L’atto di precetto: la guida completa

Avv. Pino Cupito


Che cos’è l’atto di precetto?

Il precetto rappresenta quell’atto mediante il quale il creditore di una determinata prestazione intima al proprio debitore l’adempimento dell’obbligo che risulta indicato nel titolo esecutivo, avvertendolo al contempo che in caso di ulteriore inadempimento darà avvio all’esecuzione forzata.

La funzione tipica del precetto è quindi quella di consentire al debitore di adempiere spontaneamente ai propri obblighi e di evitare così l’esecuzione forzata sui propri beni da parte del creditore.

In particolare, una volta ricevuta la notifica di un atto di precetto, il debitore potrà:

  • Pagare il proprio debito: saldando il quantum dovuto entro i dieci giorni concessi dal precetto.
  • Opporsi all’atto di precetto: nel caso in cui ritenesse che l’atto di precetto contenga dei vizi formali o richieda una somma non dovuta;
  • Conclude una transazione: in poche parole trova un accordo col creditore sulle modalità e i termini di estinzione del proprio obbligo (è ovvio che se non rispetterà il contenuto della transazione sarà nuovamente soggetto ad esecuzione forzata).

Insomma, con il precetto il debitore viene avvertito che il creditore sta per dare avvio all’esecuzione forzata e che per evitare il pignoramento ha a disposizione il termine di 10 giorni per adempiere ai propri obblighi.

 

Il termine dei dieci giorni

Nel precetto il creditore è libero di indicare il termine entro il quale il debitore può adempiere la propria obbligazione.

Tuttavia, tale termine non potrà mai essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto al debitore (artt. 480 e 482 c.p.c.).
Nel caso in cui il creditore assegni al debitore un termine maggiore rispetto a quello di 10 giorni previsto dalla legge, egli rimarrà comunque vincolato al rispetto di tale maggior termine e dovrà attendere il decorso di tutti i giorni concessi al debitore prima di poter procedere con l’esecuzione forzata.

Al contrario, qualora il creditore notifichi al debitore un atto di precetto che contenga l’indicazione di un termine inferiore a quello minimo imposto dalla legge (ad esempio 6 giorni), tale termine dovrà considerarsi come “non apposto” e troverà applicazione il termine legale di 10 giorni.

La giurisprudenza, in tema di esecuzione forzata, sostiene che la fissazione nel precetto di un termine ad adempiere inferiore ai 10 giorni imposti per legge non è causa di nullità del precetto soltanto se l’esecuzione forzata viene iniziata nel rispetto del termine di cui al successivo art. 482 c.p.c. ovvero dieci giorni dopo la notificazione dell’atto di precetto.

In altri termini, qualora il termine indicato nel precetto sia inferiore a quello di legge ma il pignoramento sia stato comunque notificato dopo la scadenza del termine dei 10 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto di precetto, l’esecuzione forzata non potrà essere dichiarata nulla o improcedibile.

Infatti, in caso di assenza del termine di cui all’art. 480 c.p.c., si applica il disposto successivo dell’art. 482 c.p.c. secondo il quale Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”.
In effetti, in tale ipotesi, si assiste ad una sorta di sostituzione automatica di legge del termine assegnato al creditore per l’inizio del pignoramento.

Diversamente, nel caso in cui nel precetto viene fissato un termine inferiore a quello di legge (ad esempio 6 giorni) e si inizia l’esecuzione forzata nonostante non sia ancora decorso il termine di dieci giorni di cui al suddetto art. 482 c.p.c., il pignoramento è sicuramente da considerarsi nullo.

Ciò nonostante è comunque importante precisare che l’indicazione nel precetto del termine di giorni per l’adempimento spontaneo non costituisce un elemento essenziale dell’atto di precetto.

Infatti, la Cassazione ha chiaramente sostenuto che:
“La mancata assegnazione al debitore, con l’atto di precetto, di un termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo non spiega effetti invalidanti sul precetto stesso, trattandosi di elemento non essenziale; in tale ipotesi, peraltro, resta operante l’art. 482 c.p.c., in base al quale il primo atto della esecuzione, a pena di nullità del medesimo, non può essere compiuto se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data della notificazione del precetto, ovvero, in caso di nullità di detta notificazione, dalla data in cui si sia verificata la sanatoria di essa…”  (Cass. Civ., 19.08.1989, n. 3733).

Infine, deve chiarirsi che i casi in cui il creditore procedente possa esser dispensato dall’indicazione nel predetto del termine di 10 giorni, sono molto rari e tale circostanza dovrà comunque essere autorizzata, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., dal Presidente del Tribunale.

