Avv. Giuseppe Mappa
CTP Foggia n. 569 del 03.09.2020
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, xxxxxxx impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione Finanziaria gli comunicava la revoca della aliquota agevolata al 4% prevista per la “prima casa”, con riferimento alla piena proprietà dell’immobile non di lusso assegnatogli quale socio di società cooperativa e, per l’effetto, provvedeva a rideterminare la base imponibile rivalutando il valore catastale dell’immobile e a liquidare l’iva, oltre a sanzioni ed interessi, per l’importo complessivo di € xxxxx,09.
Il ricorrente deduceva, quali unico motivo di opposizione, la corrispondenza in fatto tra la sua situazione e la fattispecie normativa, sicché erronea era la declaratoria di decadenza dal beneficio e chiedeva, pertanto, pur nella incontestata legittimità dell’avviso, l’annullamento dell’atto finanziario.
L’Agenzia delle Entrate, costituendosi, resisteva alla opposizione, assumendo l’infondatezza giuridica delle avverse affermazioni in punto di residenza, pertanto, chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma dell’avviso emesso, con vittoria di spese di lite.
Dopo un rinvio su istanza di parte, alla udienza del 5.03.2020, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
In particolare, il ricorrente, richiamata la normativa applicabile, ha pacificamente evidenziato di non aver provveduto, nel termine previsto dalla legge, al trasferimento formale della propria residenza presso l’immobile, sito in Foggia, al viale xxxxx, a cui si riferisce la tassazione agevolata, per mera dimenticanza.
Invero, ha dedotto di essersi trasferito nella casa acquistata – mantenendo la sola residenza formale presso l’abitazione dei propri genitori- e, come documentato in atti, di aver attivato le utenze ad uso domestico (intestate a sé), inoltre, ha prodotto la dichiarazione dell’amministratore del condominio in cui è sito l’immobile, che attesta il domicilio del xxxxx nella casa de qua.
A supporto delle affermazioni, poi, ha altresì specificato che non ha mai concesso a terzi in godimento l’immobile in questione.
L’agenzia ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. per cui il termine di 18 mesi non è di natura ordinatoria ma perentoria, sicché determina la decadenza del beneficio ove non osservato.
Ciò posto, si osserva che la Commissione è consapevole della natura del termine e delle conseguenze del suo mancato rispetto.
Nondimeno, va osservato che in fatto la situazione del ricorrente è corrispondente a quella prevista dalla legge ai fini della agevolazione e lo era già entro il termine di diciotto mesi dal rogito e, comunque, entro i termini triennali di decadenza dell’azione accertatrice della Agenzia.
In definitiva, il ritardo nel trasferimento formale della residenza — che, in perfetta buona fede, il ricorrente ha addebitato a pura dimenticanza — non ha compromesso la finalità della norma, che è quella di riconoscere l’agevolazione, ovvero un regime di favore, soltanto a fronte della effettiva titolarità, per la prima volta, della proprietà dell’immobile ove il contribuente fissa la sua residenza ovvero la sua dimora abituale.
Nella specie, si è verificato il superamento del termine di 18 mesi per il trasferimento formale della residenza, ma in fatto il xxxxxxx si trovava, nel termine di legge, nelle condizioni per godere della fruizione.
Altrimenti opinando, il ricorrente risulterebbe svantaggiato rispetto a chi trasferisce soltanto formalmente la residenza entro il termine di legge, senza però in concreto aver destinato l’immobile ad abitazione ovvero dimora abituale.
In ogni caso, si rileva che entro il termine dell’azione accertatrice, il xxxxxxx ha poi trasferito anche la residenza formale, così sanando la sua posizione.
Pertanto si deve ritenere comunque realizzata da parte del xxxxxx la finalità della legge, quella di destinare ad abitazione l’immobile acquistato’ (cfr. Cass. n. 9149 del 7 luglio 2000).”
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Appare equo compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sezione I, così provvede:
– Accoglie il ricorso e compensa le spese.