegnati dal Sindaco del Comune competente per territorio;.

A ciò si aggiunga che con nota del prot. 1176 del 22.02.16 inviata via pec a tutti i comuni della Provincia jonica l’odierno ricorrente confermava per quanto necessario l’applicabilità della esenzione IMU prevista dall’art. 1 L. 147/2013 co. 707 a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del patrimonio dell’Ente, avendo le caratteristiche ed i requisiti dell’alloggio sociale di cui al d.m 2008, come integrato con l’art. 10 co. 3 della L. 80/2014, trasmettendo, a tal fine, il provvedimento commissariale n. 71 del 16.06.2015.

Per tutto quanto sopra esposto 11 ricorrente insiste nella richiesta di dichiarare l’illegittimità dell’impugnato avviso, nella parte in cui non riconosce per tutti gli immobili assoggettati all’imposta, l’esenzione prevista dal a legge per gli alloggi sociali aventi i requisiti di cui al d.m. 22.04.08 (cfr. sentenze n. 377/5/18 della CTP di Foggia e n. 17017/29/18 della CTP di Napoli che hanno accolto i ricorsi preposti dagli Enti di e.r.p. riconoscendo la fondatezza delle motivazioni sopra esposte).

2) Quanto alla parte ir,i cui assoggetta all’imposta n. 2 Unità immobiliari classate B04 e D02, il ricorrente sostiene he l’avviso oggetto d’impugnativa è poi illegittimo nella parte in cui assoggetta all’imposta le dette 2 unità immobiliari, in quanto, pur essendo erroneamente intestate catastalmente allo I.A.C.P. (ora Arca Jonica), queste ultime rientrano nel patrimonio del Comune 7 resistente.

Tale unità, iscritte in catasto al Foglio n.9 part.lle 855 e 854, cat. B/4 e D/2, costituite rispettivamente da una casa di riposo per anziani e da una cappella a servizio della prima, sono immobili realizzati dall’allora IACP con i fondi della L.865/71 in occasione della realizzazione di immobili di e.r.p. in conto oneri urbanizzazione, nell’ambito del comprensorio 167 ciel Comune di xxxx(cfr. delibera di G.M. del Comune di xxx n. 3795 29.07.1975, allegata sub. 4).

Tali immobili, rientranti, ai sensi dell’art.57 della L. 865/71, nella competenza comunale, sono stati consegnati all’allora Comune di xxxxo con verbale del 31.10.88 dallo IACP, giusta delibera CdA n. 702 del 13.12.86, a seguito di apposita richiesta di quello stesso Comune avanzata con nota n. 24255 del 03.12.86 e la documentazione relativa è in possesso del Comune di xxx, subentrato nel maggio 1993 al Comune di Taranto, come espressamente riconosciuto nella nota del 10.02.97 acquisita al prot. IACP n. 912 del 13.02.97, allegata sub. 5, con cui il Comune di Statte riconosce l’erroneità della intestazione catastale degli immobili de quibus all’odierno ricorrente, chiedendone il trasferimento al proprio patrimonio.

L’erroneità della intestazione catastale anche se si considera che l’Arca, ente delegato a gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica,  non ha tra i propri fini istituzionali  quello di gestire immobili ad uso ‘sociale”, rientranti nella competenza comunale, ex art. 57 L 865\71(allegata sentenza CTP Taranto n. 37/03/2020).

Il ricorrente, previa richiesta di discussione in pubblica udienza e con istanza di sospensiva dell’atto opposto, conclude con la richiesta che la Commissione adita, per tutte le rn_otiv􀀗o.ni espresse in narrativa, voglia annullare e/o dichiarare privo di effetti giuridici l’avviso impugnato sia in merito alle unità immobiliari classate A03 sia in merito a quelle tassate 804 e 002, con vittoria di spese e competenze.

Il Comune di Statte, quale parte resistente, il 21/11/2020 ha depositato telematicamente nel fascicolo di causa, i file contenenti i seguenti documenti:

1) visure storiche; 2) Sentenza CTP Taranto n. 485/2019; 3) Sentenza CTP Taranto n. 1619/2019; 4) Nota sindacale del 10.02.1997; 5) Estratto delibera Comune di Taranto 13.12.1986; 6) Deliberazione e.e. n. 49 del 09.09.2010; 7) Decreto Commissario f acta; 8) copia conforme Stralcio Statuto Comunale (art. 104, c. 5); 9) copia conforme XXXX  del Responsabile del Settore Tributi-AA.GG. n. 21 del 23/06/2020; 10) copia conforme Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 22.06.2020 11) copia conforme Decreto Sindacale n. 23 del 28/10/2019; 12) sentenza CTP Taranto n.2182/2018; 13) controdedaz1oni, contenente la costituzione della parte e le controdeduzioni alle eccezioni del ricorrente (file word 14)

procura nomina difensore; 15) memorie illustrative (file “word; 16) copia atto impugnato.

I file suddetti sono tutti in formato pdf, tranne quelli contrassegnati “dai nn. 13 e 15 che, pur firmati, sono stati creati in formato “word”.

Il resistente Comune di Statte, per il tramite del suo difensore, controdeduce, in relazione all’imposta applicata alle 255 unità immobiliari classate N3 rilevando che rart. 13, -co.10 del D.L. n. 201/11 ha previsto il riconoscimento, anche a tali alloggi, della detrazione di euro 200,00 dell’imposta dovuta, mantenuta anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, m.2, lett. b del D.L. 102/13, con riferimento ai soli alloggi assegnati dagli IACP. Il resistente rimarca che gli IACP e le cooperative di edilizia residenziale  hanno diritto al trattamento _agevolato che la legge ha riservato agli immobili adibiti  ad abitazione principale del contribuente e la diversità di trattamento dipende dal fatto che soggetto passivo di imposta  per gli Immobili assegnati in locazione non è l’assegnatario ma t’istituto dì edilizia residenziale.

