Avv. Giuseppe Mappa
CTP Lecce 1084\2020, depositata 06.08.2020
In caso di eccezione di difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento per mancanza e\o difetto di delega al Funzionario che lo ha sottoscritto, comporta l’obbligo di Agenzia delle Entrate di fornire prova di tale potere di sottoscrizione mediante il deposito in giudizio della delega rilasciata al funzionario medesimo.
In mancanza di detto deposito l’avviso di accertamento è nullo per difetto di sottoscrizione.
TESTO DELLA SENTENZA
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 1084\2020, depositata 06.08.2020
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato, dedotta dal ricorrente, trattandosi di eccezione idonea a definire l’intero giudizio.
1.1. Ai sensi dell’art.42, co. l, DPR 600/1973, “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell ‘ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
La norma non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, “la sottoscrizione”.
In proposito è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nella realtà economica e sociale, dovendosi perciò ritenersi che la loro sottoscrizione da parte del capo dell’uffìcio, o da funzionario da lui delegato, sia stata prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1875 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 22800 del 2015).
In relazione alla prescrizione contenuta nel citato Dpr 600/1973, art.42, co. 1, la Corte nomofilattica ha poi posto in evidenza come, trattandosi di un atto esterno al giudizio, la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale: in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado del giudizio, essendosi in particolare precisato che se l’avviso di accertamento non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’uffìcio” (Cass., nn. 14626/00, 14195/00; 17044/13, 12781/16; cfr. Cass. sez. 6-5, mi. 19742/12, 332/16; 12781/16; 14877/16; 15781/17; 5200/18), poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’uffìcio (Cass. n. 17400 del 2012).
E’ stato quindi ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dal citato dPR n.600 del 1973, art.42, co. 1 e 3 (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492, in cui l’onere probatorio facente capo all’Amministrazione, in caso di contestazione, viene giustificato anche con riferimento a principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova).
Quanto ai requisiti della delega, la Corte di Cassazione, con la nota decisione n. 22803 del 9 novembre 2015, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”.
Tale ultimo indirizzo, confermato in varie decisioni successive (per tutte, Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 5200) è stato di recente non condiviso da Cass., sent. n. 11013/2019, la quale, pur ribadendo l’orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all’Amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, ha affermato il principio secondo cui in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento la delega alla sottoscrizione conferita ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente DPR n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma e non di funzioni.
Con essa infatti si realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’uffìcio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa
1.2. Tanto premesso, nel caso di specie l’avviso in oggetto risulta sottoscritto dal dr. … in qualità di “Capo Area Imprese”, per delega del Direttore Provinciale di Lecce dell’Agenzia delle Entrate, la dr.ssa ….. provvedimento di delega n. ……./2018.
A fronte dell’eccepita nullità ex art.42, co. l, dPR 600/1973, sollevata dalla società ricorrente, per non avere l’Ufficio fornito alcuna prova in ordine alla validità della firma apposta sull’avviso impugnato, l’Agenzia fiscale, costituitasi con modalità telematiche, non ha prodotto l’atto di delega di firma in parola e nemmeno alcun atto o documento idonea a dimostrare la qualifica dei soggetti delegante e delegato, che non si rinvengono nella cartella dell’Amministrazione resistente.
Ne consegue che, in applicazione della condivisa giurisprudenza di legittimità sopra menzionata, avendo la società contribuente contestato la legittimazione alla sottoscrizione dell’atto impugnato, e non avendo l’Ufficio assolto all’onere di fornire la prova, in sede giurisdizionale, del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge da parte del sottoscrittore, nonché della esistenza della delega in capo al delegato, l’avviso deve essere dichiarato nulla, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame,
Di qui l’accoglimento del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. .
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’avviso di accertamento impugnato.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre C.U.T., rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Lecce, il 17.2.2020