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L’indicazione delle parti

L’art. 480 c.p.c. indica una serie di elementi che il precetto deve contenere.
In caso di assenza di tali elementi o di alcuni di essi l’atto di precetto deve considerarsi nullo e di conseguenza dovrà considerarsi inficiata da nullità anche la successiva esecuzione forzata.

In primo luogo, nell’atto andranno indicati i dati completi del creditore procedente (unitamente a quelli dell’avvocato difensore) e quelli del debitore.

Più in particolare:

  • in caso di Persona Fisica andranno indicati il nome, il cognome, la residenza o anche il domicilio o la dimora (e dovrà essere indicata anche l’eventuale persona che l’assiste).
  • in caso di Persona Giuridica (società, associazioni o enti) dovrà essere indicata la ragione sociale, la denominazione o la ditta. Inoltre, andrà indicato, seppur in via generica, l’organo che ne esprime la rappresentanza (legale rappresentante, amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione ecc…).

Bisogna tuttavia precisare che qualora nel precetto i dati del creditore procedente e del debitore vengano inseriti solo parzialmente e non maniera non completa, al fine di evitare la nullità dell’atto, nonché ai fini dell’esatta identificazione delle parti, potrebbe giocare un ruolo decisivo il titolo esecutivo sulla base del quale si agisce, sempre che quest’ultimo sia stato notificato unitamente al precetto e non i forma separata (in tal caso infatti i dati essenziali potranno essere desunti dal titolo).

 

L’indicazione dell’ufficio giudiziario

L’eventuale assenza nel precetto dell’ufficio giudiziario competente non comporta la nullità del precetto.
Tale principio è anche sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha infatti sostenuto che l’assenza nel precetto dell’ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l’esecuzione forzata, non è causa di nullità dell’atto, in quanto tale circostanza non è idonea da sola a generare delle incertezze sull’individuazione del giudice competente per l’esecuzione.

 

La data di notifica del titolo esecutivo

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 480 c.p.c., se la notifica del titolo esecutivo viene fatta “separatamente” rispetto alla notifica dell’atto di precetto, dovrà essere indicata nel precetto medesimo, a pena di nullità, la data di notifica del titolo esecutivo.

Tuttavia è importante sapere che, quand’anche tale informazione non sia stata indicata dal creditore nel proprio atto di precetto, non si configurerà una nullità soltanto se dall’analisi del precetto stesso si possa agevolmente desumere la data di notifica del titolo esecutivo.

Infatti la Corte di Cassazione, con un orientamento alquanto consolidato, sostiene che non vi è un automatismo tra la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e la nullità del precetto in quanto, in tali circostanze, bisogna andare ad indagare l’intero contenuto dell’atto al fine di individuare con esattezza qual è il titolo esecutivo per il quale si agisce e qual è la data della sua notifica (precedente alla notifica del precetto).

Ciò posto, la Cassazione si spinge addirittura oltre ed analizza l’ipotesi in cui nel precetto non solo non venga indicata la data di notifica del titolo esecutivo, ma manchi proprio l’indicazione del titolo medesimo per il quale si agisce.

Ebbene, anche in questo caso la Supreme Corte applica il principio “salvifico” che abbiamo appena enunciato sostenendo chiaramente che:

“L’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, cod. proc. civ., quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell’importo precettato).” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25433 del 02.12.2014).

Inoltre, un effetto sanante si verifica anche nel caso in cui il debitore proponga opposizione nei confronti di un atto di precetto “irregolare” in quanto non recante la data della notifica del titolo esecutivo.

E sul punto la Cassazione ha chiarito che:
“…la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l’opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata)”. (Cass. Civ., Ord. n. 19105/2018).

  

La trascrizione del titolo nel precetto

Secondo l’art. 474 c.p.c. sono titoli esecutivi “stragiudiziali”:

  • le scritture private autenticate;
  • le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Ebbene, nel caso in cui il creditore intenda notificare un precetto al proprio debitore sulla base di uno dei suddetti titoli esecutivi, non dovrà adire il giudice per procurarsi un secondo titolo “giudiziale” (anche se potrebbe farlo) ma potrà procedere direttamente sulla base del titolo “stragiudiziale” in suo possesso.

Nel caso di titoli di credito (assegni e cambiali) è sufficiente che nel precetto vengano inseriti gli elementi essenziali ed indispensabili per l’esatta identificazione il titolo.
Non è quindi necessaria (ma vivamente consigliata) l’integrale trascrizione del titolo di credito nel precetto.

