La decorrenza del diritto dell’Ente a far valere il proprio diritto di credito

Avv. Alessia De Nitto


Le Commissioni Provinciali leccesi, chiariscono che, nella fattispecie dei tributi locali, il termine iniziale della prescrizione comincia a decorrere dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello della debenza del tributo e tanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2935 c.c.. 

La logica conseguenza è che la semplice spedizione dell’avviso di pagamento-ingiunzione entro il 31.12. del quinto anno successivo a quello della debenza non è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito ove la raccomandata giunga al destinatario successivamente al 31.12.


 Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

Sentenza n. 465/2021

Fatto e motivi della decisione

XXXX ha impugnato l’intimazione di pagamento nXXXXXXX del 21.12.2019, notificata in data 2.1.2020, dell’importo complessivo di Euro XXX,88, da Creset S.p.A., Concessionaria per il servizio della Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, relativa al contributo di bonifica, codice 648, anni 2013 – 2014 -2015, relativamente agli immobili, di proprietà del ricorrente analiticamente indicati nell’opposto atto.

A sostegno delle proprie conclusioni, ha articolato i seguenti motivi di ricorso: l) Avvenuta prescrizione del credito vantato; 2) Illegittimità della cartella esattoriale e della presupposta ingiunzione. Violazione dei principi e del procedimento previsto dalla L.r. Puglia n. 4 del 13/3/2012 ed in particolare violazione degli artt. 17 e 18; violazione dell’art. 10 R.d. n. 215/1933; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; errata rappresentazione in fatto ed in diritto; 3) Nullità dell’avviso di pagamento per mancata notifica dell’atto presupposto.

Violazione di preventiva comunicazione di avviso del procedimento e violazione del contraddittorio preventivo. Violazione L. 212/2000. Illegittimità della contestuale notifica dell’avviso di pagamento da parte dell’ente di riscossione e do sollecito di pagamento da parte dell’ente impositore. Violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente. Violazione dei principi stabiliti nello statuto del contribuente; 4) Nullità per violazione art. 7, comma 2,212/2000.

Si sono costituite in giudizio, con separate memorie, sia l’ente consortile che il concessionario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i contributi consortili di bonifica rientrano nel novero dei tributi locali e, strutturandosi in prestazioni periodiche, va fatta applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948 Cc, n. 4) (fra le altre Cassazione civile sez. trib., 12/04/2017 , n. 9445; (ud. 02/12/2019) 18-06-2020, n. 11814).

Inoltre, ai sensi dell’art. 2935 del codice civile il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero, nel caso del contributo irriguo per l’anno 2013, dal primo gennaio dell’anno successivo, per cui la pretesa tributaria avrebbe dovuto essere notificata ai contribuenti entro 31 dicembre 2018, mentre la notifica dell’intimazione di pagamento risulta spedita in data 27 dicembre 2019, come risulta dalla ricevuta di raccomandata n. 15463521187. Di conseguenza l’annualità 2013 deve essere dichiarata prescritta. 2.

I restanti motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi.

Essi sono destituiti di fondamento.

La fonte dell’obbligo di debenza dei contributi consortili si riviene nell’art.860 Cc il quale prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica.

Il R.D. n.215 del 1933, art. 11, stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefìci conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi.

Va richiamata, altresì, l’intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”.

Neppure meritevole di accoglimento è la censura formulata dalla ricorrente in ordine al piano di classifica, in quanto non preceduto dall’adozione di un piano generale di bonifica, così come previsto dall’art.3 della Lr Puglia n.4 del 2012.

Dalla lettura degli atti di causa emerge che il piano di classifica del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi è stato approvato dalla giunta regionale con deliberazione n.1149 del 18.6.2013 in base all’art.2 della Lr Puglia n. 12 del 21 .6.2011, disposizione inserita in un corpo normativo esplicitamente intitolato “Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica”, destinato in particolare a perseguire l’obiettivo del riordino dei Consorzi di Bonifica e del miglioramento fondiario. Ciò dopo che il piano di classifica era stato approvato in via definitiva dal commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi con deliberazione n.277 del 22.10.2011.

Ora, la Lr Puglia n.4 del 13.3.2012 (entrata in vigore lo stesso giorno), all’art.42, co.7, stabiliva che: “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3.

Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla Lr 12/2011”.

Poiché come si è visto al momento dell’entrata in vigore della Lr n.4/2012 il piano di classifica era già stato approvato in via definitiva dal commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, non era quindi necessaria la preventiva predisposizione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio di cui all’art. 3 L n.4/2012.

In ordine alla natura di tali contributi, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez. Un, n. 5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019).

Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che “il benefìcio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”.

Nondimeno – ha affermato la Consulta – “il benefìcio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”.

In ordine alla prova circa resistenza o inesistenza di tale beneficio, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto doparle del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il   giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. un., n. 11722 del 2010).

Il contribuente, peraltro, è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato con la conseguenza che, soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo (Cass., Sez. 5, n. 17066 del 2010, Rv. 614684-01; Sez. 5, n. 6839 del 2020, Rv. 65745301).

Anche qualora il contribuente non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, egli può contestare, nel giudizio avente ad oggetto l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun benefìcio diretto e specifico dall’opera del Consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 8079 del 2020; Sez. 5, n. 6839 del 2020; Sez. 5, n. 9511 del 2018; n. 20681 del 2014 e Sez. 5, n. 21176 del 2014).

Nel caso in esame, resistenza di un piano di classifica approvato non è contestata e non risulta controversa la circostanza che gli immobili di proprietà dei ricorrenti sono compresi nel perimetro di contribuenza, sicché il Consorzio è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti impositivi, risultando peraltro che esso ha prodotto nel giudizio di merito una relazione tecnica nella quale sono indicate le opere di bonifica riguardanti anche i fondi del contribuente.

A fronte di ciò, il ricorrente non ha fornito la prova che tali immobili non abbiano tratto benefìci dalla presenza delle opere realizzate e gestite dal Consorzio, essendosi limitati a contestare genericamente, con una relazione tecnica a firma del dr. agronomo XXXXXX, in atti, che in ordine ai terreni agricoli oggetto d’imposizione il contribuente non ha mai avuto la necessità di richiedere la fornitura dell’acqua al Consorzio di bonifica, in quanto gli olivi in essi insistenti sono stato in grado di produrre ‘•’senza l’ausilio di supporti esterni”, oltre a lamentare la presenza “di una considerevole estensione di condotte in cemento-amianto negli impiantì irrigui collettivi”, asseritamente in “precario stato di conservazione” .

Pertanto, non essendo stata superata la presunzione che gli immobili dei ricorrenti abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate, trovano applicato i principi affermati dalla Suprema Corte. Il ricorso deve dunque essere rigettato per le annualità 2014 e 2015.

La reciproca soccombenza parziale integra giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso, dichiarando prescritto il contributo per opere irrigue 2013; rigetta per le restanti annualità; compensa tra le parti le spese di lite.

 

 

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