Le novità in materia di giustizia del Decreto Ristori (D.L. 137/2020)

Avv. Francesca De Carlo


Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 1371 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto all’interno del Titolo III, norme che, in buona sostanza, ripropongono la disciplina contenuta nella normativa emergenziale in vigore fino allo scorso 30 giugno2.

Sono state introdotte misure specifiche per il settore giustizia, sia in materia civile che penale, le quali trovano applicazione fino al 31 gennaio 20213.

Vediamo sinteticamente le disposizioni più significative.

Ai sensi dell’articolo 23 del detto decreto, in materia civile è previsto che:

  • Le udienze dei procedimenti “alle quali è ammessa la presenza del pubblico”, possono essere celebrati a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c ;

  • Le udienze riservate alla comparizione dei coniugi, in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, possono celebrarsi in modalità “cartolare”;

  • In caso di trattazione dell’udienza con collegamenti audiovisivi, al giudice non è richiesta la presenza fisica nell’ufficio giudiziario, potendo parteciparvi anche da luogo diverso;

  • Le camere di consiglio possono essere tenute attraverso collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia.

In materia penale è previsto che:

  • Nel corso delle indagini preliminari, il P.M. e la polizia giudiziaria, possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati dal direttore generale della DGSIA al fine del compimento di atti che abbisognano della partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, dei consulenti, di esperti o di altre persone, a meno che il difensore della persona sottoposta alle indagini, non opponga. Lo stesso difensore partecipa da remoto, attraverso collegamento dal proprio studio, a meno che decida di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito;

  • Le udienze dei procedimenti penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico, si celebrano a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472, comma 3, c.p.p e quelle che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, possono essere tenute attraverso collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA. Queste disposizioni non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti oltre che alle discussioni di cui agli artt., 441 e 523 c.p.p. E, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali;

  • La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto;

  • Per le decisioni sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli art. 127 e 614 del c.p.p., la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o lo stesso Procuratore, faccia richiesta di discussione orale.

Il successivo articolo 24 del D.L. n. 137/2020, introduce importanti novità in materia di deposito telematico degli atti del processo penale. Al primo comma si prevede che, in deroga a quanto oggi previsto dall’art. 221, comma 11, D.L. 34/2020, fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria, posticipato al 31 gennaio 2021, “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze”, indicate nell’art. 415 bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici del P.M., debba avvenire, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico”, individuato con provvedimento del direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso.

In tal caso, il deposito degli atti s’intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento.

Gli uffici giudiziari nei quali è possibile procedere al deposito telematico degli atti ai sensi di tali disposizioni, sono autorizzati all’utilizzo del “portale del processo penale telematico”, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte della D.G.S.I.A.

Il comma quattro, dispone invece che, per tutti gli altri “atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati” sopra, sia “consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata”, inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e con deposito effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A., pubblicato sul Portale dei servizi telematici, previa indicazione da parte dello stesso delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio.

Il comma cinque, prevede poi che, ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari dovrà provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Lo stesso personale curerà anche l’inserimento di copia analogica dell’atto ricevuto nel fascicolo cartaceo, con l’attestazione della sua data di ricezione nella casella di PEC dell’ufficio, così da garantire la continuità della tenuta del fascicolo stesso.

Scarica il Decreto Ristori D.L. n. 137-2020

1 Pubblicato nella G. U., del 28 ottobre 2020, n. 269.

2 D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19.

3 Articolo 1 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.n.124/2020 e, da ultimo, dal D.L. n. 125/2020.

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