L’ANAC dà il via libera al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione

Avv. Giuseppe Corvino

L’ANAC con l’atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020, nella particolare situazione di emergenza sanitaria, formula al Governo la seguente segnalazione: “segnala l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione  emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività

 

In merito alla legittimità del pagamento agli appaltatori dei lavori eseguiti fino alla sospensione è stato già redatto un articolo qualche settimana fa –  https://universolegge.it/lappaltatore-puo-chiedere-il-pagamento-dei-lavori-eseguiti-prima-della-sospensione-causata-dal-covid-19-qualora-non-si-e-raggiunto-il-sal/ –   nel quale si chiariva che esistevano i presupposti per il pagamento dei lavori già eseguiti prima del raggiungimento dello SAL contrattualmente previsto.

 

La Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sul punto la Regione Friuli Venezia Giulia, con la circolare emergenza da covid-19: pagamento s.a.l. per lavori eseguiti, giunge alle medesime conclusioni: il pagamento deve essere eseguito a prescindere dal raggiungimento del SAL.

Ed infatti, così dispone “ Rimarcata, nuovamente, la legittimità della sospensione e la non imputabilità a fatto proprio della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore, si ritiene che il momento attuale per gravità ed emergenza richieda da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione circa l’opportunità di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, per qualsiasi importo, anche per venire incontro alle inevitabili ripercussioni che il presente momento emergenziale comporta in tema di liquidità delle stesse imprese. Si noti che in tal senso si orienta anche il Decreto “Cura italia”, introducendo tra le misure di sostegno anche la previsione di assicurare l’erogazione dell’anticipazione anche in caso di consegna anticipata dei lavori (art. 91 comma 2). A tal fine, quindi, si propone di dar corso con l’urgenza del caso alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, legata alla presente emergenza, per qualsiasi importo.

 

Inoltre, è stato siglato, per la fase due, il protocollo per il contenimento della diffusione da Covid 19 nei cantiere https://universolegge.it/protocollo-per-il-contenimento-della-diffusione-del-covid-19-nei-cantieri-fase-2/ il quale farà lievitare costi su tutta la filiera.

Allo stato attuale, quindi, la situazione per l’appaltatore è difficile. Il mancato pagamento dei lavori eseguiti, la sospensione dei lavori e l’aumento dei costi per l’adeguamento alle nuove regole, provoca uno squilibrio della prestazione dell’imprenditore nei confronti della stazione appaltante.

La delibera ANAC

In questo quadro emergenziale entra a gamba tesa l’ANAC, con la delibera n. 385 del 29 aprile 2020, con la quale e a chiare lettere rappresenta dichiara che “Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in corso, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.”.

Quali conclusioni.

L’auspicio di tutti è l’intervento, ad horas, del Governo per apportare le opportune modifiche al codice dei contratti pubblici. Tuttavia, l’appaltatore non può rimanere inerte e deve, con apposita istanza, compulsare l’amministrazione esplicitando in maniera chiara ed inequivocabile le proprie ragioni di diritto.

 

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