La richiesta di pagamento del canone di locazione e la restituzione del deposito cauzionale è di competenza del Tribunale o del Giudice di Pace?

La competenza in materia di locazioni immobiliari apparteneva al Pretore; con l’introduzione del Giudice Unico di primo grado (il Tribunale), le cause relative ai rapporti di locazione di immobili (Comodato, affitto d’azienda) sono state devolute dal Pretore al Tribunale per espressa previsione normativa (D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

Ne discende, da quanto appena detto, che la competenza per richiedere il pagamento dei canoni di locazione è del Tribunale e non del Giudice di Pace, a prescindere dall’importo richiesto. Quindi, anche se l’importo è di euro 100,00, il creditore deve richiedere il pagamento dell’importo al Tribunale.

Sempre in tema di rapporti di locazione, possiamo aggiungere che nelle competenze del Tribunale rientro anche:

  • I rapporti di comodato;
  • La richiesta di restituzione del deposito cauzionale;
  • La richiesta di pagamento dell’affitto.

Nella competenza del Tribunale rientra, ancora, la richiesta di pagamento degli oneri condominiali dovuti al proprietario dall’inquilino (nel caso degli oneri dovuti dall’amministratore di condominio al proprietario dell’immobile la competenza, tra Tribunale e Giudice di Pace, viene ripartita secondo il valore dell’importo).

Se è vero quanto detto, perché alcuni Tribunali si dichiarano incompetenti quando il credito richiesto dal proprietario dell’immobile è inferiore a 5.200,00?

Quando il credito è inferiore ad euro 5.200 (ex art. 7 c.p.c) e quando la legge non riserva la competenza esclusiva al Tribunale, la detta competenza per valore spetterebbe al Giudice di Pace. Alcuni Tribunali, mal interpretando la Cass. S.U. n. 21582 del 2011, hanno fatto rientrare tra le competenze del Giudice di Pace anche le richieste di pagamento dei canoni di locazione, quando gli stessi erano inferiori ad euro 5.200,00.

Per dirimere il problema della competenza, è intervenuta la Cassazione –Sezione VI – con l’Ordinanza del 30 luglio 2019, n.20554 che ha statuito: “È rimessa alla competenza per materia del Tribunale la controversia avente ad oggetto l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del conduttore di pagamento del canone locativo, a prescindere dal valore dei canoni dovuti.”

 

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