Bisogna però fare una precisazione!
Prima di procedere alla notifica del precetto e del titolo esecutivo “stragiudiziale”, l’art. 475 c.p.c. ci dice che “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva”.

Ciò significa che, prima della notifica del titolo esecutivo “stragiudiziale”, si renderà necessario recarsi dal notaio che ha autenticato l’atto per l’apposizione delle formula esecutiva.

Nella pratica, il notaio rilascerà al creditore una copia conforme all’originale dell’atto in suo possesso che conterrà al proprio interno (normalmente sull’ultima pagina) un timbro recante la formula esecutiva (il c.d. “comandiamo”).
La “copia autentica/conforme” del titolo è equivalente ad ogni effetto di legge all’originale.

Occorre però chiarire che tale procedura andrà seguita soltanto quando “non” si è in possesso di un titolo “in originale” ma si possiede soltanto la “copia” del titolo stesso.
Da ciò consegue che l’apposizione della formula esecutiva non è necessaria per i titoli esecutivi posseduti dal creditore in “originale”, in quanto sarà proprio tale originale a consentire l’instaurazione della procedura esecutiva.

Ciò detto, secondo l’art. 474 comma 3 c.p.c. se il titolo in possesso del creditore è una scrittura privata autenticata, questa deve essere necessariamente trascritta per intero nell’atto di precetto.

Infatti, ai sensi dell’art. 480 comma 2 c.p.c., il precetto deve contenere la “trascrizione integrale del titolo”.
Sarà infatti l’ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica del precetto e quindi prima della relata di notifica, a “certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

In pratica, l’avvocato si reca presso l’Ufficio notifiche, consegna il precetto (con le copie) per la notifica ed esibisce all’ufficiale giudiziario il titolo “stragiudiziale” in originale o in copia (trascritto nel precetto) affinché quest’ultimo, verificata la corrispondenza, restituirà all’avvocato gli originali e provvederà a notificare soltanto il precetto.

 

Indicazione esatta della somma intimata

Per quanto concerne l’indicazione della somma per la quale si agisce, è bene precisare quanto segue.
L’eventuale indeterminatezza del credito e/o la mancata indicazione dei criteri sulla base dei quali si è quantificato il credito stesso, non incidono sulla validità del precetto.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione non è necessario che tali elementi siano indicati nell’atto di precetto.

In effetti, l’intimazione può anche solo limitarsi a riportare l’intera somma intimata.
La Suprema Corte infatti stabilisce che:
“L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma primo, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 4008 del 19.02.2013).

Sotto altro profilo, anche l’eventuale “erronea” indicazione nell’atto di precetto di una somma “maggiore” rispetto a quella effettivamente dovuta dal debitore o contenuta nel titolo esecutivo per il quale si procede, non rappresenta causa si nullità del precetto.

Infatti:
“L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 2160 del 30.01.2013).

È comunque importante chiarire che il precetto deve in ogni caso contenere l’indicazione dell’ammontare del credito intimato, atteso che l’omessa indicazione di tale somma, determina la nullità del precetto: nullità che il debitore potrà far valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c..

Sotto altro aspetto, normalmente, l’avvocato riporta nell’atto di precetto quali sono state le spese sostenute dal creditore insieme ai proprio onorari.
Nel caso in cui tali informazioni non siano presenti nel precetto non vi è alcuna nullità, in quanto l’atto resterà valido e le predette spese potranno essere liquidate successivamente dal giudice dell’esecuzione.

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Chi firma il precetto?

Il precetto non è un atto “processuale” vero e proprio.
Esso ha soltanto carattere preliminare rispetto all’esecuzione forzata, ma ha di fatto natura sostanziale.
Di conseguenza, trovano applicazione le norme sulla rappresentanza sostanziale.
Quindi, innanzitutto, non è necessario che l’atto di precetto sia sottoscritto da un legale.

In secondo luogo, in caso di presenza di un avvocato difensore, la procura può essere a quest’ultimo conferita dal creditore anche dopo la notifica del precetto.
Ciò in quanto il rilascio successivo della procura equivale ad ogni effetto di legge ad un vera e propria “ratifica” avente efficacia retroattiva dell’attività compiuta dall’avvocato.

Chiaramente, la procura dovrà essere rilasciata al difensore, al più tardi, al momento della costituzione in giudizio.

In ogni caso, la mancata sottoscrizione del precetto determina la nullità dello stesso.
Si rammenta, infine, che la sottoscrizione deve essere fatta sia sull’originale sia sulle copie per le notifiche.

 

Mancato avvertimento dell’esecuzione forzata e mancato avviso della procedura di sovraindebitamento

Ai sensi dell’art. 480 comma 1 c.p.c.: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.

