L’appaltatore può chiedere il pagamento dei lavori eseguiti prima della sospensione causata dal Covid 19, qualora non si è raggiunto il SAL?

L’emergenza Covid 19 ha sospeso gran parte dei lavori pubblici in tutta Italia, numerosi appaltatori hanno dovuto, quindi, arrestare l’attività aziendale, prima della maturazione dello Stato di Avanzamento Lavori.

La sospensione, nella vita professionale dell’appaltatore, è un evento che si verifica spesso ed i motivi possono essere i più svariati. Tale tipo di sospensione rientra, in qualche modo, nel rischio di impresa. Ed infatti, l’imprenditore ha in genere più lavori appaltati nello stesso momento, quindi anche quando un lavoro è sospeso può continuare gli altri, può, ancora, spostare con semplicità il personale e le macchine; inoltre, può capire quanto dura la sospensione e può, a determinate condizioni, recedere dal contratto. In altre parole, l’appaltatore ha una certa flessibilità ovvero un margine di manovra che gli consente di impedire che la sospensione gli causi un danno irreparabile.

La sospensione, da Covid 19, può rientrare nella sospensione ricompresa nel rischio d’impresa? L’appaltatore, che ha eseguito lavori per un certo importo ma che non ha raggiunto il SAL, può chiedere il pagamento dei lavori eseguiti prima della sospensione?

Proviamo a fornire delle risposte.

Il contratto di appalto, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione di gara, possono contenere una specifica previsione per il pagamento delle rate di acconto. Il primo passo da compiere è quindi verificare tali atti e controllare attentamente le modalità di pagamento.

Come previsto dall’art. 113 bis – rubricato: Termini di pagamento. Clausole penali- Codice dei Contratti Pubblici,  che dispone al comma n. 1 che: “I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.”

Effettuata questa verifica, se all’interno dei predetti atti non emerge una previsione chiara in merito alle modalità di pagamento, bisogna verificare se nelle previsioni del codice è contemplata la possibilità di modificare le regole contrattuali relative alla modalità di erogazione.

L’articolo 106 – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – rubricato: “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; al comma n. 1, lettera c), dispone che:

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

 2) la modica non altera la natura generale del contratto;”.

La modifica del contratto può avvenire, quindi, per la sopravvenienza di nuove disposizioni normative, il Governo può intervenire e, quindi, aprire la strada ai pagamenti dei lavori eseguiti prima della sospensione.

Ad oggi, l’esecutivo, salvo la previsione dell’art. 91 del Decreto Cura Italia relative alle consegne in via d’urgenza, non ha disposto nulla in merito.

L’appaltatore, quindi, è lasciato a se stesso.

Tuttavia, a parere di chi scrive, l’appaltatore, in virtù di quanto appena letto, in merito all’articolo 106, può chiedere alla stazione appaltante il pagamento dei lavori eseguiti prima della sospensione, perché la richiesta rientrerebbe nella previsione normativa, senza sforzi ermeneutici particolari.

Infatti, la modifica è causata da un fatto imprevedibile, di forza maggiore, non rientrante nella sospensione di cui si è parlato all’inizio, che poteva essere in qualche modo prevedibile e gestita dall’imprenditore, tale da giustificare la modifica della disposizione relativa al pagamento.

Quanto alla modifica attinente al pagamento, si tratta di un aspetto relativo all’esecuzione della corresponsione del contratto, che non altera il sinallagma contrattuale, in quanto si tratta di pagare i lavori eseguiti, non essendoci un aumento dei costi per la stazione appaltante.

Le modifiche permetterebbero di dare ossigeno alle imprese creando benefici a tutta la filiera collegata evitando le criticità della ripresa dopo il blocco. Ancora, non va sottaciuto il principio generale dell’ordinamento, che dispone l’obbligo di non aggravare il danno del debitore, imponendo al creditore di attivarsi, per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore.

All’uopo, la Regione Campania con la delibera n. 144 del 17.03.2020 ha previsto:

1) di adottare, in vigenza del periodo emergenziale, allo scopo di supportare gli operatori economici che in atto hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con le pubbliche amministrazioni della Campania per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, finanziate direttamente e/o per il tramite della Regione Campania, un sistema di semplificazione delle procedure che consenta il pagamento di Stati Avanzamento Lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali;”

2. di fornire specifico indirizzo affinché, in ragione del periodo emergenziale ed esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL Finali di spesa, tutti gli uffici destinatari della presente delibera possano adottare, compatibilmente con le disponibilità di cassa, procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa all’uopo prevista, rinviando a fasi successive eventuali ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie.”

 

Condivi con:
STAMPA