Avv. Giuseppe Mappa
Illegittimi gli atti di riscossione se emessi dall’Age Riscossione incompetente per territorio e cio’ anche a seguito della istituzione del Concessionario unico nazionale.
La Commissione di Como dichiara la nullità degli atti emessi dal Concessionario incompetente per territorio per difetto di delega rilasciata da parte di quello effettivamente competente vertendosi in ipotesi di incompetenza inderogabile.
Trattasi di atti emessi dalla sede della Age Riscossione Como allorquando il contribuente risiedeva in altra città.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 99 del 21.10.2020
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi, riuniti per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, Corigliano Maria, impugnava i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e nelle intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, relative rispettivamente agli anni compresi tra il 1997- 2000 e le intimazioni di pagamento relative alle cartelle concernenti gli anni 2001-2003, di cui chiedeva l’annullamento e la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora applicati, con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, la ricorrente eccepiva:
– l’incompetenza territoriale dell’Agente della Riscossione di Como, per violazione degli artt.12 e 24 del D.P.R. n.602/1973 in quanto aveva trasferito il suo domicilio fiscale a Torino;
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La direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava la fondatezza dei ricorsi di cui eccepiva preliminarmente l’inammissibilità, con richiesta di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Ai fini dell’inammissibilità, la resistente rilevava la tardività della proposizione del ricorso ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n.546/1992 per inutile decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, equivalente a notifica del ruolo nonché per violazione degli artt.19, comma 3, e 21 del D.lgs n.546/1992 poiché gli atti di pignoramento erano stati preceduti dalla regolare notifica sia della cartella esattoriale in esso indicata, sia delle intimazioni di pagamento.
Essa confutava anche la fondatezza dell’eccezione di competenza, in considerazione del mutato assetto istituzionale dell’Agenzia della Riscossione per effetto del decreto legge n.193/2016, avente competenza sull’intero territorio nazionale a differenza del sistema previgente fondato sulla concessione del servizio su base territoriale provinciale.
Osserva la Commissione:
L’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente dedotta dalla ricorrente, assume rilevanza assorbente rispetto agli altri motivi esposti, in quanto investe prioritariamente la legittimazione dell’Agente della Riscossione di Como ad agire nei suoi confronti.
Invero, questa Commissione Tributaria, in diversa compos1Z1one, si e già pronunciata su una analoga eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla ricorrente, ritenendola fondata (v. sentenza n.255/2019 in atti).
Questo Collegio condivide la citata decisione, fondata sul disposto normativo di cui all’art.46 del D. P.R. 29/9/1973 n.602 in base al quale:” li concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”.
Come è stato correttamente rilevato, trattasi di competenza territoriale inderogabile, giacché l’adozione della delega costituisce atto dovuto, non rimesso alla valutazione discrezionale dell’Agente al quale sia stato erroneamente consegnato il ruolo ( v. Cass. civ. Sez. V, 4/5/2018, n.10701).
La citata norma non è, peraltro, stata modificata in occasione dell’avvenuta riorganizzazione dell’attività di riscossione con l’istituzione di Equitalia e successivamente con l’istituzione del l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, per cui è tuttora vigente e non può essere disapplicata nonostante l’avvenuto accentramento in sede nazionale del servizio di riscossione.
Si impone, pertanto, l’accoglimento dei ricorsi sotto il profilo processuale, ai sensi dell’art.5 c.5 del D.L. vo n.546/1992, senza che ciò comporti una pronunzia di accoglimento nel merito, spettante alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, di cui va affermata la competenza territoriale in ragione dell’attuale residenza della ricorrente, dinanzi alla quale il processo potrà essere riassunto entro il termine di mesi quattro.
La natura della presente decisione giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento dei ricorsi, dichiara la sua incompetenza per territorio a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Fissa il termine di mesi quattro per la riassunzione del processo.
Spese compensate.