Avv. Giuseppe Corvino
Prima di attivare qualsiasi contenzioso giudiziario in materia di riserve, si ricorre all’accordo bonario alla presenza di determinati limiti d’importo. L’istituto è stato reso obbligatorio, a differenza della precedente previsione codicistica (D.lgs 163/2006), dal Codice dei Contratti D. l.gs n. 50/2016, per l’effetto lo strumento in questione si applica solo ai contratti stipulati dopo il 20.04.2016. Per i contratti stipulati precedentemente continueranno ad applicarsi gli artt. 240 e 240 bis del D.lgs 163/2006.
L’appaltatore, quindi, ove abbia interesse ad iscrivere riserve avrà quindi uno strumento ad doc e solo successivamente, in caso di mancato accordo, potrà adire il Giudice.
I profili essenziali
SOGLIA MINIMIA DEL 5 %
L’avvio della procedura è prevista all’iscrizione di riserve sui documenti contabili concretizzatasi in una domanda del 5% dell’importo del contratto e fino al massimo del 15%.
Reiterazione delle riserve
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto (art. 205 comma 2).
Ne discende che l’importo massimo è del 15%.
La figura del Direttore dei Lavori
Quando l’impresa iscrive un importo per le riserve sul registro di contabilità superiore al 5% il Direttore dei Lavori deve dare immediata comunicazione al RUP e trasmettere, nel più breve tempo possibile, una propria relazione riservata esprimendosi sulle domande dell’appaltatore.
Il RUP
Il responsabile unico del procedimento, a sua volta, valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell’art. 205 ( comma 4 art. 205) codice dei contratti.
Valutate le riserve, il RUP può scegliere:
A) Ricorso all’esperto.
Segnatamente, quando ricorre all’esperto, il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16.
La proposta di accordo bonario è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina
B) Non ricorre all’esperto.
Il comma 5, dell’articolo 205, prevede che qualora il Rup non richieda la nomina di un esperto esterno all’amministrazione, al fine di esperire la procedura, la Proposta di accordo bonario debba essere formulata dal Rup entro 90 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori.
La proposta
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Ne discende che le parti dovranno pronunciarsi sulla proposta, entro 45 giorni.
Rifiuto della proposta, il termine decadenziale di sessanta giorni
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Decorso tale termine le domande iscritte si intendono rinunciate.
Testo integrale dell’art. Art. 205
(Accordo bonario per i lavori)
1.Per i lavori pubblici di cui alla parte II(art. da 35 a 163), e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, (articoli da 194 199) affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26.
(per effetto dell’art. 1, comma 10, della legge di conversione del d.L. n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l’applicazione del terzo periodo. Verosimilmente il rinvio è all’articolo 25)
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.
Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16.
La proposta è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Si richiama l’articolo 1, comma 10, d.L. n. 32/2019: Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.