Leasing auto: chi paga la tassa automobilistica?

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Provinciale Romana, individua, anche in ragione della sopraggiunta normativa, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica dell’autovettura concessa in leasing.



Commissione Tributaria Provinciale Roma n. 9152 del 16.11.2020 

Svolgimento del processo

La Soc. xxxxxxx S.p.a. ricorreva avverso 68 cartelle di pagamento notificate dall’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il pagamento complessivo di oltre xxxx euro, a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2015 ed in relazione a veicoli acquistati dalla società e concessi in locazione finanziaria ai propri clienti.

Nel ricorso il contribuente osserva:
l’art. 5, comma 32, d.l. 953/1982 prevedeva che al pagamento della tassa automobilistica fosse tenuto chi risultava proprietario del veicolo;
l’art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009 ha modificato tale articolo prevedendo che sono tenuti al pagamento coloro che risultano, dal pubblico registro automobilistico, ”proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”;

l’orientamento giurisprudenziale prevalente a seguito dell’entrata in vigore di tale norma è stato nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire l’obbligo di pagamento esclusivamente in capo agli utilizzatori e l’art. 9, comma 9-bis della L. n. 125/2015, ha introdotto una norma interpretativa, dotata di efficacia retroattiva, con cui è stabilito espressamente che il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica sia esclusivamente l’ utilizzatore;

in ultimo, l’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 113/2016, conv. con L. n. 160/2016,ha disposto l’abrogazione della citata . norma di interpretazione autentica e reintrodotto retroattivamente il medesimo contenuto normativa a decorrere dal l gennaio 2016; 

tali disposizioni, ove interpretate nel senso della applicabilità per le annualità precedenti al 2016, e sui contenziosi in atto, violano il principio di irretroattività delle norme tributarie; i commi citati peraltro non hanno i requisiti minimi per potersi definire giuridicamente dotati di efficacia retroattiva e possono avere efficacia solo per il futuro, ovvero per i tributi in scadenza a date successive al 24 giugno 2016;

la precedente norma interpretativa ha già definitivamente prodotto i suoi effetti nel momento in cui è intervenuta l’abrogazione e la norma abrogativa non può a sua volta essere qualificata quale norma di interpretazione autentica per mancanza dei requisiti formali (l’art. 3 della L. n. 212/2000 prevede che le norme interpretative debbano essere disposte solo in casi eccezionali e qualificate come tali) e sostanziali :e del presupposto;

comunque, ancor prima della emanazione della norma interpretativa, sulla base della disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. a) :b. n. 99/2009 l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa nelle ipotesi di locazione finanziaria è l’utilizzatore: pertanto, come riconosciuto in alcune sentenze di commissioni tributarie, alla normativa introdotta nel 2016 non può essere riconosciuto carattere retroattivo, per il periodo anteriore al l o gennaio 2016;

ove alla normativa di cui al d.l. 113/2016 dovesse riconoscersi natura di disposizioni interpretative o comunque dotate di efficacia retroattiva, la ricorrente propone eccezione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 97, 102 e 104 Cost. (per violazione: del principio del legittimo affidamento degli amministrati nella certezza della legge; dei principi di uguaglianza, ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa; principio di non interferenza n eli’ esercizio della funzione giurisdizionale).

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale, nelle proprie controdeduzioni, rappresenta che:
per quanto riguarda la cartella n. xxxx la società risulta proprietaria dei relativi 46 veicoli che dalle visure al PRA non risultano essere in locazione finanziaria;
la Corte di cassazione, a seguito della entrata in vigo:r:e dell’art. 7, comma 2, della L. n. 99/2009 ha ritenuto che, nel novero dei soggetti passivi del tributo, siano stati aggiunti, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, éon la fissazione di un vincolo solidale fra locatore e locatario in caso di inadempimento nel pagamento della tassa automobilistica (Cass. sez. trib., n. 1552/2014, 16964/2015, 10356/2015);

l’art. 9, comma 9-bis del d.l. 78/2015 è stato ritenuto quindi in alcune sentenze di giudici tributari come norma non interpretativa, ma innovativa;
l’abrogazione di tale norma, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 10,comma 6, d. l. 113/2016, non consente di affermare l’efficacia della norma abrogata per i casi sorti prima della sua entrata in vigore.

