La gravità dell’inadempimento: cosa dice la giurisprudenza sulla risoluzione del contratto?

Avv. Giuseppe Gentile

Ai sensi dell’art. 1455 rubricato “Importanza dell’inadempimento”: Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

Il codice civile, dunque, subordina espressamente l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto alla sussistenza dell’imprescindibile presupposto che l’inadempimento sia rilevante.
In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l’equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.
L’inottemperanza alle clausole contrattuali, nello specifico, come insegna la più autorevole dottrina civilistica, deve essere sempre connotata da profili di gravità per giustificare lo scioglimento del vincolo negoziale.

“…inadempimento si ha quando il soggetto non si è comportato a dovere nello svolgimento di un punto importante del rapporto…” (cfr. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam 1999, pag. 689).

Profilo soggettivo e oggettivo dell’indagine da parte del Giudice e dell’avvocato

Fatta la doverosa premessa di cui sopra, possiamo adesso illustrare le linee guida tracciate dalla Cassazione in un ambito così delicato per l’interprete.
Quest’ultimo, infatti, è chiamato a valutare se la condotta del contraente possa legittimare una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto voluto “ex ante” dagli stipulanti.

A tal riguardo, costituisce punto di forza, l’assunto di legittimità in base al quale la valutazione della “non scarsa importanza dell’inadempimento” (e/o inesatto e/o tardivo adempimento) deve essere condotta in base ad un criterio che consenta di coordinare l’elemento obiettivo e l’elemento subiettivo.

  • Per elemento obiettivo, si intende che la mancata o tardiva prestazione incide in maniera apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto in modo da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del vincolo corrispettivo delle obbligazioni;
  • Per elemento subiettivo, si intende la condotta assunta delle parti da valutarsi anche in relazione ai precetti generali della correttezza e buona fede contrattuale.

In particolare, è stato più volte ribadito che lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva.
Tale pronuncia, presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte alla regolare esecuzione della prestazione.

E questa valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio:

  • in primo luogo si applica un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
  • in secondo luogo, l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (In tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 27 novembre 2015 n. 24206).

Stessa ratio interpretativa esprime la Cass. Civ., Sez. III, Sent., 22/10/2014, n. 22346, la quale ha confermato la sentenza di merito, che aveva tenuto conto dell’interesse concreto del locatore, non solo patrimoniale ma anche personale – consistente nell’abitare con la propria famiglia in un appartamento sovrastante i locali concessi in locazione – a conseguire dal conduttore, oltre al pagamento del canone, la realizzazione di lavori di insonorizzazione dei locali in quanto oggetto di apposita obbligazione contrattuale.

Allo stesso modo si esprime la Cass. Civ., Sez. II, 27/05/2015, n. 10995, la quale in primo luogo sostiene il pacifico principio per cui secondo cui: “il giudice, per valutare la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale”.

In secondo luogo la Suprema Corte, nella sentenza richiamata, ha confermato che in caso di vendita con riserva di proprietà l’importanza dell’inadempimento si deve valutare avendo riguardo sia del numero delle rate scadute e non pagate al momento della domanda, sia dell’intenzione manifestata dal compratore prima del giudizio di non voler provvedere al pagamento dei ratei successivi (conforme Cass. Civ., Sez. III, Sent., 22/10/2014, n. 22346).

Ed ancora la Cass. Civ., Sez. I, Sent. 09/01/2013, n. 336, nella cui motivazione afferma a chiare lettere che:
“Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere ad una valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo”.

Nel contesto illustrato è stato anche chiarito che il principio sancito dall’art. 1455 c.c. va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale.
Quindi, la gravità dell’inadempimento di una delle parti del contratto (così Cass. civ. Sez. II, 07/09/2000, n. 11784) non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento:

  1. alla volontà manifestata dai contraenti;
  2. alla natura e alla finalità del rapporto;
  3. al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione”.

