Dott.ssa Tecla Perrone
Prima di esaminare l’istituto della transazione novativa è necessario in via preliminare definire che cosa si intende per transazione.
Il codice civile all’art. 1965, comma 1 definisce la transazione come il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono l’insorgere una lite.
L’accordo transattivo, pertanto, è volto a regolamentare gli interessi delle parti in ipotesi di incertezza sulla situazione giuridica, al fine di scongiurare la prosecuzione o l’instaurazione di un giudizio, con corrispettività dei sacrifici in relazione alle pretese di ciascuna parte.
Ai sensi del comma 2 del presente articolo, con l’accordo transattivo si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che aveva formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti.
Ciò posto, quando attraverso la transazione le parti creano una nuova obbligazione, diversa per titolo o per l’oggetto dall’obbligazione principale, viene in essere una transazione novativa.
Effetti della transazione novativa
Con la transazione novativa le parti costituiscono un nuovo rapporto obbligatorio che si va a sostituire a quello originariamente istaurato.
Affinché la transazione abbia effetto novativo è necessario che, sotto l’aspetto oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell’accordo transattivo; sotto l’aspetto soggettivo, sussista, invece, un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario.
Cosa accade se una parte non adempie alla transazione novativa?
Controversa è la questione se si possa o meno esperire il rimedio della risoluzione per inadempimento previsto per i contratti a prestazioni corrispettive.
Una risposta risolutoria ci viene offerta dal codice civile, dove all’art. 1976 c.c. afferma che la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto originario è stato istinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente prevista tramite pattuizione dalle parti.
Per quanto concerne le sorti delle garanzie personali o reali che facevano riferimento al rapporto originario, l’articolo 1232 c.c. dispone che queste si estinguono se le parti non esprimono la volontà di mantenerli in essere anche per il nuovo rapporto sorto con la transazione novativa.