La responsabilità dei debiti tributari in caso di Cessione e Fitto d’azienda

Avv. Nicola Fiorillo


Uno degli interrogativi più frequenti che viene posto nel caso di cessione e di affitto d’azienda riguarda la responsabilità dei debiti tributari pregressi: chi ne risponde? cedente, cessionario o entrambi ?

Il problema non è di poco conto laddove si consideri che, nell’attuale sistema socio/economico, il debito con l’erario rappresenta una delle maggiori esposizioni da parte delle Pmi e non solo.

 

Ipotesi di CESSIONE d’azienda (o di ramo)

Come noto, nel caso di cessione d’azienda, la disciplina speciale dettata dall’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997 prevede un regime di responsabilità per i debiti tributari più stringente rispetto a quello fissato dalla ordinaria disciplina codicistica, ciò in ragione della peculiare natura del creditore (ERARIO).

Mentre, infatti, l’art. 2560 c.c. si limita a stabilire la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti aziendali che “risultano dai libri contabili obbligatori”, il richiamato art. 14 del D.lgs. n. 472/1997 sancisce una responsabilità solidale piena, nei limiti del valore del compendio ceduto e fatto salvo il beneficio di preventiva escussione, in capo all’acquirente:

Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

 

Ipotesi di AFFITTO di azienda (o di ramo)

Diversamente da quanto accade nell’ipotesi sopra esaminata, nel caso di fitto d’azienda non c’è una norma che detti il regime di circolazione dei debiti e, pertanto, tocca all’interprete districarsi tra le norme esistenti nell’ordinamento al fine di ricavarne una regola anche in ordine ad un’eventuale solidarietà dal lato passivo.

Come detto, l’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997 (rubricato “cessione d’azienda”) non effettua alcun riferimento specifico al fitto di azienda, chiosando, tuttavia, che “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

Tale disposizione ha ingenerato (ed ingenera) non pochi dubbi ai fini pratici.

Se da un lato è vero, infatti, che l’affitto d’azienda non comporta alcun “trasferimento” effettivo, e quindi, in tale ottica, dovrebbe escludersi la responsabilità solidale dell’affittuario, è altrettanto vero che in altra fattispecie, (riguardante la sorte dei diritti dei lavoratori in caso di cessione d’azienda), il legislatore, considerato l’interesse superiore coinvolto, stabilisce che: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.”, di talché si dovrebbe giungere all’opposta conclusione secondo cui sussisterebbe, anche nel caso in esame, la responsabilità solidale per i debiti tributari aziendali.

Tuttavia, e non è un caso (a parere di chi scrive), la normativa speciale dettata in materia tributaria non effettua una simile estensione, lasciando concludere, dunque, che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

Del resto e più in generale, la solidarietà dal lato passivo sembra potersi escludere, nel caso in esame, anche in virtù della generale disciplina codicistica dettata in materia di fitto d’azienda.

L’art. 2560 c.c., infatti, riferito alla sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta, non effettua alcun richiamo all’ipotesi di fitto, così come l’art. 2562 (dedicato al contratto di fitto d’azienda) rinvia unicamente, quanto alla propria disciplina, alla fattispecie dell’Usufrutto di azienda e non anche alla cessione (per la quale, come visto, sussiste la responsabilità solidale del cessionario/acquirente).

Una siffatta conclusione, sarebbe, per di più, avvalorata dalla circostanza che, comunque, il creditore non perde le proprie garanzie sul compendio aziendale, la cui titolarità resta, in ogni caso, in capo al debitore/affittante, senza alcun effettivo nocumento alle aspettative di realizzazione del credito erariale.

 

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