La CTP di Teramo, i crediti degli Enti Locali e il termine di proroga di 85 giorni di cui all’art 67 del D.L.18\2020 – Covid –

Avv. Giuseppe Mappa 


Inapplicabile alla intimazione di pagamento per crediti di Enti Locali il termine di proroga di 85 giorni di cui all’art 67 del D.L.18\2020 – covid 


CTP TERAMO n. 58\2022 .depositata il 02.03.2022-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ex art. 18 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, la sig.ra xxxxxx ha impugnato l’intimazione di pagamento nxxxxx del 13.01.2021 notificata a mezzo PEC in data 21.01.2021 per un importo complessivo pari ad € xxxx
Espone la ricorrente che l’atto impugnato si fonda sui seguenti atti:
1) Ingiunzione n. xxxxxxdel 16.10.2012 notificata in data 08.11.2012 – Pratica n. xxxxxxx della Regione Abruzzo relativa a Tassa Automobilistica, sanzioni e interessi per gli anni 2006 e 2007;
2) Ingiunzione n. xxxx del 13.06.2013 notificata in data 04.07.2013 – Pratica n. xxxxxx
della Regione Abruzzo relativa a Tassa Automobilistica, sanzioni e interessi per l’anno 2008;
3) Ingiunzione n. xxxx del 12.05.2014 notificata in data 03.06.2014 – Pratica n. xxxx
Comune di xxxx relativa a Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale per l’anno 2010;
4) Ingiunzione n. xxxxx8 dell’11.12.2012 notificata in data 17.01.2013 – Pratica n. xxxxx
del Comune di Mxxxo relativa a Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale per l’anno 2011.
A fondamento del ricorso, ha eccepito la prescrizione della Tassa automobilistica, delle cartelle di pagamento relative alla Tassa automobilistica e dei tributi locali oltre che la violazione dell’art. 1 comma 544 della Legge n. 228/2012.
Ha quindi chiesto dichiararsi nullo l’atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
Si sono costituiti l’Agente della Riscossione Soget S.p.A., l’Amministrazione della Regione Abruzzo e l’Amministrazione comunale di xxxxo (TE) resistendo al ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto,assumendone l’infondatezza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


In via preliminare si dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle due ingiunzioni di pagamento ascrivibili a Tassa automobilistica per gli anni 2006, 2007 e 2008 per effetto dell’avvenuto discarico il cui estratto è stato depositato in giudizio dall’agente della riscossione con successiva presa d’atto da parte del ricorrente.
Ragioni di ordine logico richiedono la preliminare trattazione del motivo di ricorso proposto dalla contribuente con successive memorie illustrative inerente l’asserita invalidità della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione (nella fattispecie l’ingiunzione di pagamento n. xxxxx del 22.09.2015), sul presupposto che si tratterebbe di atto informatico privo dell’attestazione di conformità e non recante l’estensione “.p7m”.
Il motivo è infondato.
La notifica a mezzo PEC, infatti, è espressamente consentita dall’art. 26, co. 2, del d.P.R. n. 602/1973 e, al pari di quella realizzata tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza dell’invio e della ricezione nel giorno e nell’ora indicati, nonché in merito all’integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che questo Collegio condivide, inoltre, devono ritenersi validi sia gli atti trasmessi in pdf sia quelli in p7m.
La legittimità della notificazione delle cartelle di pagamento e dell’intimazione di pagamento presupposte comporta pertanto la loro piena idoneità all’interruzione del termine prescrizionale quinquennale che quindi ridecorre a far data dal 22.09.2015.
Si appalesa tuttavia fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
L’atto odiernamente impugnato in effetti è stato notificato solo in data 21.01.2021 oltre cioè il termine quinquennale decorrente dalla notifica del precedente atto interruttivo.
Non possono pertanto trovare accoglimento le prospettazioni della resistente agenzia della riscossione Soget S.p.A. volte ad invocare l’operatività dell’art. 157 del D.Lgs. n. 34/2020, atteso il disposto del comma 7 bis del richiamato articolo che ne esclude espressamente l’applicazione alle entrate degli enti territoriali.
Ed anche prendendo in considerazione la sospensione, invece applicabile al caso di specie, prevista dall’art.67 del D.L. n. 18/2020, non si perverrebbe a diverse conclusioni.
In questo caso è previsto che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. La scadenza di tutti i termini di prescrizione e di decadenza inerenti agli accertamenti tributari è stata quindi procrastinata di 85 giorni con la conseguenza che nella fattispecie, la scadenza del termine prescrizionale è stata differita dal 24.09.2020 al 18.12.2020, mentre l’atto impugnato risulta notificato solo in data 21.01.2021.
Del pari non può valere il richiamo all’art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020 che, al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento odiernamente impugnata (21.01.2021), prevedeva che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (..omissis..). Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L’ultimo periodo del medesimo comma infine prevede(va) che “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L’ipotesi prevista dalla norma in commento si riferisce infatti al diverso caso della scadenza del termine per il versamento nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 gennaio 2021 derivante, tra l’altro, da cartelle di pagamento.
L’espressione “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” si riferisce infatti ai termini (decorrenti dalla notificazione) entro cui deve ottemperarsi all’intimazione.
Ebbene, nella fattispecie tale termine era già ampiamente decorso, attesa la notificazione della presupposta ingiunzione in data 22.09.2015.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va accolto, con annullamento dell’intimazione di pagamento n. 12236/2021 notificata in data 21.01.2021.
In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, comma 2, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, tenuto conto della complessità e della obiettiva controvertibilità e novità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.


P.Q.M.


la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Teramo, il 7 Febbraio 2022.

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