Avv. Alessia De Nitto
La Commissione Regionale partenopea, con esaustiva esegesi delle norme in tema , dichiara la illegittimità di un atto tributario notificato nelle mani del portiere e, con successiva raccomandata informativa spedita da operatore privato postale.
Commissione Tributaria Regionale Napoli n. 3536\2020
FATTO
Il xxxxxxx eccepiva l’illegittimità della notifica dell’intimazione di pagamento xxxxxxxx con cui l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale gli richiedeva il pagamento le somme dovute a seguito di sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato legittimo l’impugnato avviso di accertamento xxxxxxx4 per l’anno 2007, dichiarando dovute le maggiori imposte, interessi e sanzioni non pagate.
Deduceva il Ricorrente l’inesistenza della notifica della suddetta intimazione notificata nelle mani del portiere per violazione dell’art. 60 del D.P.R. 600/73.
Il Ricorrente, secondo la tesi dell’Al., richiamava l’art 140 c.p.c. ed affermava che causa della invalidità della notifica era l’affidamento della spedizione della raccomandata informativa al servizio postale privato anziché a quello nazionale.
Con atto di appello del 12/2/2019 la Direzione Provinciale I di Napoli ha proposto appello avverso la sentenza n. 8104/32/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso proposto dal signor xxxxx avverso la suddetta intimazione di pagamento, relativa al periodo di imposta 2007, e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
L’Ufficio si è opposta alla sentenza della CTP con cui ha accolto il ricorso del Contribuente, aderendo in toto alla sua tesi in ordine alla eccepita invalidità della notifica; essa ha rappresentato che non può condividere la sentenza de qua, a suo avviso illegittima e basata su erronei presupposti.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dai primi giudici l’atto risulta correttamente notificato al ricorrente ai sensi dell’art. 60, del D.P.R. 600/73 e dell’art. 139 c.p.c. . e non del 140 c.p.c.
Ancora, in ordine al momento perfezionativo della notificazione in esame, ha ritenuto nell’atto di appello che per la giurisprudenza esso coincida con la consegna dell’atto al soggetto abilitato dalla legge a riceverlo: ciò in quanto la spedizione della raccomandata “informativa”, prevista dalla speciale disposizione tributaria per tutti i casi in cui il consegnatario dell’atto non è anche il suo destinatario, assolve, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, un ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione”, tanto è vero, sempre secondo A.f. in questo giudizio, va rilevata la circostanza che la legge, nella specie, preveda una raccomandata semplice.
La Commissione, sentito il Presidente-Relatore in camera di consiglio, valutata non tardiva la costituzione dell’Appellato rispetto agli avvenimenti processuali nel periodo covid2,
osserva, che il ricorso d’appello è infondato e, quindi, è rigettato.
Nel caso di specie, secondo l’Appellante, è errato il richiamo del ricorrente e del Collegio all’art. 140 c.p.c., che riguarda le ipotesi di irreperibilità relativa in cui è la notifica si perfeziona nel momento della ricezione della raccomandata o la notifica a mezzo posta di atti del processo tributario.
Invece, la procedura notificatoria esperita nei confronti del sig. xxxx è quella prevista dall’art 139 c.p.c. : notifica a persona diversa dal destinatario nel domicilio di questi.
In queste ipotesi c’è una presunzione di recapito all’interessato in quanto la notifica si è perfezionata con la consegna al portiere dello stabile, nulla rilevando che la successiva raccomandata informativa sia stata spedita dal servizio postale universale oda altro operatore.
Di qui, secondo l’Appellante, l’assoluta assenza di vizi nell’eseguita notifica.
È principio consolidato, sempre secondo l’Appellante, che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1E0 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell’atto, entrato nella sfera di conoscenza.
Prosegue che è conseguentemente evidente l’erroneità della decisione dei primi giudici soprattutto alla luce della circostanza che il Ricorrente aveva la piena conoscibilità dell’atto.
L’Appellato si è qui proposto sostenendo che con l’originario ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale aveva eccepito la inesistenza della notifica della intimazione di pagamento chiedendone l’annullamento, eccependo, tra l’altro, il difetto assoluto ed inesistenza della notifica sul presupposto che l’intimazione inviata dalla Agenzia delle Entrate era stata consegnata a mani del portiere dello stabile, signora xxxxx, in data xxx12.2017 e che, per il perfezionamento del procedimento di notifica dell’atto, il notificante avrebbe dovuto dame avviso al destinatario, tale incombente doveva essere espletato necessariamente tramite il servizio postale nazionale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora, come nel caso di specie, tale adempimento fosse stato affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non sarebbe risultato conforme alle formalità prescritte dalla legge e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio.
Secondo l’Appellato, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli non ha operato alcun richiamo all’art. 140 c.p.c., richiamando, per converso, unicamente le disposizioni dettate dall’art. 60 Comma 1 bis — DPR 600/73.
