Avv. Giuseppe Corvino
Un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario, protestati provocano un pregiudizio rilevante per il protestato.
Il protesto è un atto che attesta il mancato pagamento del titolo ed ha lo scopo di fornire informazioni sull’affidabilità di un soggetto per la tutela dei rapporti economici. La levata del protesto pone in allarme le banche, i fornitori e i creditori.
E’ lampante, quindi, il danno enorme che arreca la pubblicazione del nominativo nel registro informatico dei protesti nel caso di un protesto ingiusto e illegittimo.
La cancellazione del nominativo dal registro dei protesti avviene dopo 5 anni, salvo che non ci sia nel frattempo la cancellazione.
Prima dei 5 anni è possibile la cancellazione del protesto solo in presenza di determinati presupposti che sono diversi, anche in base al titolo.
Il procedimento in camera di commercio: la cambiale protestata
Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti (art. 4, comma 1, legge del 12.02.1955, n° 77, così come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n° 235).
L’istanza alla camera di commercio.
L’istante presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, la relativa formale istanza.
L’istanza deve essere corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto (in originale) o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto.
La normativa sopra richiamata è applicabile anche all’assegno?
No, la norma limita la sua azione alla cambiale o al vaglia cambiario.
Tuttavia, l’istanza alla camera di commercio può essere presentata da chiunque dimostri di aver subìto levata di protesto in maniera illegittima od erronea (art. 4, comma 2, legge del 12.02.1995).
Tale interpretazione trova conferma nel decreto del 19.09.2016 emesso dal tribunale di Napoli Nord a seguito di un ricorso ex art.700 c.p.c., volto alla cancellazione/sospensione dell’iscrizione del ricorrente nel registro informatico dei protesti.
Il giudice, investito della questione, con un ragionamento ineccepibile argomentava:
“La lettera della norma utilizza il concetto di “levata di protesto” che, essendo ampia, è comprensiva sia del protesto del titolo cambiario sia del protesto dell’assegno bancario.
L’interpretazione del tribunale risulta corroborata dall’analisi comparata dei testi del comma 1 e 2 dell’art. 4 in esame.
Nel dettaglio l’art. 4 co. 1 dispone che: “Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all’articolo 3 -bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l’annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l’interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato aa presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5”.
Il legislatore solo con l’art. 4 co. 1 cit., nel regolare la cancellazione della pubblicazione di protesti in caso di pagamento del credito oltre interessi e accessori eseguito nel termine di dodici mesi dalla sua levata, limita lo spettro applicativo della disposizione espressamente ai titoli cambiari, quindi, si deve ritenere che al co. 2, dove è utilizzata in modo generico l’espressione di “levata di protesto”, il legislatore abbia volontariamente esteso l’ambito di applicazione della norma a tutti i tipi di titoli protestati.
Inoltre, il differente regime della cancellazione del protesto per avvenuto pagamento del credito, interessi e accessori è stato ritenuto, dalla stessa Consulta, ragionevole atteso che i titoli cambiari sono uno strumento di credito e gli assegni uno strumento di pagamento con il conseguente corollario, in caso di titolo cambiario, della specifica rilevanza attribuita alla indicazione del termine di scadenza del pagamento e, invece, in caso di assegno bancario della rilevanza dell’obbligo di provvista dei fondi presso la banca trattaria fin dal momento della emissione.
Invece, la diversa funzione del titolo è stata giudicata neutra dalla stessa Corte Costituzionale rispetto all’applicazione dell’art. 4 co. 2 che, pertanto, è ritenuta applicabile sia ai titoli cambiari sia agli assegni bancari (cfr. Corte Costituzionale 2003 n. 70: “Va ritenuto, conseguentemente, che appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare all’assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e l’irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione pecuniaria ed inibizione) allo spirare del “termine di grazia”, in tal modo, da un lato, favorendo l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione portata dal titolo, ma anche, dall’altro lato, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all’assenza della provvista al momento della presentazione. Pertanto, il protrarsi – nonostante il successivo adempimento nel “termine di grazia” – dell’iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all’ art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel “termine di grazia”, al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell’iscrizione. Totalmente irrilevante, ai fini della asserita irrazionalità della disciplina, è la circostanza che la legge (ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o illegittimamente levato, così come irrilevante è, ai medesimi fini, la circostanza che, quanto alla cancellazione del protesto, il traente di assegno che abbia adempiuto nel “termine di grazia” sia trattato allo stesso modo del traente che non abbia adempiuto, il quale, tuttavia, viene assoggettato alle ulteriori sanzioni (pecuniaria e inibizione) collegate all’inutile decorso del termine di grazia. In definitiva, non sussiste alcuna irrazionalità nel diverso trattamento riservato a due situazioni tra loro diverse, quale quella del traente di assegno bancario adempiente nel “termine di grazia” e quella del debitore cambiario adempiente nel “termine di grazia” (-)Alla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio industria e agricoltura.
In caso di rigetto dell’istanza o di mancata decisione, entro il termine prescritto, l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. La competenza è del giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
La riabilitazione del protesto innanzi al tribunale
La riabilitazione da protesto è un provvedimento che viene emanato su istanza del debitore dal Presidente del Tribunale.
In questo caso è possibile la riabilitazione anche dell’assegno bancario dopo un anno, unitamente alle altre condizioni.
In particolare, i presupposti sono i seguenti:
- che sia trascorso un anno dalla levata del protesto;
- che nel frattempo non siano intervenuti ulteriori protesti;
- che il protestato abbia adempiuto all’obbligazione per cui è stato protestato;
- Se più sono i protesti non è possibile la riabilitazione parziale.
Cancellare il protesto prima dell’anno
Le opzioni sopra argomentate hanno tutte come inconveniente il fattore tempo. La cancellazione del protesto, nella migliore delle ipotesi, avviene dopo un anno.
E’ possibile cancellare il protesto prima del decorso dell’anno? E’ ammissibile una procedura d’urgenza?
La procedura d’urgenza è ammissibile, ma devono sussistere due presupposti: fumus boni iuris e periculum in mora.
Il magistrato del Tribunale di Napoli Nord, investito del ricorso ex art.700 c.p.c. (procedimento cautelare d’urgenza), sopra meglio specificato, patrocinato dall’autore del presente articolo, nel caso posto alla sua attenzione, ha ritenuto dimostrato la illegittimità del protesto e sussistente il periculum in mora che veniva provato con una serie di documentazioni, disponendo la sospensione dell’iscrizione del nome del ricorrente.
Nella specie si trattava di un protesto relativo ad un assegno postale.