L’intervento d’ufficio del giudice

Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell’inadempimento di uno dei contraenti ovvero di risoluzione, il giudice deve tener conto, anche d’ufficio ed in difetto di una formale eccezione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte, contro la quale la domanda viene proposta, opponga a sua volta l’inadempienza dell’altra.

Analogamente alle massime che precedono si sono espresse, altresì, la Cass. 1773/2001; la Cass. 2954/2008; nonché la Cass. Civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7083.
Segnaliamo, in dettaglio, la Cass. Civ., Sez. II, Sent. 20/07/2007, n. 16084:

“A norma dell’art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti”.

Nel teorizzare il rapporto di priorità logica tra i detti parametri, inoltre, è stato ulteriormente precisato che il giudice dovrà valutare “in primis” la gravità dell’inadempimento sotto il profilo oggettivo, e solo successivamente  potrà considerare il profilo soggettivo.

Quest’ultimo (l’elemento soggettivo) può infatti rilevare al solo fine di attenuare il giudizio di gravità dell’inadempimento o di escludere lo stesso inadempimento ma non, al contrario, per far ritenere grave un inadempimento che, sotto il profilo oggettivo, sia stato accertato come scarsamente rilevante (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Sent. 11/03/2008, n. 6463).

E in caso di reciproco inadempimento delle parti?

Le predette regole devono orientare l’accertamento del giudice anche nelle ipotesi in cui si deducano in giudizio reciproche inadempienze delle parti riferibili al medesimo contratto.
In siffatte ipotesi, occorre valutare comparativamente le condotte dei contraenti in base ai rapporti di successione cronologica, proporzionalità e causalità fra le due inadempienze.

Ciò al fine di stabilire, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità delle inadempienze, se esse si equivalgono o se l’una debba ritenersi prevalente sull’altra sotto il profilo del meccanismo risolutorio, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Ed infatti:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l’esame dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 22/05/2019, n. 13827).

Particolarmente significativa sul punto si profila anche la Cass. Civ., Sez. I, Sent. 09/01/2013, n. 336 la quale stabilisce espressamente che:
“Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo.”.

Ed anche Cass. Civ., Sez. II, Sent. 24/09/2009, n. 20614:
“…in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte. Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che – in relazione alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita di un immobile – aveva ritenuto che la nullità dell’atto di provenienza in capo alla promittente venditrice avesse un’incidenza talmente decisiva e preponderante da rendere irrilevante il ritardo addebitabile alla controparte” (conforme, altresì, la più recente Cass. Civ., Sez. II, Sent., 03/07/2013, n. 16637).

Differenza rispetto all’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.

La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 17/10/2019, n. 26334) ha avuto modo di tracciare le differenze dell’istituto in rassegna con quello delineato dall’art. 1460 c.c.

Ai sensi dell’articolo indicato: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.”.

Ebbene sul punto la Cassazione ha chiarito che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente rispetto al criterio dell’importanza dell’inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto.

In particolare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. prevede una valutazione ed un confronto tra i due inadempimenti, mentre l’art. 1455 c.c. prende in considerazione il singolo inadempimento che viene valutato non in paragone ma nella sua capacità di impedire la realizzazione del sinallagma.

Nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte quest’ultima ha ritenuto che, a fronte di una domanda di adempimento contrattuale, il rigetto della contrapposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non esime il giudice dalla valutazione dell’eccezione di inadempimento, da ritenersi compresa nella domanda di risoluzione.

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Il parziale o inesatto adempimento della prestazione

“Nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l’indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell’inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale”

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la gravità dell’inadempimento, aveva rapportato il parziale versamento dell’importo di una rata del prezzo a quanto avrebbe dovuto essere pagato per il medesimo titolo anziché al corrispettivo complessivo dovuto.

In termini analoghi vedasi la Cassazione ha chiarito che (Cass. civ. Sez. II, 07/06/1993, n. 6367; nonché Cass. civ. Sez. II, 27/12/2004, n. 24003) nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l’indagine in ordine alla gravità della inadempienza della parte deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso, e non rispetto alla sola caparra.

