Le sanzioni per chi viola la normativa anti Covid.

Avv. Giuseppe Corvino

Partiamo dall’inizio.

Il Governo con il Decreto Legge n. 19, del 25.03.2020 (reso definitivo con la Legge di Conversione del 22 maggio  2020,  n.  35), ha disposto, per la violazione della normativa anti contagio, la sostituzione delle sanzioni penali, previste dell’art. 650 c.p., con le sanzioni amministrative. In altre parole, il trasgressore non rischia più un procedimento penale ma verrà colpito da un sanzione che comporta il pagamento di una somma di denaro.

La normativa ha effetto retroattivo, quindi si applica anche alle violazioni commesse prima della pubblicazione del decreto di cui sopra.

L’importo e il contenuto della sanzione sono indicati all’art. 4, comma n. 1 e comma n. 2, della citata normativa, i quali prevedono (salvo che il fatto costituisca reato):

  • Pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;
  • Aumento fino ad un terzo, se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo;
  • Chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a  30 giorni, per le attività di aggregazione: bar, ristoranti, palestre ed altro, quale sanzione amministrativa accessoria.

Nel caso di recidiva della violazione la  sanzione  amministrativa  è  raddoppiata   e   quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le violazioni sono accertate ai sensi delle legge n. 689/81.

La legge n. 689 è un procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario volto all’accertamento della commissione del fatto (commissivo o omissivo). E’ un procedimento complesso che si sviluppa in più fasi e l’interessato deve prestare le dovute cautele.

Innanzitutto c’è l’accertamento del fatto da parte delle forze dell’Ordine, che comporta la contestazione dell’illecito (nel linguaggio comune verbale di accertamento).

Il trasgressore ha tre scelte: può pagare entro sessanta giorni estinguendo il procedimento; presentare gli scritti difensivi all’autorità competente ovvero, per la presente normativa, il Prefetto; può, da ultimo, rimanere inattivo, in questo caso gli arriverà l’ordinanza ingiunzione.

L’ordinanza ingiunzione è il titolo esecutivo.

L’importo dell’ordinanza?

Per determinare l’importo si deve far riferimento all’art. 11 della legge 689/81, che stabilisce che la somma, tra il limite minimo ed il massimo, va commisurata in relazione alla gravità della violazione accertata, all’opera svolta dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

Quindi non si può determinare a priori, a rigore si potrebbe giungere al minimo edittale ovvero, in caso contrario, al massimo.

Il concorso di persone.

L’accertamento dell’illecito disposto nei confronti di più persone comporta la responsabilità di ciascuno. Il pagamento della sanzione di un soggetto non esclude il pagamento da parte dell’altro pure destinatario dell’illecito. In altri termini, ognuno paga per l’intero la sanzione.

L’ordinanza ingiunzione è impugnabile.

Il giudice può dichiarare l’infondatezza della pretesa sanzionatoria, annullare in tutto o in parte la stessa e di modificarla entro certi limiti.

 

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