Dott. Luca Procopio
In tema di presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta compagine sociale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ne riconosce la legittimità sulla base del fatto noto costituito dalla complicità, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale nell’ambito delle anzidette società (cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 2.10.2020, n. 21126; Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 23.9.2020, n. 19931; Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 11.8.2020, n. 16913; Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza 18.12.2019, n. 33541; Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 7.7.2017, n. 16810; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 14.5.2007, n. 10982 e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 7.11.2005, n. 21573), ma, tuttavia, ammette che la stessa presunzione “può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria” (cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza 18.2.2020, n. 3980; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 23.12.2019, n. 34282; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenze 29.10.2019, n. 27639, 27638 e 27637; Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza 16.10.2019, n. 26112 e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 17.7.2019, n. 19171; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 20.6.2019, n. 16545; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19.4.2019, n. 11045 e Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 14.12.2018, n. 32468).
Tali principi sono stati concretamente applicati dalla CTR Lazio nella sentenza n. 3766 del 26.11.2020, avente come oggetto sostanziale un avviso di accertamento a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate portava avanti la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale nei confronti di un socio detentore di una quota di capitale sociale pari al 30%.
Il socio, sin dal primo grado del giudizio, deduceva che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili societari non potesse concretamente operare nei suoi confronti, per una duplice ragione:
- egli nell’anno oggetto di accertamento era rimasto forzosamente estraneo alla conduzione dell’attività societaria, in quanto precedentemente gli era stata revocata la carica di amministratore dagli altri soci;
- la gestione della società partecipata era caratterizzata da un rapporto tra i soci alquanto conflittuale, come dimostrava la propria revoca dalla carica di amministratore e il conseguente contenzioso legale che ne era scaturito, sia in ambito civile che penale, con l’effetto che, nel caso di specie, alla ristrettezza dell’assetto societario non corrispondeva un vincolo di solidarietà e sani rapporti personali tra soci.
Uscita soccombente dal primo grado del giudizio, la tesi difensiva del contribuente veniva accolta dalla CTR Lazio, che, nel riformare la sentenza impugnata, riteneva che le deduzioni difensive del contribuente consentissero di superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili societari.
Nello specifico, i Giudici di seconde cure, dopo aver rammentato che la giurisprudenza di legittimità ammette che il socio possa superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili anche dimostrando la “propria estraneità alla gestione e conduzione societaria”, evidenziavano, tra l’altro, che il socio accertato avesse provato la propria “estraneità alla gestione societaria” e che nella fattispecie concreta in esame la compagine sociale non si caratterizzava per una “complicità tra soci”, fatto noto posto pacificamente a legittimazione della presunzione de qua, bensì da un rapporto di “accentuato dissenso” come dimostrava la documentazione societaria e giudiziaria versata in atti dal contribuente.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 3766 del 26.11.2020
FATTO
[…] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento in atti con cui l’Agenzia delle Entrate gli ha attribuito redditi di capitale, quali utili extra bilancio per l’anno 2011, nella qualità di socio, nella misura del 30%, della xxxx srl, destinataria dell’avviso di accertamento emesso in rettifica del reddito d’impresa.
La CTP ha rigettato il ricorso sulla base del principio che nella società a ristretta base partecipativa si presume, sino a prova contraria, che gli utili extrabilancio vengano distribuiti tra i soci e che il contribuente non aveva fornito prova contraria per vincere tale presunzione. il giudicante ha, inoltre, ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sulla illegittimità della imputazione presuntiva all’anno 2011 della compravendita di un immobile atteso che non era stata fornita alcuna prova al riguardo.
Avverso la sentenza propone appello il contribuente deducendo che la situazione societaria della xxx srl era stata condizionata da un significativo contenzioso e dissenso tra i soci che non consentivano di ipotizzare una ipotesi di ripartizione di utili extra bilancio, come dimostrato dalla estromissione coatta del medesimo dalla gestione della società, per la quale è tuttora in corso contenzioso legale sfociato anche in denuncia penale. Si reitera poi la doglianza sulla imputazione presuntiva del ricavato della vendita dell’immobile al 2011, sussistendo prova agli atti che la somma era stata rateizzata tra il 2009-2011.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate eccependo che il contribuente non aveva superato la presunzione della distribuzione dei redditi societari, che avrebbe potuto fornire dimostrando che le le somme fossero reinvestite nella società e che, in ogni caso, non fossero state oggetto di distribuzione pro quota ai soci.
Quanto alla illegittimità della imputazione presuntiva all’anno 2011, si sostiene la presunzione che la distribuzione sia avvenuta nel periodo d’imposta nel quale i maggiori utili sono stati realizzati.
All’odierna udienza, tenuta in video-conferenza ex art. 27 d.1.137/2020, alla luce della documentazione e delle conclusioni delle parti in atti, è stata assunta la seguente decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato, in via assorbente, in relazione al primo motivo.
Con riferimento alla distribuzione ai soci degli utili extracontabili nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, vale il principio secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (v. da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018, rv. 649406 – 01).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dal contribuente è dimostrativa di un significativo contenzioso ed accentuato dissenso tra i soci, che fa venire meno l’ipotesi sostenuta dall’Agenzia di ripartizione di utili “extra-bilancio”, fondata su di una mera presunzione di “complicità” tra i soci.
In tal senso depongono significativamente la revoca dello […] dalla carica di amministratore, la mancata convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio anno 2013, il contenzioso civile pendente presso il Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto le vicende societarie, sfociato in una denuncia penale.
La dimostrata – da parte del contribuente – estraneità alla gestione della società consente di ritenere superata la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio favore dello stesso.
Solo incidentalmente va aggiunto, che affinché la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati possa operare serve che la ristretta base sociale o familiare, cioè il fatto noto alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio da parte dell’amministrazione finanziaria, di cui agli atti non vi è menzione (v. in tal senso Sez.5, n. n.14176, dell’8 luglio 2015).
In conclusione, l’appello del contribuente va accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del contribuente e condanna l’Agenzia delle Entrata al pagamento del doppio grado delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 per il grado ed euro 1200,00 per il secondo grado.