L’espropriazione per pubblica utilità: la quantificazione dell’indennità di esproprio prima di adire il Tribunale

Avv. Giuseppe Corvino – 2 min. di lettura

L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento amministrativo per effetto del quale un soggetto viene privato della proprietà di un bene immobile. A fronte della perdita del bene, la pubblica amministrazione deve corrispondere la giusta indennità di esproprio.

La determinazione dell’indennità di esproprio, almeno nella prima fase, è rimessa in linea di massima alla determinazione dell’ente espropriante; tuttavia, all’espropriando è riconosciuta una partecipazione attiva al procedimento amministrativo.

Semplificando al massimo il procedimento, il bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

 

La partecipazione degli interessati, le osservazioni entro 30 giorni

Art. 11 T.U. E..  Ai proprietari dei beni deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento, informandoli delle opere previste e del progetto. Quando i destinatari sono oltre 50 la comunicazione è effettuata con avviso pubblico. Gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni.

Il consiglio è di attivarsi subito, perché intervenendo per tempo possono emendarsi eventuali problematiche dell’opera, del progetto ed altro. Non bisogna sottovalutare i passaggi iniziali perché sono i momenti  più delicati e consentono la partecipazione piena del privato al procedimento ablativo.

Art. 16. T.U.E. Un ulteriore invito al procedimento è costituito dall’avviso del deposito degli atti e documenti di cui all’art. 16, comma 1, progetto dell’opera, documenti, rilievi ed altri.

 

La determinazione dell’indennità

Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’esproprio notifica all’espropriando l’elenco dei beni da espropriare e la somma che offre per l’espropriazione.

Gli interessati, nei successivi 30 giorni, possono proporre osservazioni scritte e depositare documenti.

Successivamente viene notificato l’atto che determina l’indennità di espropriazione in via provvisoria che se viene accettata è irrevocabile.

Se, invece, manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto dall’art.  21 del T. U.E. altrimenti procede a trasmettere la documentazione alla Commissione Provinciale Espropri.

 

Il beneficiario dell’esproprio può contestare l’indennità provvisoria con due procedimenti:

  • il primo avviene formulando presso l’Autorità Espropriante la richiesta della nomina della Terna dei Tecnici disciplinata dall’art. 21 del T.U.E.;
  • il secondo, restando inerte. Così sarà la Commissione Provinciale a determinare l’indennità definitiva.

Le differenze tra i due procedimenti

La nomina della Terna dei Tecnici.

            Partecipazione a tutte le fasi della determinazione dell’indennità.

Con la designazione della terna, l’espropriante partecipa attivamente a tutto il procedimento di determinazione dell’indennità con il proprio tecnico e il proprio legale.

            Tempi.

Con l’istanza di nomina ex art. 21 comma 2 e 3, del terzo tecnico presso il Tribunale Civile, la Terna deve, entro 90 giorni, depositare l’elaborato peritale. Può chiedere una proroga di 60 giorni, in caso di comprovate difficoltà, ma comunque il lavoro dei tecnici non può durare più di giorni 150.

            I costi per richiede la nomina del terzo tecnico presso il Tribunale.

Il procedimento si deposita presso l’Ufficio di Volontaria Giurisdizione. Il costo del contributo unificato è fisso, non basato sul valore della causa.

            Quando si forma la terna, su chi gravano le spese?

Ai sensi dell’art. 21 T. U.E 6.

Le spese per la nomina dei tecnici:

  1. sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
  2. sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio.

Qual è il vantaggio del procedimento arbitrale sotto il profilo tecnico?

Il professionista nominato dal Tribunale deve essere un professore Ordinario di Estimo, quindi un soggetto altamente qualificato, a tutto vantaggio della procedura.

La terna è paritetica, come detto sopra, e la determinazione dell’indennità è approvata a maggioranza.

Un ultimo aspetto, da non sottovalutare, è lo spirito della Terna volto a trovare l’indennità più giusta del bene oggetto dell’esproprio.

All’esito della terna, nel caso in cui non si trovasse un accordo sulla valutazione, la parte che ritiene non conformi le conclusioni della Terna darà diniego all’elaborato e potrà proporre un ricorso alla Corte d’Appello; la parte che, invece, è d’accordo si troverà nella qualità di resistente e dovrà difendere l’operato della Terna.

La commissione provinciale espropri.

            Partecipazione.

La partecipazione dell’espropriato è molto limitata.

            Tempi.

Novanta giorni che partono dalla trasmissione della richiesta dell’Autorità espropriante.

 

Qual è il vantaggio della Commissione Espropri sotto il profilo tecnico?

La commissione è formata anche in questo caso da esperti.

Ai sensi dell’art. 41 T. U.E. – rubricato “Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva”

In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;

c) dall’ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;

d) dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

 

Se neanche la determinazione della indennità quantificata dalla Commissione o dalla Terna riesce a soddisfare il proprietario, non resta che impugnarla in Corte d’Appello attraverso il procedimento di opposizione alla stima.

 Quale iter scegliere? La valutazione va fatta caso per caso. Tuttavia, la Terna offre maggiori garanzie partecipative del proprietario.

 

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