Quindi, nel precetto va formulato un avvertimento con il quale si avvisa il debitore che, in caso di mancato adempimento, nel termine di dieci giorni dalla notifica, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata.

Ebbene, malgrado tali indicazioni normative, l’enunciazione di tale avvertimento nell’atto di precetto non rappresenta un elemento essenziale dello stesso.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, benché risalente, l’eventuale mancanza dell’avvertimento non determina la nullità del precetto (Cass. 6230/1986).

Sotto altro profilo ai sensi dell’art. 480 comma 2 c.p.c.: “Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

Sull’importanza di tale ulteriore avvertimento da inserirsi nel precetto si è avuto un copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Un primo orientamento riteneva che l’assenza di tale avviso comportasse inevitabilmente la nullità del precetto.

Prevale tuttavia nelle aule di tribunale un secondo orientamento per il quale l’omessa indicazione di tale avvertimento comporta soltanto una mera irregolarità del precetto che non può andare ad incidere sugli effetti e sulla funzione del precetto medesimo quale atto prodromico dell’esecuzione forzata.
Tale eccezione potrebbe al più farsi valere nell’esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento.

 

L’elezione di domicilio nel precetto

L’art. 480 comma 3 c.p.c. stabilisce che: “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

È bene chiarire da subito che la norma richiamata prevede l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio della parte istante soltanto al fine di individuare il Giudice “competente per territorio” che dovrà occuparsi della successiva esecuzione forzata.

Quindi, l’eventuale omissione non colpisce il precetto con la nullità.

In tal caso, la predetta norma prevede una sorta di meccanismo risolutivo stabilendo  che l’eventuale opposizione all’atto di precetto (che non reca l’indicazione di residenza o l’elezione di domicilio) si propone nel luogo in cui il precetto stesso è stato notificato.
Tale luogo potrebbe anche essere diverso da luogo dove avverrà l’esecuzione.

Ma ad ogni buon conto, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale” (art. 16 sexies, D.L. 18.10.2012, n. 179, come modificato dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. del 11.08.2014, n. 114), non si possono effettuare le comunicazioni e le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite.

Ciò anche qualora il destinatario della notifica (ad esempio il creditore che notifica il precetto a cui deve essere notificata l’opposizione) ha omesso nell’atto di precetto di eleggere il proprio domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.

A meno che, oltre a tale omissione, non ricorra, altresì, la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. (Cass. Civ., Sez. III, sent. 11.07.2017, n. 17048).

Diversamente, se nel precetto si dichiara “erroneamente” la residenza o il domicilio in un comune in cui il debitore non ha beni o in cui neppure il terzo debitore risiede, tale elezione di domicilio è priva di effetti e l’opposizione potrà essere proposta davanti al giudice del luogo nel quale il precetto è stato notificato.

 

Termine di efficacia del precetto

Ai sensi dell’arto 481 comma 1 c.p.c.: Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione”.
L’atto di precetto ha dunque un’efficacia massima di 90 giorni.
Questo termine decorre dalla notifica del precetto al debitore/destinatario.

La perdita di efficacia del precetto è quindi strettamente legata all’inattività del creditore procedente.
Infatti il precetto diventa inefficace se nel termine soprindicato il creditore non provvede a notificare il pignoramento al proprio debitore.

Nella pratica, dunque, considerato che nei primi dieci giorni dalla notifica del precetto il creditore per legge non può ancora notificare il pignoramento, il termine effettivo entro il quale quest’ultimo può procedere con la notifica è di 80 giorni decorrenti dall’undicesimo giorno dalla notifica del precetto.

Una volta spirato il suddetto termine, senza che sia avvenuta la notifica del pignoramento, il precetto perde la propria efficacia.
Questo però non significa che il creditore non può più agire per il recupero del proprio credito.

Qualora infatti detto credito non sia stato ancora saldato e non si sia ancora prescritto, il creditore potrà eseguire una seconda notifica del precetto (in questo caso il precetto si definisce “in rinnovazione”) ed agire successivamente con il pignoramento entro i successivi 90 giorni dalla notifica.

Il calcolo del predetto termine è molto semplice: basta partire da giorno successivo a quello di avvenuta notifica indicato nella relata o nella ricevuta di consegna pec e contare novanta giorni a seguire.

Nel conteggio non vanno considerarsi anche i giorni della “sospensione feriale” ossia i giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto.

Ai sensi dell’art. 481 comma 2 c.p.c.: “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627
In tal caso, dunque, si assiste ad una sospensione del termine di efficacia del precetto.

 

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