Avv. Giuseppe Corvino
Quando un bene unitario viene colpito in maniera parziale da un provvedimento espropriativo l’attenzione viene posta principalmente sulla parte che viene materialmente espropriata, tralasciando la parte non interessata dall’atto amministrativo.
Esempio classico, di quanto appena detto, è un provvedimento ablativo che colpisca un manufatto lasciando il terreno pertinenziale al proprietario. Altro esempio, terreno agricolo espropriato in parte: la parte residua è compromessa perché è diventata troppo esigua per coltivarla.
L’autorità espropriante ripone un silenzio su questa voce, nella maggior parte dei casi, quindi è l’espropriato che deve attivarsi per evidenziare l’eventuale danno. E’ un aspetto non marginale sul piano patrimoniale, si pensi ad un terreno che viene intercluso, ad un parcheggio, oggetto di esproprio, sito al ridosso di un ristorante ed altro.
Il terreno e il ristorante, nell’esempio, subiscono una perdita di valore? Se la risposta è affermativa, l’altra domanda da porsi è: deve essere in qualche modo indennizzato?
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità all’art. 33, disciplina l’espropriazione parziale di un bene unitario.
Al comma n. 1, del citato articolo, si legge che: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e’ determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.”
Il comma due precisa che non si applica il comma uno se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, anzi “dalla somma relativa al valore della parte espropriata e’ detratto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio” (cfr ultima parte comma due art. 33).
In altre parole, l’espropriato non avrà diritto all’indennizzo se il bene residuo non riceva un impoverimento maggiore di quello collegato al valore del bene in sé considerato.
Si precisa che l’art. 33 del T.U. E. è applicabile alla determinazione dell’indennità di esproprio sia provvisoria che definitiva.
Nell’ipotesi di esproprio parziale la norma non indica un criterio, ma dispone solo che la parte deve essere tenuta in conto.
Quindi il Giudice – CTU- deve adottare il criterio più idoneo nel caso concreto.
Il valore del deprezzamento della parte residua verrà ottenuto in due modi:
- dalla differenza tra il giusto prezzo dell’intera area prima dell’occupazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo;
oppure
- aggiungendo al valore venale della parte espropriata il deprezzamento della parte residua.
L’ente espropriante, qualora ricorrono i presupposti, dovrebbe ricomprendere il valore della parte non espropriata nella quantificazione dell’indennizzo. Se il decremento di valore della zona residua non viene riconosciuto deve essere fatto valere dal proprietario in sede di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione.
Si aggiunga che i valori da considerare sono per le aree edificabili il valore di mercato, mentre per le aree non edificabili i valori agricoli di mercato.
L’accettazione dell’indennità di esproprio, impedisce un eventuale giudizio sul decremento di valore del relitto residuo se non ricompreso.
Il proprietario dell’area può chiedere al soggetto espropriante che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei beni che non siano state prese in considerazione ?
La risposta è affermativa ed è la stesso art. 16 comma 11 T. U. E. che recita “…, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.”
Il proprietario non ha un diritto con un correlativo obbligo per l’espropriante, ma un interesse legittimo (Cass. sez. un. 9478/1997).
Il proprietario può produrre osservazioni e richiedere l’estensione.
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