Sommario
Responsabilità patrimoniale e non patrimoniale.
Vittima primaria e vittima secondaria.
Se la morte è istantanea o si verifica in tempi brevi si parla di danno da morte.
Il danno terminale: il decesso entro un tempo apprezzabile.
Qual è il tempo giuridicamente apprezzabile richiesto?
Abbiamo citato più volte le vittime secondarie, ma quali sono questi soggetti?
Tra gli eventi della vita che causano un dolore immenso rientra, a proprio titolo, il sinistro stradale che cagiona la morte della persona o causa lesioni gravissime.
Tali episodi sono improvvisi e inaspettati generando una spirale di dolore sia alla vittima sia a tutti coloro che con la stessa hanno un rapporto stretto. Il dramma ha delle conseguenze sul profilo umano che si intrecciano con quello giuridico.
Responsabilità patrimoniale e non patrimoniale
Il sinistro stradale è un fatto illecito che causa, in linea generale, in capo all’autore due tipi di responsabilità:
- quella patrimoniale (spese mediche, terapie, riabilitazione, visite specialistiche, riparazione del mezzo);
- quella non patrimoniale (danno biologico fisico e psichico, danno morale, danno esistenziale).
Vittima primaria e vittima secondaria
Prima di addentrarci nel ginepraio che caratterizza il sinistro con lesioni gravi e mortali è opportuno ricordare che occorre distinguere due tipi di figure:
1) la vittima (vittima primaria);
2) i soggetti che con la vittima hanno un particolare rapporto (vittima secondaria).
Il decesso della vittima
Fattispecie giuridica particolare si verifica quando l’incidente causa il decesso.
In particolare, dobbiamo distinguere due ipotesi: quella in cui la morte è immediata e quella in cui la morte sopraggiunge dopo un lasso di tempo. Lo spazio temporale che decorre tra il sinistro e la morte ha delle conseguenze importantissime per il diritto, determinando la fattispecie giuridica applicabile al caso ovvero il tipo di risarcimento spettante ai soggetti che hanno un rapporto con la vittima.
Il decesso della vittima può essere:
istantaneo o sopraggiungere in un brevissimo lasso di tempo;
entro un tempo apprezzabile.
Se la morte è istantanea o si verifica in tempi brevi si parla di danno da morte
Il danno da morte o danno tanatologico è configurabile quando la morte è immediata o entro brevissimo tempo dal sinistro. Per tale tipologia di evento c’è stato e c’è un enorme dibattito giurisprudenziale e dottrinale non del tutto terminato.
La diatriba verte, riducendo la questione in estrema sintesi, se spetta ai danneggiati prossimi il risarcimento del danno biologico (inteso come danno da morte) e morale o solo il danno morale.
In merito a ciò, la sentenza n. 26972 dell’11.11.2008 Corte di Cassazione -Sezioni Unite- stabilisce che il danno alla vittima è risarcibile come danno morale non come danno biologico.
Parte della giurisprudenza successiva si è adeguata, come ad esempio la Cassazione del 28.11.2008 n. 28423.
“In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale jure haereditatis, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso”.
Il danno terminale: il decesso entro un tempo apprezzabile
Il danno terminale crea nella vittima un pregiudizio sia biologico sia morale, trasmissibile agli interessati per esercitare la relativa pretesa. Ad esempio: il decesso avviene dopo diversi giorni dal sinistro, il danno entra nella sfera giuridica della vittima e quindi trasmissibile agli eredi “iure successionis”.
La richiesta di risarcimento potrà essere avanzata a titolo di responsabilità patrimoniale, non patrimoniale per la voce di danno biologico oltre che morale.
Qual è il tempo giuridicamente apprezzabile richiesto?
La quantificazione in termini temporali è rimessa alla discrezionalità del magistrato perché non c’è una norma “ad hoc” che la stabilisce, questo provoca delle oscillazioni tra un tribunale e l’altro, non giuridicamente apprezzabili.
Ciò provoca degli scompensi risarcitori, in quanto se viene riconosciuto un tempo apprezzabile le persone interessate dall’evento avranno il risarcimento del danno biologico integrale, mentre se per il giudicante non è giuridicamente apprezzabile il medesimo lasso di tempo la pretesa risarcitoria verrà ridotta notevolmente.
Abbiamo citato più volte le vittime secondarie, ma quali sono questi soggetti?
La Cassazione Sezioni Unite- sentenza n. 15376 1° luglio 2020 – indica che: “per persona danneggiata deve intendersi non soltanto la vittima diretta dell’incidente stradale ma anche i prossimi congiunti o aventi causa della stessa”
Quindi saranno sicuramente i familiari della vittima, ma anche chi ha un rapporto particolarmente intenso come potrebbe essere una un fidanzata/o anche non convivente. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10/11/2014 n° 46351
Il quantum del risarcimento
La quantificazione del risarcimento è abbastanza complessa e da valutare caso per caso. In ogni caso, questa è determinabile in base ad una serie di fattori:
- il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto, maggiore sarà il legame maggiore sarà il risarcimento;
- l’età della vittima, maggiore sarà il ristoro quanto più bassa la sua età e l’età dei parenti coinvolti;
- la convivenza, maggiore sarà l’importo quanto più stretto è il legame.
Il presente elenco non è esaustivo, perché si devono valutare altre circostanze nel caso specifico.
La lesione gravissima
A seguito di un sinistro la vittima può sopravvivere ma le sue capacita psicofisiche possono risultare compromesse per sempre. In questa ipotesi si parla di lesione grave o gravissima.
La lesione grave o gravissima è fonte di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale sicuramente in capo al danneggiato, ma, in taluni casi, anche nei confronti di soggetti che con la vittima hanno un rapporto particolare.
La richiesta di risarcimento spetta alla vittima quando le lesioni sono gravi e potrà chiedere tutti i tipi di risarcimento (patrimoniali e non patrimoniali) al responsabile del sinistro e alla rispettiva compagnia assicuratrice (non si applica l’indennizzo diretto perché parliamo di lesioni che comportano un’invalidità permanete superiore al 9%).
Si aggiunga che la richiesta di risarcimento per danni può essere avanzata anche dai parenti prossimi.