Relativamente alle 2 unità immobiliari classate 84 e 02, il resistente rileva che i due immobili  sono stati costruiti dallo IACP di Taranto (ora ARCA JONICA) e tuttora sono di sua proprietà e, considerata la loro classificazione che non li rende idonei a residenze per civile abitazione, come tali sono soggetti IMU in base alla loro rendita catastale e all’aliquota prevista.

La Commissione, all’udienza del 23/11/2020, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti esecutivi dell’avviso di accertamento opposto.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La Commissione, all’esito della fissata riunione di trattazione della controversia sulla base degli atti in fascicolo, rileva preliminarmente che i file depositati dal Comune resistente sui quali è apposta regolare firma digitale, sono tutti in formato pdf , tranne quelli contrassegnati dai nn. 13-_e 15  te sono di formato “word” che è un formato non previsto nel processo tributario telematico che prevede possano depositarsi, nella composizione del fascicolo telematico di causa, file in formato pdf/a o pdf/b in quanto file considerati stabili ed immodificabili ai fini della loro conservazione sicura nel detto fascicolo.

Tuttavia, quando il legislatore ha inteso comminare l’inammissibilità del ricorso in conseguenza di determinati comportamenti lo ha fatto ricorrendo ad un’espressa previsione normativa. Ai fini del presente caso, è richiamabile in tal senso l’art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, che indica gli elementi essenziali del ricorso (in particolare l’indicazione della commissione tributaria adita, del ricorrente del resistente, dell’atto impugnato, dei motivi di impugnazione) e prevede espressamente l’inammissibilità dello stesso se manca o è assolutamente incerta una delle predette indicazioni o qualora manchi la sottoscrizione del ricorrente.

Nel caso non ricorrono le dette ipotesi per cui la costituzione del resistente può essere ammessa non ritenendosi la sopraccennata irregolarità talmente grave da impedire il raggiungimento dello scopo del deposito dei documenti di costituzione della parte resistente.

Nel merito, la Commissione rileva quanto di seguito.

1)L’eccezione del ricorrente relativa alle 255 unità immobiliari di categoria A3 costituite da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, regolarmente assegnati agli aventi diritto, qualificabili “alloggi sociali”, che l’atto di accertamento del Comune di Statte assoggetta all’IMU 2014 con aliquota del 10,60 per mille invece che considerarli, alla stregua di quanto previsto per l’abitazione principale, esenti da IMU, è fondata.

L’art. 4 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella legge 124/2013 dispone che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; e l’art. 1, co. 707, n. 3, lett. b della Legge 147/2013 dispone che l’IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dallo stesso già citato D.M. che definisce l’alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie” e l’ art. 10 co. 3 del D.L. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa … ) considera alloggio sociale l’unita’ immobiliare adibita ad 1:1so residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.

Le 255 unità immobiliari assoggettate all’imposta, in conformità a quanto previsto nella normativa regionale (cfr. Legge Regione Puglia nn. 54/1984 e 10/2014), hanno natura di alloggio sociale poiché:

-sono assegnate con decreto del Sindaco a nuclei familiari svantaggiati, risultati aventi diritto sulla base delle graduatorie appositamente stilate, e in quanto tali non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

-sono locate dall’ente gestore agli aventi diritto ad un canone definito sociale, in quanto fissato inderogabilmente dalla predetta normativa regionale;

-sono utilizzate dagli assegnatari quali abitazioni principali, con l’obbligo di stabilirvi la residenza, pena la decadenza dall’assegnazione.

2) L’eccezione del ricorrente relativa alle due  unità immobiliari di B4 e D” per la quale ritiene non dovuta l’Imu 2014 a favore del Comune di Statte è fondata.

Dette unita’ sono intestate catastalmente allo IACP di Taranto e

rispettivamente classificate di categoria B4 e D2 , costituite da una casa di riposo per anziani e un’annessa cappella, realizzate negli anni 80 nella zona 167 dell’allora borgata di Statte -frazione del Comune di Taranto-c on i fondi destinati dalla Regione al Comune di Taranto.

La costruzione delle suddette’ unità economiche , eseguite dallo Iacp nell’ambito di un Piano di Zona 167 , fa s’ che siano attribuite allo stesso Comune ( ora Statte per subentro) ex art 57 L 865\1971, come da nota di consegna dello stesso Comune

Tenuto conto che gli immobili, nel caso, erano attribuiti dalla legge 865/71 al Comune di Taranto ed ora al subentrante distaccato Comune di Statte, indipendentemente dalle autodichiarazioni catastali, e tenuto conto che può affermarsi che l’istituto ricorrente evidentemente non ha il possesso degli immobili che, al momento sono in stato di degrado e abbandonati nel territorio del Comune di Statte, non si ritiene ricorrano i presupposti perché gli immobili siano imponibili per l’IMU anno 2014, ai sensi dell’art. 13 del D.L 612/2011 e successive modificazioni.

L’inerzia mostrata da entrambe le parti per la formale definizione amministrativa della questione in essere, è motivo di compensazione delle spese di lite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l’avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

 

Condivi con:
STAMPA