Avv. Fabrizio Plagenza
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6086 del 04 marzo 2020
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. 2, con l’ordinanza n. 6086 del 04 marzo 2020, precisa che è «dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege n. 449/1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di un’attività – pagamento del compenso all’appaltatore – comunque rientrante nella propria sfera di competenza».
Il rapporto che si instaura tra condomini ed amministratore, come noto, è disciplinato dalle norme sul mandato.
In forza, dunque, del mandato conferito dai condomini e nello specifico, nel caso in cui l’assemblea avesse deliberato l’esecuzione di lavori straordinari in condominio con beneficio della detrazione fiscale del 36%, la Corte afferma che è il condominio (committente nei confronti dell’impresa appaltatrice), tramite il suo amministratore, che deve osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto di appalto oltre che fornire l’attestazione che il condomino abbia effettivamente versato quanto di sua competenza.
Per la Suprema Corte, tale adempimento «appare condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere dei contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all’amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune da lui amministrato».
Avv. Fabrizio PLAGENZA
Foro di Roma
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