Le attestazioni di conformita’ nel Processo Civile Telematico

Potrebbe essere un'immagine raffigurante Lorenzo Pescatore e il seguente testo "LP LORENZO PESCATORE Consulente PCT Le attestazioni di CONFORMITA' atti da depositare telematicamente"
Una delle domande che mi viene posta quasi quotidianamente dai miei clienti e’
“devo depositare telematicamente questo documento”, devo attestarne la conformita’ ?
La risposta e’ semplice:
Basta fare riferimento all’art. 16 decies del D.L. 179/2012
“…Il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attesta la conformità della copia al predetto atto.
La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento…”
Quindi, se detieni l’originale o la copia conforme di un ATTO PROCESSUALE DI PARTE (atto redatto dall’avvocato di parte o di controparte) oppure un provvedimento del Giudice (ordinanze, sentenze, verbali etc.) DEVI attestarne la conformita’ quando stai per depositarlo telematicamente.
Sulla procura alle liti, benche’ sia considerata “atto processuale di parte”, non va attestata la conformita’ poiche’ essa e’ assolta dall’apposizione della firma digitale. (art 83 c.p.c. ultima parte)
Se desideri informazioni sul mio servizio di consulenza ed assistenza agli Studi Legali su tutto cio’ che concerne il processo telematico puoi contattarmi all’indirizzo mail servizipct@gmail.com
BUON PCT A TUTTI !!!
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