L’ingiunzione di pagamento è nulla senza il visto di esecutività e la firma del funzionario

Avv. Giuseppe Mappa


La CTP di  Roma 953\2021 e la CTP di Caltanissetta 83\2021, con due distinte decisioni annullano due ingiunzioni perché prive del visto di esecutività apposto dal Funzionario (quella di Roma) e perché non sottoscritte da quest’ultimo (quella di Caltanissetta).


 Commissione Tributaria Provinciale di Roma

Sentenza n. 953 del 28.01.2021

Svolgimento del processo

xxxxxx impugna l’ingiunzione n. xxxx-xxx con la quale il Comune di xxxxxx richiedeva il pagamento della somma di € xxxxxx dovuta in dipendenza del mancato pagamento di n. 4 avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione e, come primo motivo di impugnazione, ne eccepisce la nullità per mancanza della sottoscizione da parte del funzionario responsabile e della apposizione del visto di esecutorietà.

Quali ulteriori motivi di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità dell’ingiunzione di pagamento: a) per assenza della indicazione del responsabile del procedimento; b) per difetto di motivazione e mancata allegazione degli avvisi di accertamento; c) per inesistenza del credito.

Il Comune di xxxxxx si costituiva in giudizio e replicava alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità dell’ingiunzione di pagamento.
In particolare il Comune sottolineava come l’ingiunzione non avesse bisogno di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile in quanto atto rispetto al quale opera la presunzione di riferibilità all’organo titolare del potere impositivo.

Circa la mancanza del visto di esecutorietà, il Comune replicava sostenendo che la sua apposizione è prevista unicamente nella riscossione a mezzo ruolo e non, come nella fattispecie, quando la riscossione sia effettuata a mezzo di ingiunzione fiscale.

Motivi della decisione

Le ragioni del ricorrente appaiono fondate in quanto l’ingiunzione di pagamento, come dimostrato nell’atto, risulta priva del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile.
Sul -punto la Commissione osserva che la lettera D dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto ” in ogni caso” dal funzionario responsabile della relativa gestione.

Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in materia, è concorde nell’individuare una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell’ingiunzione da quello della cartella di pagamento e perviene alla conclusione secondo la quale la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639/1 O non segue lo stesso procedimento amministrativo.

Infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.

Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà” che altri non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto.

La qualificazione di elemento necessario del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale rende l’ingiunzione, in caso di assenza, viziata per mancanza di un elemento essenziale dell’atto stesso.

L’accoglimento di tale eccezione del ricorso assorbe e preclude l’esame delle restanti eccezioni.
La particolarità della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.


Commissione Tributaria di Caltanissetta

Sentenza n. 83 del 22.01.2021 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato telematicamente il 20 gennaio 2020, xxxxxela ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall’xxxx, Concessionaria del Comune di xxxx, con riguardo a Imposta Comunale sulla Pubblicità per gli anni 2017 e 2018.
L’Ixxx non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia scaturisce dall’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento, con cui l’xxxx, Concessionaria del Comune di xxxxxx ha chiesto a xxxxxxx odierna ricorrente, il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di Impo­sta Comunale sulla Pubblicità per gli anni 2017 e 2018.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduce:
a) inesistenza della notifica; ,.
b)difetto di legittimazione del funzionario sottoscrittore;
e)mancanza di firma;
d)difetto di motivazione;
e)inesistenza della pretesa tributaria.

Ciò posto, questa Commissione ritiene di dover definire la lite in base alla ragione più liquida (quella, cioè, che consente al giudice di decidere la causa alla luce della questione assorbente di più agevole e rapido esame, anche se logicamente subordinata alle altre; Cass. 26242/2014). Ci si riferisce alla questione prospettata nella seconda doglianza, con cui il ricorrente -come si è visto -deduce nullità dell’atto impugnato perché sottoscritto da soggetto non legittimato

E invero, ai sensi del 1° comma dell’art. 42, 1° comma, Dpr 600/1973, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che, ove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e del facile ac­cesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi del me­desimo funzionario nonché l’esistenza della delega (Cass. 14942/2013, 18758/2014, 22800/2015, 9736/2016, 26295/2016 e 19190/2019). I

Ora, l’YYYY non si è costituito; questa Commissione, di conseguenza, non è stata posta nelle condizioni di verificare se l’impugnata ingiunzione sia stata sottoscritta da soggetto (ivi indicato come “Il funzionario responsabile” in forza di nomina comunicata al Comune di xxxxa e al Ministero dell’Economia e delle Finanze) effettivamente titolato a firmare l’atto impugnato.
Nell’impossibilità di tale verifica ( e l’onere di dimostrare l’adempimento in questione incombeva all’Inpa, in applicazione del principio della vicinanza della prova; sul punto, si veda anche Cass. 24492/2015), il motivo va accolto e l’impugnata ingiunzione va dunque annullata.
Tale conclusione determina l’ assorbimento degli ulteriori motivi, supra riassunti.
Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell’lxxxx al rimborso, alla ricor­rente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione annulla l’ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe;
condanna 1’xxxx, Concessionaria del Comune di xxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, alla ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €877,50 per compensi, oltre contributo unificato, spese.



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