Avv. Giuseppe D’Acunti
La C.T.R. CAMPANIA sez. SALERNO, con la sentenza n. 6736 depositata il 23 agosto 2021, nel confermare la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione ad estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali per tasse automobilistiche degli anni d’imposta 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 15.708,12, ha stabilito alcuni principi che stanno diffondendosi nel panorama della giurisprudenza tributaria di merito.
In primis, il Collegio di Seconde Cure, aderendo all’eccezione sollevata dalla società contribuente assistita dall’ Avv. Giuseppe D’Acunti, ha ritenuto inammissibili, in quanto “in violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992”, le censure contenute nell’atto di appello di ADER perché ripetitive delle censure mosse nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, dalle “motivazioni di fatto e di diritto sulle specifiche contestazioni ex art. 53 d.lgs 546/92 sulla sentenza di primo grado”, emergeva che l’Agenzia appellante si era limitata ad un mero e generico rinvio alle istanze e difese proposte in primo grado, avendo pedissequamente riproposto i motivi fatti valere con l’originario ricorso rigettati dal Giudice di prime cure, peraltro senza correlarli al decisum contestato.
Spingendosi nel merito delle questioni affrontate nel giudizio, il Collegio, nel motivare la conferma della sentenza gravata, aderisce a quell’orientamento della Giurisprudenza nomofilattica che ritiene ammissibile l’eccezione di prescrizione post cartella, mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla stregua di un’azione di accertamento negativo del credito, nonché a quell’orientamento, ormai granitico, secondo il quale la richiesta di dilazione da parte del contribuente non costituisce acquiescenza.
Avv. Giuseppe D’Acunti
Foro di Lagonegro PZ