La CTP, ha ribadito che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “se il procedimento di notificazione è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi con modalità non contemplate dall’ordinamento, si ha inesistenza giuridica della relativa notifica”.
Con la sentenza appellata, la Commissione Tributaria Provinciale ha effettivamente ritenuto accertare il vizio insanabile della notifica di una intimazione di pagamento effettuata in mancanza di valida spedizione e ricezione della raccomandata informativa perché trasmessa da società private di recapito e non da Poste Italiane s.p.a., nonostante la presentazione del ricorso da parte del contribuente il quale, con la propria attività difensiva “giammai avrebbe potuto sanare il richiamato difetto di notifica dell’atto esattivo dell’Agenzia delle Entrate”.
Va fugato ogni dubbio circa la tesi dell’Appellante, laddove in effetti la CIP di Napoli, con la sentenza impugnata, mai ha citato e mai ha inteso imperniare la propria motivazione sul caso della notifica ex art. 140 cpc, bensì, come è facile rilevare dalla lettura, i giudici di primo grado hanno deciso avendo a base soltanto all’art. 60, comma 1, b bis, D.P.R. 600/1973.
Hanno deciso che in base ad esso doveva essere inviata la raccomandata informativa e che ciò sarebbe dovuto avvenire tramite Poste Italiane o Ente Poste autorizzato su tutto il territorio nazionale.
Ha quindi deciso per l’inesistenza della notifica ed ha quindi accolto il ricorso.
In tal senso la sentenza impugnata non fa una grinza e per di più risponde ai criteri ex art. 36 Digs. 546/1992.
Andando oltre, dunque, va valutata se la notifica de qua sia regolare o meno.
Sempre in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (cfr. ord. n. 21815/2019 Cass.); perfino se trattasi di ricezione della prima parte della notifica nel caso di irreperibilità relativa avvenuta nelle mani di familiare convivente.
Questa appena indicata ordinanza segue all’ordinanza n. 17235/2018 cui la stessa Corte ebbe già a confermare l’orientamento in base al quale la notifica degli atti dell’Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis – Dpr. n. 600/1973.
Tale orientamento che oramai si è consolidato, specie dal 2017 in poi.
La Suprema Corte considera fondata la censura, infatti, l’invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
La suddetta raccomandata è necessaria anche nell’ipotesi in cui l’atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (Cass. 2868/2017).
Non si tralascia che detta fattispecie è altresì regolata dall’art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973: «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata». In caso di mancanza temporanea del destinatario (assenza relativa), oppure di uno dei soggetti autorizzati a ricever l’atto (quelli indicati nell’art. 139 c.p.c.), la notifica della cartella non si considera se non sono adempiuti tutti i seguenti adempimenti (richiamate dall’art. 140 c.p.c. letto assieme all’art. 60, comma 1, prima parte, D.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973): a) depositare la copia da notificare presso il Comune; b) fare l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario; c) spedire la raccomandata informativa per avvisare il contribuente che vi è un atto depositato in Comune; d) ricevimento da parte del contribuente della raccomandata informativa oppure il trascorrere di 10 giorni dal suo invio.
Due recentissime sentenze ben inquadrano le modalità che deve seguire l’Agente notificatore in relazione della raccomandata informativa. Cass. n. 5522/2019 — il necessario invio della raccomandata informativa per il completamento della notifica “secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. Relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (…) va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”. Cass. n. 1699 del 22 gennaio 2019— aver indicato di aver spedito la raccomandata informativa non è sufficiente.
L’agente notificatore “potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarò in grado -evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. (…)’non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale”.
La Cass. con l’ord. n. 9371/19 ha ritenuto illegittima la notifica della cartella consegnata all’amico del destinatario.
È vero che il concetto di «persona di famiglia» si è allargato stando all’orientamento giurisprudenziale ma, tuttavia, il rapporto amicale è cosa ben diversa dal rapporto di parentela.
Anche in quel caso di specie l’atto veniva consegnato non a una persona di famiglia o al portiere, ma a una «semplice amica» del contribuente, ragion per cui la notifica doveva ritenersi non valida.
Da ultimo, solo nel senso temporale, si richiama e si fa propria, la sentenza n. 8700/2020 dell’11.5.2020 emessa dalla S.C.
Più nello specifico, solo l’invio della raccomandata informativa rende legittima la notifica di un atto tributario in caso di momentanea assenza del destinatario.
Per il perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento, o di altro atto tributario, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, compreso l’inoltro al destinatario e la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.
Non è sufficiente la spedizione della raccomandata. lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ ordinanza 26938 del 22 ottobre 2019.1n caso di assenza del destinatario l’articolo 139 del codice di procedura civile detta le regole sulla momentanea assenza del destinatario della notifica. Indica, inoltre, i soggetti abilitati a ricevere l’atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa).
La scelta del soggetto al quale va consegnato l’atto non è demandata all’ intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale).
Deve, invece, essere rispettato l’ ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell’assenza del destinatario.