Nella stessa data 31.10.2018 la ricorrente ha presentato memoria illustrativa (con la quale vengono prodotte ulteriori sentenze emanate medio tempo re) e la Regione Lazio memoria aggiuntiva. •
Con ordinanza del 13 novembre 2018, questa CTP ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, «nella parte in cui stabiliscono,quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, ili o gennaio 2016, anziché il 15 agosto 20 15».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 16 gennaio 2020, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Va infatti evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 33/2020 sopra citata, rileva che “la questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Non risulta infatti corretto il comune assunto da cui muovono il rimettente e la costituita Regione (i quali divergono solo sul dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina), secondo cui, per effetto delle censurate disposizioni, nel periodo dal15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015 (e quindi anche nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 20 15), sono tenuti solidalmente, in caso di concessione del veicolo in locazione finanziaria, il concedente e l’utilizzatore”.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, “deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10. l 2.3.- A tale risultato si giunge tenuto conto che (contrariamente all’opinione del rimettente) l’abrogazione della norma di interpretazione autentica in esame non ha effetto retroattivo. Essa opera solo a decorrere, da un lato, dall’entrata in vigore dell’abrogazione espressa disposta dal censurato comma 6 dell’art. 10 (e dunque dal 25 giugno 2016) e, dall’altro, dall’abrogazione tacita disposta dal parimenti censurato comma 7 del medesimo art. l0 (e dunque con efficacia anteriore, ma solo dal 01 gennaio 2016) in conseguenza, durante il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015 resta efficace la norma di interpretazione autentica del d.l. n. 78 del 2015. l In difetto di un ‘espressa disposizione del legislatore, infatti, la circostanza che oggetto dell’abrogazione sia una disposizione di interpretazione autentica non costituisce ragione per derogare al principio generale posto dall’art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo») e, specificamente in materia tributaria, dall’art. 3, comma l, primo periodo, della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (« [ ] le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»). 

Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell’art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore all0 gennaio 2016, l’applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell’art. 9 del d.l. n. 78 del2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica. l Va peraltro precisato che dai lavori preparatori del d.l. n. 113 del 2016 emerge una certa consapevolezza dei problemi attuativi per l’attività di riscossione delle Regioni, originati dalla suddetta norma di interpretazione autentica del 2015 . . .

Tuttavia, non risulta che tale consapevolezza si sia tradotta in un testo normativa finale con essa coerente: il combinato disposto delle censurate disposizioni – per quanto piuttosto singolare nel suo esaurirsi, sostanzialmente, in una mera ricollocazione normativa di una regola già esistente – non consente di desumere né un effetto abrogativo della norma di interpretazione autentica che retroagisca sin dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, né, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, una nuova norma che imponga retroattivamente la responsabilità solidale del concedente e dell’utilizzatore. . .. l Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di cassazione, sezione quinta civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n. 13131 del 16 maggio 2019, secondo cui la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore resta ferma dall5 agosto 2009″.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13131 del 16 maggio 2019, successiva peraltro alla proposizione della questione di costituzionalità, ha precisato che “l’intervento legislativo potrebbe, in astratto, essere inteso come finalizzato a sostituire la regola d’interpretazione abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016, non del solo utilizzatore ma anche del concedente (è ovviamente da escludere che l’abrogazione possa essere letta come determinativa della riapertura dell’originaria situazione di incertezza, perché tale lettura, in primo luogo, presuppone che l’abrogazione della legge interpretativa abbia effetto retroattivo, il ché è stato già negato da questa Corte con la sentenza n. 8522 del 2710412015”.

Rileva ancora la Corte di cassazione che “la legge 160/2016 deve quindi essere intesa in altro modo e precisamente escludendosi che all’abrogazione della legge di interpretazione autentica n. 78/2015 si correli l’introduzione per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016 di una regola d’interpretazione opposta; in questo modo, la portata concreta della legge 160 è certamente ridotta (ad una m era riformulazione della disciplina già ricavabile dall’art. 7 della legge 9912009; quest’ultimo, interpretata alla luce della legge abrogata, avrebbe infatti continuato anche per il periodo successivo al 15 giugno 2016 a conformare la soggettività passiva della tassa automobilistica identicamente a quanto consegue alla abrogazione della legge interpretativa) e tuttavia vengono evitate incomprensibili fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016, alle quali l’art. 7 cit. si applica nell’interpretazione ancora fornitane della norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione. L … la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente e conseguente annullamento degli avvisi di accertamento per quanto riferiti alla pretesa impositiva concernente il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2009. l 4) Le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell’evolversi della vicenda processuale”.

Avendo quindi riferimento alle chiare affermazioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, il ricorso deve essere accolto sia con riferimento ai rapporti sorti prima del 15 agosto del 2015, sia con riguardo a quelli relativi al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 20 15. 

Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina- di cui al nuovo testo dell’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma l, lett. t) d. lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”: nel caso . di specie la complessità della questione interpretativa decisiva per la soluzione della controversia costituisce grave ragione per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione. Accoglie il ricorso e compensa le spese.


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