La rappresentanza processuale del Concessionario tramite avvocato del libero foro

Avv. Giuseppe Mappa

CTR Calabria 1938\2020, depositata 30 giugno 2020 

La Commissione Regionale calabrese statuisce la totale inesistenza della costituzione in giudizio del Concessionario a mezzo avvocato del libero Foro senza la giustificazione delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza e tanto anche tenendo in debito conto il pronunciato della Cassazione n. 30008\2019.

TESTO DELLA SENTENZA

Commissione Tributaria Regionale Calabria 1938\2020 del 30 giugno 2020 

Va, in primis, ricordato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in una apposita delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che nel concreto giustificano il ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 R.D. n.1611 del 1933.

Pertanto, la costituzione del riscossore con una semplice procura ad avvocato del libero foro, senza alcuna indicazione ed allegazione delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza, è tamquam non esset, sicché il mandato e l’atto di costituzione sono nulli, e i documenti inutilizzabili.

L’insegnamento della Cassazione, cui questa Commissione ha aderito, impone che il riscossore, per farsi difendere da Avvocati del libero Foro in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato, ha l’onere, cui non ha ottemperato di indicare le fonti del potere di costoro (cfr. Cass. nn. 28684/2018 e 28741/2018).

Anche a volere applicare i diversi principi di cui alla sentenza n° 30008/2019 della Cassazione, nel caso di specie la verifica della avvenuta notifica (a sensi dell’art. 140 CPC) della detta cartella alla data del 24.1.2015, indicata nell’atto impugnato, si conclude con esito negativo: non basta, infatti, a darne prova l’esibizione in copia dell’avviso di ricevimento, che è relativo alla raccomandata contenente la cartella, con la busta da cui risulta la restituzione al mittente per compiuta giacenza, poiché manca la prova dell’invio dell’informativa dell’avvenuto deposito alla casa comunale.

 

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