Avv. Giuseppe MAPPA
L’Ader non può costituirsi in giudizio con Avvocato munito di semplice procura alle liti .
Il vizio e’ rilevabile di ufficio La Commissione di Latina spiega esaurientemente gli adempimenti a compiersi da parte dell’Ader , ove intenda costituisi in giudizio con Avvocato del libero Foro, non essendo sufficiente il semplice rilascio della procura ad litem
CTP LATINA Sentenza n.
681\2021 DEPOSITATA IL 26 LUGLIO 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame XXXX, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha impugnato l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle entrate – Riscossione n. XXXX, notificata il 5 febbraio 2020, di importo pari ad € XXXX
Nel domandare l’annullamento dell’atto, il ricorrente ha esposto che detta intimazione ha come presupposto n. 4 cartelle esattoriali (portanti i numeri XXXXXXXXXXXXX), relative la prima a Irpef e le restanti a tassa automobilistica anni di imposta 2008/2014. Ne ha indi dedotto l’illegittimità per: 1) Omessa notifica degli atti presupposti; 2) Prescrizione per decorso del termine triennale.
Si sono costituiti in resistenza, concludendo per la reiezione del ricorso, l’Agenzia delle entrate di Latina e di Torino e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La causa è stata trattenuta in decisione il 19 luglio 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio deve osservare che le tre cartelle di cui in fatto, che il ricorrente ascrive al mancato pagamento di tasse automobilistiche, afferiscono in realtà a canoni televisivi.
2. Sempre in via preliminare, va affrontata la questione (rilevabile anche d’ufficio: Cass., ordinanza 5767/2020) in ordine alla avvenuta costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, senza l’allegazione delle fonti del potere di rappresentanza e assistenza.
2.1. Come noto, il d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 193 del 2016, ha disposto (art. 1, comma 1) la soppressione di Equitalia a far data dal 1° luglio 2017, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale;
detta funzione è stata contestualmente assegnata (comma 2) all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente pubblico economico di natura strumentale, sottoposto al costante monitoraggio dell’Agenzia delle entrate e all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3).
Quanto alla difesa in giudizio, è previsto (comma 8) che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D.30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”.
Viene altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo”, e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici.
Si prevede inoltre che: l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; – “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; – continui ad applicarsi, quanto a capacità processuale,il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, concernente la costituzione in giudizio “diretta” avanti alle commissioni tributarie.
Sulla base delle predette norme la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1992/2019; ord. 15003, 15869, 28741, 33639 del 2018; 28684/2018) ha affermato che:
– l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determina interruzione dei processi pendenti nè necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione;
– qualora il nuovo Ente si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
– qualora invece il nuovo Ente si costituisca in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi,dall’Avvocatura dello Stato;
– tali fonti, ai sensi degli artt. 1 comma 5 e 8 del citato d.l., vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici c riteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo.
In altre parole, per la citata giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di contenzioso tributario, la costituzione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con il patrocinio legale diverso dall’Avvocatura dello Stato non è più consentita sulla base del rilascio di una semplice procura alle liti, ma impone il rispetto di determinate condizioni, con onere, nell’ipotesi di costituzione con avvocato del libero
foro, dell’indicazione e allegazione delle fonti del potere di rappresentanza e assistenza tecnica, a partire dall’atto organizzativo contenente l’esplicitazione dei criteri legittimanti il ricorso a tale modalità di assistenza legale.
3. Per effetto di quanto sopra, non può qui tenersi conto delle difese e, soprattutto, della documentazione depositata dall’Agente della riscossione per comprovare, contro il primo motivo di ricorso, che denunzia l’omessa notifica degli atti presupposti all’intimazione impugnata, l’avvenuta notifica delle quattro cartelle di cui in fatto, a questa sottese.
Il motivo deve pertanto trovare accoglimento.
4. Sul punto, va precisato che l’Agenzia delle entrate di Latina afferma che il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione quanto alla cartella nXXXX, relativa a Irpef.
Tale difesa non è però convincente: il predetto primo motivo, nella sua sinteticità, ha infatti una portata generale, sicchè non vi sono elementi, testuali o logici, per ritenere che la contestazione sia limitata alle tre restanti cartelle.
La tesi potrebbe invece valere per il secondo motivo, che, sull’errato presupposto già sopra segnalato che dette restanti cartelle riguardino tasse automobilistiche, invoca il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 5, comma 51, del d.l. 953/82, convertito dalla l. 53/83, che non attiene all’Irpef: ma la circostanza è ininfluente, stante la valenza assorbente del primo motivo.
5. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio ravvisa nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.