La regolarità fiscale dell’appaltatore: prima, durante e dopo.

Il Codice degli Appalti, all’art. 80, individua una serie di ipotesi che determinano l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Quello relativo alla regolarità contributiva consta del mancato pagamento delle imposte e tasse dei contributi previdenziali.

La norma prescrive che le violazioni devono essere:  gravi –  e – definitivamente accertate.

Al comma 4, dell’art. 80, una disciplina analitica del tipo di violazione.

Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità’ contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché’ il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Quando una violazione è grave? Qual è l’importo?

L’articolo 4 ci indica, in maniera chiara, quando una violazione può essere considerata grave; rimandando alla previsione dell’art. 48 – bis, comma 1 e 2 bis, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina i pagamenti della pubblica amministrazione.

In particolare, l’articolo 48 dispone che la pubblica amministrazione prima di effettuare un pagamento superiore ad euro 5000,00 (prima del 01/01/2018 l’importo era di euro 10.000,00) deve interrogare il fisco.

Art. 48 bis.  comma n. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonche’ ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. Comma 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.  Vedasi il decreto 18 gennaio 2008 n. 40.

Ne discende che l’importo superiore ad euro 5000,00 costituisce una violazione grave.

L’altro presupposto previsto dal comma 4, dell’articolo 80, consiste nella definitività della sanzione.

La norma dà una definizione perentoria: “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

E’ facilmente intuibile che le ipotesi che rientrano nella nozione “violazioni definitivamente accertate” sono vastissime e devono essere verificate caso per caso.

A titolo esemplificativo, non sono atti amministrativi definitivi: la cartella oggetto di rateizzazione, la cartella impugnata sospesa dal giudice (in via di autotutela o in via giurisdizionale) e tante altre.

La regolarità fiscale deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione sia nel corso dell’espletamento della procedura.

 

Le ultime novità in merito.

Il Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio) dispone all’art. 153, comma 1, che:

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68,  commi  1  e 2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente  della  riscossione non ha  notificato  l’ordine  di  versamento  previsto  dall’articolo 72-bis (n.d.r. l‘ordine di cui all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 è l’atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale, alternativa al pignoramento) , come previsto dal codice di procedura civile, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società  a  prevalente partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del beneficiario.

Il periodo di sospensione va dall’8 marzo al 31 agosto 2020

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