Solo in caso di assenza di una persona di famiglia odi un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l’ atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa.
Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale.
Non può ritenere regolare la notificazione effettuata direttamente a mani del portiere. La S.C. ha dichiarato illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se r ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che deli assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento im positivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Sebbene non sia imposto r utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’ atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.
Deve essere rispettato l’ ordine preferenziale delle persone alle quali l’ atto può essere consegnato e va dato atto dell’ assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia odi un addetto alla casa o alla sede, che risulti espressamente dalla relata, r atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa.
Va poi inviata una raccomandata informativa al contribuente da parte deli ente impositore, per renderlo edotto delle modalità di notifica e del soggetto al quale l’atto è stato consegnato.
L’Orientamento più recente ed il convincimento di questo Collegio alberga nel fatto che è da ritenersi valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomanda informativa, soltanto nel caso sia effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2229/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla validità o meno della notifica di una cartella di pagamento al portiere dello stabile in cui risiede o ha la residenza il destinatario della stessa, senza, però, che sia spedita a quest’ultimo una raccomandata informativa dell’avvenuta consegna.
I giudici di legittimità hanno, infatti, precisato che occorre distinguere tra due diverse modalità di notifica di una cartella di pagamento: quella eseguita direttamente dal messo notificatore, e quella eseguita dal reggente della riscossione attraverso il servizio postale. Nel primo caso, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che verga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell’avvenuta consegna.
Orbene, nella specie la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore, il quale non ha in alcun modo specificato il perché ha proceduto direttamente alla notifica al portiere e non ha specificato, nella relata, di aver preventivamente esperito tutte le ricerche previste dalla norma e dalla giurisprudenza appena citata.
A tutto ciò va ulteriormente giudicata l’altra eccezione sollevata e cioè se sia da ritenere valida la notifica eseguita da soggetto privato. Appare ulteriormente dirimente il rilievo, sollevabile tra retro d’ufficio, quanto alla inammissibilità per inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo di servizio postale privato e non attraverso il concessionario esclusivo del servizio postale per la notifica degli atti impositivi e giudiziari, cioè, Poste italiane SpA.
Infatti, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4 e 1 lettera a) DLGS 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
Va doverosamente specificato con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali, fino a quando non sono rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali.
Pertanto, le notifiche effettuate da poste private sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Occorre precisare che queste licenze individuali speciali sono state rilasciate, ad alcuni operatori postali, tra cui xxxx S.p.a., nell’anno 2019; dunque a questo punto diventa fondamentale capire quando e a chi siano state rilasciate, per avere certezza se nel periodo in cui ci è arrivata la “busta arancione” la società in questione poteva svolgere il servizio di notifica del relativo atto.
Ciò significa che tutte le notifiche effettuate prima di tale data sono nulle, poiché effettuate con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica. Nella specie la raccomandata spedita tramite xxxxx è del 12/14-12-2017, quindi è inesistente.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 299 del 2020 si è occupata di questo importante argomento e, ulteriormente, supporta questo Collegio nella decisione sotto il profilo giuridico della irregolare notifica eseguita tramite operatore privato.
Va, quindi, secondo questo Collegio, dichiarata inesistente la notifica eseguita dall’Ente postale privato “xxxxx S.pA”, in quanto non dotato della indispensabile “licenza individuale speciale” all’uopo rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in ragione dei dettami e requisiti tutti disciplinati ed indicati nella Delibera n. 77/18/CONS e nel D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018.11 comma 57 dell’art. 1 della L n. 124 del 2017» abrogativo, con decorrenza a far data dal 10 settembre 2017, dell’attribuzione in via esclusiva a “Poste Italiane S.p.A.” dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, debba necessariamente essere «letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Necessaria è una licenza individuale speciale.
Sicché, in ossequio a quanto indicato dalla Corte, è da ritenersi che la P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell’ausilio di “licenziatari privati’ nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita “licenza individuale speciale” che comprovi il possesso dei requisiti di “affidabilità, professionalità ed onorabilità” richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l’eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa.
Pertanto, ha concluso il Consesso giudicante, «fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali», deve trovare conferma l’unanime orientamento sin qui stratificatosi, ossia che «la notifica a mezzo posta privata è da ritenere inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria».
Ad ogni modo, nella specie la Nexive ha acquisito la licenza nel 2019 e non nel 2017 quando ha eseguito la notifica qui interessata. Di talché, assorbiti altri motivi di causa, rigetta l’appello e, per l’effetto, con diversa motivazione, conferma la sentenza n. 8104/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Pur stante tale decisione, in considerazione che la decisione è assunta tenendo a base giurisprudenza di legittimità da un lato recente e dall’altro contrastata con altre decisioni di segno e valutazione diversi, si compensano le spese del giudizio.
PQM
La Commissione, relativamente al processo RGA n. 1148/2019, “Rigetta l’appello. Compensa le spese”.