Lo sport nella Costituzione, nel diritto europeo e nel diritto internazionale.

 

Come noto, lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

Anche Nelson Mandela, nel 1995, affermava che: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione”.

Nonostante lo sport vada ad incidere su importanti valori della persona umana e nonostante in Italia lo sport sia molto praticato e di interesse comune sia a livello amatoriale sia a livello agonistico, il diritto allo sport non viene trattato in modo diretto dalla Costituzione.

Il motivo dell’esclusione ha una spiegazione storica molto precisa: quando entrò in vigore nel 1948, il ricordo del fascismo era ancora troppo vivido e lo sport era sempre stato uno strumento propagandistico usato dal regime per aggregare, educare e plasmare i giovani.

Invero, durante il regime fascista, che va dal 1922 al 1943, lo sport fu coinvolto nelle politiche razziste del fascismo.

Gli sport preferiti dal fascismo erano quelli che potevano essere usati ai fini dell’addestramento militare.

Infatti, il regime voleva esaltare gli sport di squadra e fisici, funzionali all’idea di una stirpe di guerrieri.

Lo stesso Mussolini si propose come il primo sportivo d’Italia, praticando con passione tutti gli sport.

La conseguenza, logica e inevitabile, fu pertanto quella di evitare in Costituzione qualsiasi tipo di riferimento allo sport.

Lo sport riceve, invece, una tutela in forma indiretta principalmente negli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., per i quali lo sport può essere ricompreso nelle posizioni, espressione della libertà personale attraverso le quali si perfeziona la persona umana sia come singolo, che in una formazione sociale (art. 2 Cost.), al quale tutti devono poter aver accesso in eguali condizioni (art. 3 Cost.), in ottica di una migliore salute (cfr. art. 32 Cost.).

Lo sport non è, poi, inserito esplicitamente né nelle norme relative all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost., a differenza di quello che si dirà nelle fonti internazionali), né nelle norme che tutelano e valorizzano la famiglia (artt. 29-31 Cost.).

Non si può non sottolineare, tuttavia, come implicitamente, il legislatore quantomeno per il primo aspetto, ne abbia riconosciuto la rilevanza nella scuola; per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto il legislatore ha preferito la strada degli incentivi alle società sportive e alle opere di riqualificazione degli impianti rispetto ad un bonus o incentivo alle famiglie, le quali si possono avvalere di eventuali fondi erogati dagli regionali e/o locali.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che lo sport a livello nazionale è anche un’industria particolarmente redditizia tanto da rappresentare tra il 1,7% e il 2% del P.I.L..

Per tale ragione un’ulteriore copertura indiretta può essere rinvenuta sia nell’iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 Cost..

Degno di memoria è anche il mondo del lavoro dello sport, tutelato implicitamente dalla Costituzione x artt. 1 e 4 e la conseguente tassazione ai sensi degli articoli 23 e 53 Cost..

Vi è più che la recente – e ancora in atto – disciplina generale dell’emergenza-coronavirus, peraltro, ha dimostrato come il nostro ordinamento nazionale abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza di un diritto allo sport e all’attività motoria, introducendo uno spazio per l’esercizio di tale diritto, sia pure nel quadro di una disciplina limitativa di molti ambiti di libertà.

Per ritrovare il primo esplicito riferimento costituzionale allo sport, bisognerà attendere il 2001.

Invero, il Legislatore costituente, con la modifica del Titolo V della Cost., ha previsto nell’art. 117, che l’ordinamento sportivo è di potestà legislativa concorrente.

Però, tale riferimento ancora non può ritenersi sufficiente ai fini di una tutela piena del diritto allo sport, atteso che quello che viene tutelato con la citata disposizione costituzionale non è lo sport in sé, bensì l’ordinamento sportivo, ovvero il cosiddetto contenitore di tutti gli sport.

Ciò posto, il riconoscimento della pratica sportiva, da qui a breve, entrerà finalmente nella Costituzione, andando ad integrare l’art. 33 con l’enunciato a mente del quale «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Lo scopo del disegno di legge costituzionale (DDL n. 747) consiste nell’attribuire il giusto rilievo allo sport come strumento di sviluppo della persona.

La sua pratica va incentivata in tutte le generazioni, dai giovani agli anziani e, per questi ultimi, “va garantita la possibilità di sviluppare l’invecchiamento attivo”.

Come si può leggere sul sito del Senato, Valentina Vezzali, campionessa olimpionica di scherma, ha sottolineato “l’importanza del riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell’attività sportiva”; precisando come “lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, rappresenti uno dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli.

