Avv. Giuseppe Mappa
La Commissione Provinciale nega la legittimità della ingiunzione di pagamento priva del visto di esecutorietà del funzionario comunale.
Commissione Tributaria Provinciale Roma
Sentenza n. 953 /2021 del 28.01.-2021
Svolgimento del processo
XXXXX impugna l’ingiunzione n. XXXXXX con la quale il Comune di Fiano Romano richiedeva il pagamento della somma di € XXXXXXX0 dovuta in dipendenza del mancato pagamento di n. 4 avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione e, come primo motivo di impugnazione, ne eccepisce la nullità per mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile e della apposizione del visto di esecutorietà.
Quali ulteriori motivi di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità dell’ingiunzione di pagamento: a) per assenza della indicazione del responsabile del procedimento; b) per difetto di motivazione e mancata allegazione degli avvisi di accertamento; c) per inesistenza del credito.
Il Comune di xxxx si costituiva in giudizio e replicava alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità dell’ingiunzione di pagamento.
In particolare il Comune sottolineava come l’ingiunzione non avesse bisogno di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile in quanto atto rispetto al quale opera la presunzione di riferibilità all’organo titolare del potere impositivo.
Circa la mancanza del visto di esecutorietà, il Comune replicava sostenendo che la sua apposizione è prevista unicamente nella riscossione a mezzo ruolo e non, come nella fattispecie, quando la riscossione sia effettuata a mezzo di ingiunzione fiscale.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate in quanto l’ ingiunzione di pagamento, come dimostrato nell’atto, risulta priva del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile.
Sul punto la Commissione osserva che la lettera D dell’art. 52 del D.lgs.446/97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto ” in ogni caso” dal funzionario responsabile della relativa gestione.
Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in materia, è concorde nell’individuare una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell’ingiunzione da quello della cartella di pagamento e perviene alla conclusione secondo la quale la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639\1910 non segue lo stesso procedimento amministrativo.
Infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.
Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà” che altri non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto.
La qualificazione di elemento necessario del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale rende l’ingiunzione, in caso di assenza, viziata per mancanza di un elemento essenziale dell’atto stesso.
L’accoglimento di tale eccezione de ricorso assorbe e preclude l’esame delle restanti eccezioni.
La particolarità della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese