Sull’efficacia della notifica degli avvisi di accertamento degli Enti Locali

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Regionale Barese afferma che, alla notificazione degli avvisi di accertamento, non si applicherebbero le norme di cui alla L. 890\1982 ma, quelle ordinarie per la notifica di qualsiasi raccomandata .

Per cui, sempre secondo la Commissione barese, il plico si considera notificato nel momento in cui il destinatario sottoscrive la ricevuta di ritorno.
Ciò nonostante, ritiene legittimamente effettuata la notifica dell’avviso di accertamento per annualità 2008, consegnato il 20.01.2014.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale Bari n. 2816 del 10.12.2020
FATTO

Con sentenza n. 04/02/2015, depositata il 07/01/2015, la C.T.P. di Taranto, sez. 2, rigettava, perché infondato, compensando le spese di giudizio, il ricorso proposto il 28/02/2014 dalla sig.ra xxxx, depositato il27/0.3/2014, contro l’avviso di accertamento della tassa Tarsu di €. xxxx per l’anno 2008, incluse sanzioni e spese, notificato in data 02/01/2014 dal Comune di ccccccccccc, in relazione all’immobile ubicato in xxxxx alla via xxxxxxT. per una differenza della superficie tassabile, dichiarata 120 mq. e accertata dall’Ufficio per 183 mq., come risultante dalla banca dati catastale.

Il Comune di xxxxxxxxxx non si costituiva.
La sig.raxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha proposto appello il 06/07/2015, depositato il 04/09/2015.
L’appellante deduce la nullità, l’erroneità ed l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, riproponendo gli stessi motivi formulati nel precedente grado, per non aver statuito il Giudice di prime cure:
1. La nullità per omessa statuizione sui punti decisivi della controversia, relativi alla mancanza dei presupposti della pretesa tributaria, nonché l’assoluta mancanza di motivazione e di supporto probatorio dell’atto impugnato. Ribadiva che: – la superficie tassabile era stata erroneamente determinata dal Comune in mq. 183 anziché in mq. 111, come attestato dalle planimetrie allegate. e depositate anche presso il catasto, o dichiarata dalla contribuente in mq. 120; – l’assoluta mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. della legg n.212/2000, e la mancanza di adeguata prova, ai sensi dell’art.2697 c.c.
irrilevante, poi, che la contribuente abbia comunque argomentato nel merito nel giudizio in corso.

2. L’insufficiente ed erronea motivazione in ordine all’eccepita nullità dell’avviso d’accertamento per inesistenza della notificazione. E’ evidenziata• l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impositivo impugnato, per violazione degli artt.148 e 149 c.p.c, nonché degli artt. 3 e 14 della legge n. 890\1992, per mancanza della relata di notifica e delle generalità dell’agente notificatore, non sanabile per effetto dell’intervenuta impugnazione dell’atto davanti al giudice tributario.

3. L’insufficiente ed erronea motivazione in ordine all’eccepita intervenuta decadenza dell’azione accertativa dell’ufficio per violazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Risultando inesistente la notifica dell’atto impositivo opposto, lo stesso poteva considerarsi valido ed efficace, solo al momento della proposizione rispetto al termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento tributi locali, entro il 31.12. del quinto anno successivo all’anno d’imposta, nel caso in esame entro il 31/12/2013 (cfr: Cass. Sez. Un. Sent. n.19854/2004). 

Pertanto, risulta la decadenza del potere impositivo dell’ufficio per tale anno e nessun effetto sanante si poteva produrre con l’eventuale ricorso avverso l’atto impositivo emanato.

L’appellante concludeva chiedendo che la Commissione, in riforma della impugnata sentenza, si pronunci:
• In via preliminare, nel dichiarare decaduto il Comune di xxxxxx dalla possibilità di notificare l’avviso d’accertamento per l’anno 2008, in considerazione dell’inesistenza della notifica;
• In via principale, per annullare il suddetto avviso d’accertamento, poiché privo di presupposti, illegittimo e carente di motivazione.
Condannare l’appellata al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Il Comune di xxxx non si costituiva.

DIRITTO

L’appello è infondato e va rigettato, confermando l’impugnata sentenza, per i seguenti motivi.
L’eccezione preliminare dell’inesistenza della notifica dell’avviso d’accertamento anche la conseguente eccezione di decadenza dell’azione accertativa del Comune sono infondate.

Per i tributi locali la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta – legge finanziaria 2007), che, al comma 161 dell’articolo 1 (Modalità e termini per/’ accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza) dispone che: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato … “.

Secondo un orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, ormai costituente – in tema di notifica diretta degli atti impositivi – un vero e proprio “diritto vivente”, è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali, nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno; notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n . 890 del 1982.

Sotto un primo profilo, la Corte Suprema, dunque, con orientamento sempre più reiterato (cfr, ex multis: Cass. Sent. nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.

Da tale impostazione, la Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
– non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
 – l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione;
– la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Per quanto riguarda la questione della mancanza dei presupposti della pretesa tributaria, nonché l’assoluta mancanza di motivazione e di supporto probatorio dell’atto impugnato anch’esse sono infondate e la Commissione in merito osserva quanto segue:

L’avviso d’accertamento non è illegittimo e carente nella motivazione, in quanto lo stesso riporta in maniera chiara le fonti sia degli atti generali del Comune, che disciplinano la Tarsu per l’anno 2008, sia del potere di controllo e verifica degli elementi a base della tassazione nonché il risultato dell’interrogazione della banca dati catastale, e, quindi, anche l’onere probatorio è stato sufficientemente assolto dal Comune.

La superficie catastale ai fini Tarsu non è altro che una superficie fittizia, determinata secondo precisi parametri dettati dal dpr del 23/03/1998 no 138. Infatti, ai sensi dell’articolo 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993: “A decorrere dal l; gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’BO per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138”.

Inoltre, ai sensi degli artt.62 e 66 del d.lgs. n.507/1993, vigenti ratione temporis, la tassa è dovuta anche per aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, con facoltà per i Comuni di assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq., che va comunque computata nei limiti del 25%.
Quindi, anche le aree scoperte adibite a verde sono da assoggettare a Tarsu.

Ora dalla pianta dell’immobile in questione si può osservare sia un ampio giardino che un’area coperta, anch’essa rilevante ed estesa, con ingresso per l’abitazione, da assoggettare, quindi, entrambe anche a tassazione Tarsu.

Mentre queste aree non sono state misurate e quindi conteggiate ai fini della superficie tassabile indicata dal contribuente ma non determinata da un perito, con ciò determinando un evidente errore.

Inoltre, la suddetta pianta, allegata agli atti di causa, non• riporta alcuna firma di un tecnico abilitato e né è stata prodotta la visura catastale per verificare la superficie catastale dell’immobile accertato, pertanto difetta anche l’onere probatorio a carico della contribuente, perché non adeguata, completa ed esauriente la prova offerta dalla parte.
Poiché il Comune di xxxxxx, appellato, non si è costituito, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello perché infondato, conferma la sentenza di primo grado
e l’avviso d’accertamento impugnato.
Spese compensate.

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