Avv. Giuseppe Mappa
La CTP Salerno, con sentenza pubblicata giorni or sono, statuisce che, per quanto concerne i tributi locali, coesiste sia la decadenza che la prescrizione.
Pertanto, l’avviso di accertamento, anche se notificato nel termine di legge (31.12. del 5^ anno della annualità’ di riferimento) e’ illegittimo se lo stesso viene notificato\consegnato al contribuente dopo la scadenza del termine di decadenza.
Cio’ perche’ si e’ , comunque, formato il termine di prescrizione del credito e nulla puo’, quindi, essere richiesto dall’Ente Civico.
La decisione conferma la inapplicabilita’ del c.d. principio della scissione della notifica agli avvisi di accertamento degli Enti locali.
In tal senso anche altre decisioni emesse dalla stessa Commissione Provinciale e Regionale, nonche’ dalla Commissione Provinciale di Caserta.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 120 del 14.01.2021
MOTIVAZIONE
XXXXXXX impugnava avviso di accertamento n. XXXdel XXXXX Dicembre 2019, notificato in data 17 gennaio 2020 dalla XXXX s.r.l. per conto de l Comune di XXXXXa ed avente ad oggetto il pagamento della tassa rifiuti relativa all’anno 2013, importo euro XXXX.
Eccepiva l’avvenuta prescrizione quinquennale del credito e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria delle spese di lite .—————–
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio la XXXXXX e rilevava che in realtà trattavasi di omessa/infedele denuncia.
Il termine per la presentazione della denuncia è fissato al venti gennaio dell’anno successivo a quello al quale è riferibile il tributo;
Nel caso in esame quindi il termine per adempiere scadeva il 20 gennaio 2014.
Orbene la legge finanziaria 2007 stabilisce che il relativo avviso di accertamento deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato.
Poiché la raccomandata era stata affidata alle poste entro l’anno 2019, non si era verificata alcuna decadenza, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il tributo “de qua” è certamente soggetto al termine di decadenza indicato dall’Ente resistente, ma è soggetto anche al termine di prescrizione quinquennale previsto dal Codice civile, il quale comincia a decorrere da l momento in cui il diritto può essere azionato; cioè nel caso in esame da…..
Ne consegue che alla data di emissione dell’atto impugnato (6 dicembre 2019) il termine di prescrizione si era già interamente consumato, anche perché in tema di diritto sostanziale non opera la scissione degli effetti della notifica. Pertanto il ricorso deve essere accolto. Ragioni di giustizia sostanziale inducono alla completa compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.