La Cassazione sul travisamento della prova

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Secondo la Cassazione il travisamento della prova non consiste in una valutazione dei fatti.

Esso si verifica in verità allorché un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, si pone in aperta contraddizione con uno specifico atto processuale.

A differenza del travisamento del fatto, il travisamento della prova può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, nel caso in cui lo stesso riguardi un punto decisivo della controversia.

La Cassazione, nella pronuncia in oggetto (testo integrale in calce) si è pronunciata su un caso che riguardava la domanda di pagamento dell’indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di un processo penale.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso del richiedente con il quale quest’ultimo lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia e discusso dalle parti.

Nello specifico il ricorrente ha dimostrato di aver prodotto gli atti ed i documenti mancanti nella fase di opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale adito, adempiendo, in tal modo, all’onere di documentare in maniera compiuta propria domanda.


Corte di Cassazione

Sez. II Civile

Ordinanza n. 23079 dep. il 18 agosto 2021

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che il sig. XXX proponeva ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3 innanzi alla Corte d’appello di Bologna chiedendo ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di un processo penale ai suoi danni iniziato nel 2002 e concluso in data 6/10/2017;

che il consigliere designato adottava, in data 7/2/2018, un provvedimento con cui disponeva l’integrazione nei successivi sessanta giorni della documentazione prodotta, per avere il ricorrente allegato copie asseverate dal difensore, ma non autenticate dal cancelliere, degli atti e delle sentenze conclusive dei vari gradi del giudizio presupposto, in tal modo non consentendo al giudicante di verificare l’effettivo andamento di detto giudizio;

che l’odierno ricorrente presentava un’istanza di proroga per acquisire gli atti, i verbali di udienza e i provvedimenti richiesti, data l’impossibilità di reperirli agevolmente presso la cancelleria del tribunale di Forlì;

che, avverso il decreto di rigetto n. 1928/2018 del 2/5/2018 di detta istanza, il sig. XXX proponeva ricorso in opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter lamentando la violazione del principio costituzionale del giusto processo e del principio di effettività del diritto di difesa;

che l’opposizione è stata rigettata dalla corte d’appello di Bologna in composizione collegiale con decreto n. 3218/2018 del 6/7/2018, avverso il quale il sig. XXX ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.

Atteso che:

con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. XXX deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, e 4 la violazione della L. n. 179 del 2012, art. 16 decies e degli artt. 125 e 640 c.p.c., rilevando che l’art. 3 Legge Pinto non prevede espressamente la produzione documentale quale condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda.

Si osserva che le copie autentiche dei documenti sono spesso molto costose e difficili da reperire e produrre, sicchè subordinare la proponibilità o ricevibilità della domanda a questi ulteriori sacrifici finanziari diverrebbe un disincentivo all’azione.

Ancora, l’affermazione della corte secondo cui l’asseverazione di conformità del difensore è idonea e sufficiente solo per gli atti già contenuti nel fascicolo informatico, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie trattandosi di un processo penale ove non opera il regime informatico (pg. 2 decreto impugnato), violerebbe con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 decies che ha ampliato il potere di certificazione di conformità dell’avvocato;

con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. XXX deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, per avere il ricorrente provveduto a produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale di Forlì in data 18/5/2018, adempiendo così all’onere di documentare in maniera compiuta la propria domanda;

con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il sig. D.G.A. deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 degli artt. 156 e 640 c.p.c. e del principio del giusto processo, rilevando ancora una volta che il richiamato art. 3 non elenca tra i requisiti di validità della domanda le produzioni documentali, sussistendo peraltro un potere-dovere officioso in capo al giudice di assumere informazioni a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto;

il Ministero della Giustizia ha presentato controricorso;

la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la quale il sig. D.G.A. ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che:

il primo motivo, relativo alla lamentata violazione dell’art. 3 Legge Pinto, va disatteso perchè non coglie la ratio decidendi;

la corte d’appello, infatti, non ha considerato la mancata produzione di copie autentiche come una condizione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, bensì come una lacuna istruttoria che impediva una chiara e completa ricostruzione dell’iter processuale del giudizio presupposto;

l’impugnato decreto risulta pertanto allineato al principio espresso da questa Corte nell’ordinanza n. 24181/2019 alla cui stregua: “In tema di procedimento per l’equa riparatone, la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell’art. 640 c.p.c. richiamato dall’art. 3 cit., invitare la parte a rimediare all’insufficienza della prova”;

privo di pregio è poi il riferimento del ricorrente al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 decies trattandosi di disposizione che non attribuisce agli avvocati la potestà di certificare la conformità di copie formate su supporto analogico ad originali formati su supporto analogico, ma riguarda il deposito con modalità telematiche di copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e detenuti “in originale o in copia conforme”;

il secondo motivo è invece da accogliere (cfr. Cass. sent. n. 1163/2020: “Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia) in relazione al profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’avvenuta produzione in copia autentica, nella fase di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter dei documenti richiesti, corredati dell’attestazione di conformità della cancelleria di Forlì; attestazione che nel ricorso si deduce essere stata rilasciata il 18.5.2018 dalla cancelliera B.R. “non su singoli atti e documenti, ma accorpandone diversi con espressa indicazione del numero di pagine autenticate”;

il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo;

in definitiva il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, per la verifica della sussistenza in atti delle autenticazioni rilasciate il 18.5.2018 dalla Cancelliera B.R. e della relativa portata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

 

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