La sospensione dei lavori pubblici causata dal Coronavirus.

Avv. Giuseppe Corvino

La diffusione rapida del Coronavirus ha indotto il Governo ad emanare una serie di provvedimenti d’urgenza, per fronteggiare la diffusione del contagio. I provvedimenti che si sono susseguiti non hanno disciplinato compiutamente l’attività di cantiere lasciando nell’incertezza le stazioni appaltanti e  gli appaltatori.

Ed infatti, alcuni lavori sono proseguiti e altri sono stati sospesi. Con le ultime disposizione, il DPCM 8 marzo 2020, prima, e DPCM 9 marzo 2020, poi, il Governo ha reso di fatto impossibile proseguire i lavori perché, da un lato, il datore di lavoro non può garantire ai lavoratori la salubrità dell’ambiente di lavoro, mentre dall’altro la stazione appaltante per controllare i lavori deve interagire con l’impresa.

In altre parole, è stato rimessa alla decisione degli operatori la decisione di sospendere o meno l’esecuzione dei lavori.

Se si decide di sospendere, il Codice degli Appalti, all’art. 107, disciplina in maniera dettagliata le varie ipotesi di sospensione.

Primo scenario.

La sospensione può essere disposta dal RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 107, se il Covid 19, viene inquadrato nell’ipotesi della ragione “di necessità o di pubblico interesse

Quindi, nel dettaglio, il comma n. 2, dispone che: “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.”

In questa ipotesi l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, se la sospensione dura per più di un quarto della durata complessiva. L’appaltatore può iscrivere riserva che non inficia l’applicazione della norma, essendo la riserva un potere potestativo.

Secondo scenario.

La stazione appaltante sospende i lavori e fa rientrare l’epidemia da Covid 19 nella nozione di forza maggiore.

In questo caso l’appaltatore non può invocare la risoluzione ed è tenuto a iscrivere, sia sul verbale di sospensione sia di ripresa dei lavori, le contestazioni.

Nel dettaglio, l’art 4. Dispone che “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo”.

Terzo scenario

Se la stazione appaltante decide di non sospendere i lavori, l’impresa è tenuta, tuttavia, a rispettare la normativa prevista dai decreti su riportati, che causa un sensibile aumento degli oneri e dei costi

In questa ipotesi c’è poco da fare, l’impresa può – meglio deve – invocare la sospensione ai sensi dell’art. 107 del Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 con apposita istanza e trasmetterla all’ente.

Avv. Giuseppe Corvino

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