Sotto il profilo letterale, va detto che la scelta del sintagma “attività sportiva” in luogo di “sport” è stata dettata dal desiderio di evitare il ricorso ad un vocabolo di lingua inglese (ossia “sport”) nel testo costituzionale.

Tuttavia, tale opzione linguistica non è stata unanimamente condivisa, perché l’etimologia della parola sport risale, a ben vedere, al latino (deportare = uscire fuori porta, cioè uscire al di fuori delle mura della città per dedicarsi ad attività sportive).

Solo nel XIV secolo, in Inghilterra, si diffuse il termine “disport” che, due secoli dopo, venne abbreviato in “sport”, vocabolo assimilato anche dalla lingua italiana nel XIX secolo.

Inoltre, indicare che la Repubblica riconosce l’attività sportiva in tutte le sue forme implica il coinvolgimento dell’attività sportiva professionistica, dilettantistica, amatoriale, organizzata o non organizzata.

Vi è più che l’utilizzo del sintagma attività sportiva, in luogo di sport, vuole evidentemente estenderne l’importanza a qualunque forma di attività, senza porre limiti di disciplina, ma anche sottintendendo l’importante ruolo nel diffondere l’inclusione, la socialità e il contrasto a ogni forma di razzismo e xenofobia.

L’aggiunta, infine, delle parole “in tutte le sue forme”, inserita come emendamento successivo, vuole altresì rimarcare il valore, allo stesso tempo, di un’attività ricorrente, oppure saltuaria, professionistica, dilettantistica o puramente amatoriale, di squadra o individuale ecc..

In origine, la tutela dello sport era stata inserita nell’art. 32 Cost. stante l’importanza dell’attività sportiva per il benessere dell’individuo e per la salute.

Successivamente, si è deciso per l’inserimento nell’art. 33 Cost. in materia di cultura e istruzione. Infatti, lo sport svolge una funzione educativa e culturale deve, quindi, divenire parte integrante dell’educazione dei giovani.

Questo comma aggiuntivo, nell’articolo 33, si riferisce in particolare a tre ambiti tra loro complementari: il valore educativo, con riferimento allo sviluppo e alla formazione della persona, il valore sociale, come elemento di aggregazione e inclusione anche per i soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità, e il valore del benessere, legato anche al mantenimento della salute psicofisica integrale della persona.

Come si legge nella relazione illustrativa al DDL «sia il diritto europeo che il diritto internazionale riconoscono una connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti, dai più giovani agli adulti».

Con il Trattato di Lisbona, l’Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel campo dello sport (art. 6, lettera e), TFUE).

Inoltre, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea dispone che: «L’Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (art. 165 comma 1, paragrafo 2, TFUE).

Oltre a questa disposizione, vi sono numerose Convenzioni internazionali in materia di sport (ad esempio, contro il doping e contro la violenza negli stadi).

Sempre a livello internazionale, lo sport ha la capacità di creare vicinanza tra le popolazioni e di divenire uno strumento di lotta contro i comportamenti xenofobi e razzisti.

Il valore dello sport emerge sotto il profilo internazionale anche se si pone mente alle Olimpiadi e alle Para olimpiadi.

L’attività sportiva, dunque, va valorizzata anche in considerazione della sua importanza nell’integrazione di tutte le persone.

La novità costituzionale in commento è, dunque, senz’altro, da salutare con favore.

Anzi, questa novità deve ritenersi doppiamente positiva poiché approvata in un contesto storico particolarmente difficile proprio dal punto di vista dell’equilibrio psicofisico di milioni di persone.

I danni mentali provocati dalla pandemia – tralasciando per un attimo quelli fisici e “visibili” – sono impossibili da stimare, anche perché il disagio mentale soffre ancora delle difficoltà individuali di ammetterlo.

Molti hanno timore di dimostrarsi deboli e difettosi nell’esprimere il proprio malessere, anche perché la società in cui viviamo pare solo premiare i vincenti e stigmatizzare chi non ce la fa.

In questo contesto, lo sport può essere ed è di grandissimo aiuto nello spingere le persone a trovare un equilibrio interiore e a sentirsi parte di una collettività che le accoglie e non le giudica.

Come affermato da Mauro Berruto, ex ct della Nazionale di pallavolo: “Il giorno nel quale lo sport diventerà diritto costituzionale sarà un bellissimo giorno e, da quel momento, finalmente guarderemo alla cultura del movimento con occhi completamente nuovi”.

Adesso è solamente una questione di tempo. Di “quando”, non più di “se”.

 

Dott. Michele di Martino – Magistrato Referendario TAR Campania –

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