L’istituto della revisione dei prezzi relativo ai lavori pubblici, ai tempi del Covid-19

Avv. Giuseppe Corvino

L’esecuzione dei lavori pubblici dovrà avvenire rispettando un protocollo di sicurezza (LINK DEL PROTOCOLLO) che consenta ai tutti gli addetti ai lavori di poter eseguire l’attività in tutta tranquillità. Il protocollo è applicabile a tutti i lavori in corso e per i lavori futuri. Il rovescio della medaglia nell’applicazione delle nuove regole è la lievitazione dei costi. In particolare, l’aumento sarà relativo ai costi dei materiali e della sicurezza, al dilatamento del tempo per completare l’opera, all’assunzione di nuova forza lavoro e altro. Al fine di non fare sopportare tali maggiori oneri in capo esclusivamente all’appaltatore si dovrà procedere con l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi, che può avvenire con una modifica del contratto.

Le modifiche dei contratti pubblici durante il loro periodo di efficacia sono disposte dal RUP.

In particolare, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art.  106 comma 1, lettera a, del Codice degli Appalti, che così dispone “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Il Codice degli Appalti non prevede l’obbligo della revisione dei prezzi in quanto rinvia alla lex specialis di gara.  Al tal riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza del 19.06.2018, n. 3768, ha chiarito che, nel nuovo codice degli appalti: “la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza, sulla natura imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi.”

In virtù di quanto detto, se nei documenti di gara non è stato previsto in maniera: chiara, precisa e inequivocabile la possibilità di una revisione dei prezzi, l’impresa dovrà, allo stato attuale, sopportare i costi.

E’ infatti auspicabile un intervento del legislatore per i contratti in corso, possibile ai sensi dell’art. 106, comma n.1, lettera c. che dispone “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita’ di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatone. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

Prova dell’aumento dei costi.

Il diritto alla revisione dei prezzi, qualora sia previsto nei documenti di gara, è dovuto a fattori imprevedibili che hanno alterato l’originario rapporto sinallagmatico, nei quali può rientrare, certamente, quella causata dal Covid 19. In ogni caso, l’appaltatore ha l’onere di documentare concretamente gli aumenti che verranno valutati dalla stazione appaltante, non basterà quindi semplicemente fare appello alle clausole previste nei documenti di gara.

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