L’adempimento tardivo

Si richiama, sul punto, il decisum della Cass. Civ., Sez. Unite, del 06/06/1997, n. 5086 secondo il quale:
“In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l’altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l’adempimento tardivo quando – tenuto conto della non scarsa importanza dell’inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice – sia venuto meno l’interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l’offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale” (conforme anche Cass. Civ., Sez. II Ord., 14/05/2018, n. 11653).

Vedasi, altresì, Cass. Civ. Sez. II, 28/10/1995, n. 11279 secondo cui l’adempimento tardivo di una parte può essere legittimamente rifiutato dall’altra parte adempiente anche nel caso in cui quest’ultima non abbia ancora proposto domanda per conseguire la risoluzione del contratto, salva la valutazione, da parte del giudice, della non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., dovendosi escludere che l’opposto principio possa farsi derivare dalla disposizione dell’art. 1453 ultimo comma c.c. (secondo cui l’inadempiente non può più adempiere dopo la domanda di risoluzione, perché in tal modo si consentirebbe alla parte inadempiente di modificare a suo arbitrio e senza il concorso dell’altra parte la situazione a lei sfavorevole da essa stessa determinata.

L’inadempimento nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica

Richiamiamo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte secondo cui nelle obbligazioni ad esecuzione periodica come ad esempio la locazione, anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può considerarsi serio e grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., se si protrae nel tempo e se persiste malgrado il ricorso alle vie giudiziali.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/01/1987, n. 20).

Su tale scia la recentissima Cass. Civ., Sez. III, Sent. 26/11/2019, n. 30730, in merito alla locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ha esplicitamente disposto che:
“L’inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una simile condotta indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità” (nello stesso senso Cass. civ. Sez. I, 18/03/2003, n. 3964).

La predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento nel contratto di locazione

D’altra parte, la giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale Roma Sez. VI Sent., 13/01/2020) ha anche avuto modo di precisare che in materia di locazione ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo ovvero abbia omesso di pagare gli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone, la valutazione della gravità e dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., non è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ex artt. 5 e 55 della legge del 27.07.1978 n. 392.

In tale fattispecie, infatti, secondo il Tribunale capitolino, l’omesso versamento del canone locativo alle scadenze pattuite in contratto integra, laddove non sia giustificato oggettivi motivi giuridicamente apprezzabili, un fatto idoneo ad alterare l’intera economia del contratto.

In altri termini si sfalsa l’equilibrio tra prestazione (del locatore) e controprestazione (del conduttore).

Ed infatti : “l’omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto.” (Cass. n. 959/1980).

Profili dell’accertamento compiuto dal giudice in sentenza

Per completare il presente contributo, volutamente sintetico (e sicuramente parziale) al cospetto di una  materia così vasta e complessa, ci pregiamo di segnalare il decisum della recente Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06-07-2018, n. 17736 sull’intervento del giudice in sede di accertamento della gravità dell’inadempimento delle parti in contratto:

“…in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi d’indole logica o giuridica.” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 – 01).

Per tal verso la Cass. Civ., Sez. II, Sent. 17/08/2011, n. 17328, ha anche precisato che l’obbligo del giudice di merito di accertare l’importanza dell’inadempimento della parte contrattuale, così come richiesto dall’art. 1455 cod. civ., al fine pronunziare la risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato e regolarmente adempiuto, anche in mancanza di un’espressa indagine diretta ad individuare tale presupposto (ovvero l’inadempimento), allorquando dal complesso della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi che incidevano in maniera rilevante sull’equilibrio contrattuale.

Nella fattispecie appena indicata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto grave l’inadempimento del promissario acquirente di un immobile, il quale, nonostante fossero decorsi sette anni dal termine fissato dalle parti per la stipula del contratto definitivo e fosse già immesso nel possesso del bene compromesso, non aveva ancora corrisposto il prezzo complessivo, provvedendo al pattuito accollo del mutuo acceso sull’immobile.

 

 

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