La notifica dell’atto esattivo a società cancellata dal registro dopo il 2014

Avv. Alessia De Nitto



La Commissione Provinciale di di Bari detta le regole per la rituale notificazione di un atto esattivo nei confronti di una societa’ cancellata dal registro dopo il 2014.


Testo della Sentenza 

Commissione Tributaria Provinciale Bari 2020

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione la società eccepisce l’illegittimità de la notifica dell’accertamento in oggetto perché avvenuta presso l’indirizzo della società NONCHE’ presso il liquidatore della medesima intestandolo ed emettendolo a nome della “XXXXXXX Srl in liquidazione”.

Al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie, invece, l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto emettere e notificare l’avviso de quo, dando atto dell’intervenuta cancellazione della società ed indirizzando, quindi, la pretesa impositiva nei confronti DELLA CESSATA SOCIETA IN persona dell’ultimo liquidatore p.t., ai sensi della normativa vigente.

Com’è noto, infatti, l’art. 28, co. 4 del d.lgs. n. 175/201 , dispone che ” ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese “.
Tale novella normativa, in altri termini, contempera una fictio juris che prevede la sopravvivenza fiscale della società estinta per il quinquennio successivo alla cancellazione che, tuttavia, non genera alcuna rinascita della stessa società, non prevista dal legislatore.

Detta disposizione, quindi, non ha la finalità di far tornare in vita la società cancellata, bensì si limita a prevedere una finzione giuridica che fa si che la società possa ritenersi sopravvissuta, soltanto entro determinati limiti temporali e per specifiche finalità ed effetti.
Conseguentemente la società cancellata, ma temporaneamente non estinta ai soli fini fiscali e tributari, conti ua, per mera finzione giuridica, a mantenere per tale finalità la propria sede nell’ultimo domicilio, oltre che la piena capacità processuale, ma pur sempre in persona dell’ultimo liquidatore p.t., a cui, in virtù della medesima normativa, sono prorogati i termini ex lege i poteri precedentemente conferiti in sede di liquidazione.

Da tutto cio’ discende che può ritenersi valida la notifica di atti impositivi effettuata nei confronti di una società oramai cancellata presso la sua ultima sede, purchè nello stesso atto si dia atto di tale novellata condizione, intestandolo ed emettendolo, specificatamente, alla società cessata ed in persona del suo ultimo liquidatore p.t., quale unico soggetto legittimato a proporre l’impugnazione per conto della società estinta.

Di tanto v’è conferma in autorevole dottrina che, nell’esaminare gli effetti della citata disposizione di cui all’art. 28, co. 4, ha specificato come ” la sopravvivenza della società cancellata pone, a sua volta il problema delle sopravvivenza dei poteri del liquidatore …. ma senza dubbio, però, egli conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, co. .. ( cfr. Prof. Domenico Dalfino, “L’estinzione della società a seguito della cancellazione non è sempre a tutti gli effetti – secondo ciclo di seminari di approfondimento tributario – Struttura territoriale decentrata di Roma, Corte di Cassazione – Aula Magna 11 gennaio 2017 ).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, è del tutto evidente l’errore commesso dall’Ufficio in epigrafe che, in violazione della novella normativa sopracitata, si è limitata ad emettere in intestare l’avviso impugnato alla sola xxxxxSrl in liquidazione, anziché alla “cessata società in persona dell’ultimo liquidatore p.t. “.
Conseguenza delle suddette precisazioni è che l’atto de quo risulta viziato, non da un mero errore materiale di notifica, in quanto tale sanabile con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto stesso, bensì da un vero e proprio difetto di legittimazione passiva perché intestato ed emesso nei confronti di un soggetto ormai estinto, derivandone la giuridica inesistenza del medesimo atto affetto da nullità insanabile.

Per quanto sopra rappresentato non può che concludersi per la nullità dell’avviso di accertamento in oggetto per difetto di legittimazione passiva. Assorbiti gli altri gravami proposti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. condanna la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bari al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che liquida in €. 2.000,00 oltre accessori come per legge.


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