Avv. Alessia De Nitto
La Commissione materana dichiara la nullità/inefficacia dell’intimazione di pagamento non seguita, nei 180 giorni dalla sua notifica, da procedura esecutiva esattiva.
Il termine di 180 giorni è stato elevato ad 1 anno ad opera dell’art 26, comma 18 del DL 76\2020 in L.120\2020, in vigore dal 17.07.2020.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale Matera n. 123 del 23.05.2020
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 29/10/2018 l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Matera, notificava alla società “xxxxxx.” con sede in xxxxx alla S.S. xxxx, sn, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. xxxxxx, l’intimazione di pagamento n. xxxxx3/000 con la quale si intimava al contribuente di pagare l’importo di € xxxx comprensivo di interessi, compenso per la riscossione ed altre spese nel termine di cinque giorni dalla notifica, trascorso inutilmente tale termine si procederà ad esecuzione forzata.
L’intimazione scaturiva dal mancato pagamento di n. xxx cartelle di pagamento notificate e non impugnate e relative a diversi tributi, IRES, IRAP, IVA, C.C.I.A.A., INVIM, REGISTRO,CONSORZIO DI BONIFICA per diversi anni d’imposta.
Avverso la suddetta Intimazione il contribuente, nei termini di rito,- presentava ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Matera chiedendo, previa sospensione della esecutività dell’atto impugnato, di annullare la intimazione di pagamento impugnata in quanto del tutto illegittima per motivi di fatto e di diritto e, conseguentemente, i ruoli alla stessa sottostanti, con riserva di integrazione della produzione documentale di presentazione di memorie illustrative, con vittoria di spese.
Con il primo motivo di ricorso si eccepiva la illegittimità derivata dell’intimazione per difetto assoluto di attribuzione dell’Ente che l’ha adottato, per illegittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 193/2016, per violazione degli articoli 70 e 77, comma 2/\ della Costituzione.
Veniva eccepita anche la omessa notifica degli atti presupposti, ovvero delle cartelle richiamate nell’atto impugnato.
Infatti, la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento all’opponente costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
Altro motivo di ricorso eccepito è la decadenza/prescrizione dell’ente impositore dal diritto al recupero del credito; entro termini ben precisi andavano notificati al ricorrente, a pena di decadenza, la esternazione della pretesa impositiva ed il conseguente compimento del procedimento di riscossione al fine di non lasciare il contribuente in definitivamente esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza temporale tra fatto e contestazione, nel diritto di difesa.
Infine, senza rinuncia alle superiori osservazioni in tema di prescrizione dell’obbligazione tributaria principale, il ricorrente non poteva esimersi dal rilevare l’intervenuta prescrizione delle sanzioni portate dalle cartelle di pagamento, laddove analogo ragionamento vale per quanto concerne le sanzioni amministrative tributarie. Altro motivo di ricorso è la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale o precontenzioso con il contribuente.
In data 0610312019 l’Ufficio s1 costituiva m giudizio e, con proprie controdeduzioni, chiedeva alla Commissione Tributaria adita di dichiarare, in via pregiudiziale ed assorbente, l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso e per violazione dell’art.19 del D.Lgs.546/92, riconoscere l’applicazione del contenuto del D.L.119/2018, convertito con L.136/2018 per le cartelle di pagamento rientranti e per queste dichiarare la cessazione della materia del contendere; nel merito, dichiarare la legittimità dell’atto opposto e posto in essere dall’Agente della Riscossione e rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
A fronte della dimostrata validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, l’Ufficio rilevava l’inammissibilità delle censure proposte avvero l’atto opposto che riguardano il merito della pretesa e o aspetti afferenti alle cartelle.. Infatti, laddove sia stata dimostrata la correttezza dell’operato dell’Agente della Riscossione, la disamina istruttoria attribuita al Giudice Tributario dovrà limitarsi alla sola valida notificazione delle cartelle dovendo disattendere le altre eccezioni non potendo l’ordinamento sopportare l’idea di una costante e continua rimessa in gioco di situazioni ormai consolidate.
Circa il D.L.119/208, si conferma che per le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione in esame, di importo fino a mille euro vale la declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione in parte del giudizio.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle effettuate a mezzo PEC si precisa che le stesse sono state eseguite nel rispetto della normativa speciale riguardante la specifica materia della riscossione dei tributi.
In ordine alla lamenta mancata indicazione, nell’atto impugnato, del responsabile del procedimento si sottolinea come la censura di controparte sia assolutamente destituita di fondamento posto l’inesistenza nell’ordinamento, di disposizione alcuna che ne contempli menzione per gli atti in parola.
Il contribuente, in data 11/ I 0/2019 presentava memorie illustrative al ricorso con le quali, nel confermare integralmente le motivazioni originarie, evidenziava la inefficacia dell’opposta intimazione e richiedeva la declaratoria di / cessazione della materia del contendere.
La trattazione della controversia su richiesta del ricorrente, avveniva in pubblica udienza.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, il Collegio, esaminati gli atti del procedimento ritiene del tutto fondati e legittimi i motivi del ricorso, nello specifico per quanto riguarda l’eccezione evidenziata nelle memorie illustrative che risulta assorbente rispetto a tutti gli altri.
Infatti, l’atto impugnato risultava essere stata notificata il 28/10/2018 e pertanto la stessa esplicava la sua efficacia sino a 180 giorni successivi, cioè il 27/04/2019, risultando, quindi inefficace e senza validità dal giorno successivo. Il Concessionario sino al 2710412019 non aveva promosso nel confronti del debitore alcuna azione esattiva esecutiva.
Considerando che la norma in materia, art. 50 del DPR 602173, comma 2 e 3, sancisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (l’intimazione di pagamento per cui è causa).
Prosegue, l’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del MEF e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica.
Non avendo, pertanto, il Concessionario, entro il 27/04/2019 (180 gg dalla notifica dell’atto impugnato) promosso alcuna azione esattiva esecutiva nei confronti della società ricorrente la conseguenza è la intervenuta, sopraggiunta inefficacia/invalidità e/o illegittimità dell’opposta intimazione. Il Collegio,
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, per le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.520,00, oltre accessori di legge.