Istanza di rateizzo all’Agente della Riscossione: si interrompe la prescrizione?

Capita spesso ai contribuenti, dopo aver ricevuto avvisi di pagamento, cartelle esattoriali o preavvisi di fermo amministrativo, di recarsi presso gli sportelli locali dell’agente della riscossione (la famigerata Equitalia oggi sostituita da Agenzia delle Entrate Riscossione).

Ebbene gli addetti allo sportello, ancor più spesso, propongono al cittadino di dilazionare i propri debiti nel tempo concordando un piano di rateizzazione.
Tali debiti possono avere la più svariata natura: cioè tributaria, contributiva INPS, ovvero derivante da sanzioni amministrative (es. per violazioni al codice della strada).

Lo scopo del presente contributo è illustrare la fonte normativa di siffatta possibilità attribuita al contribuente e l’afferente valore giuridico.
In particolare vogliamo aiutare a capire gli effetti sulla prescrizione delle somme iscritte al ruolo esattoriale.

1) La disciplina legale

Naturalmente, la richiesta di rateizzazione consegue ad una specifica richiesta del contribuente.
Tale richiesta, predisposta su un modulo prestampato fornito dal concessionario, in calce al quale viene posta la sottoscrizione dell’istante, sarà poi gelosamente conservata negli archivi informatici dell’agente della riscossione.
In buona sostanza, la norma di riferimento distingue due ipotesi a seconda che il debito sia inferiore o superiore ai 60.000,00 euro.

Nel primo caso, sarà sufficiente una semplice dichiarazione del richiedente.

Nel secondo invece occorrerà dimostrare, con idonea documentazione scritta, il proprio stato di difficoltà economica.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602: L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

2) Effetti sull’interruzione della prescrizione.

Vediamo a questo punto di illustrare la giurisprudenza formatasi in questa materia, onde capire, nello specifico, se tale istanza possa essere considerata come riconoscimento del proprio debito e quindi come atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 1988 c.c.

La Cass. Civ. Sez. III, Sent. 24.11.2010, n. 23822 ha chiarito, a chiare lettere, che per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva.

Occorre a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (conforme Cass. Civ. Sez. lavoro Sent., 06.03.2015, n. 4605).

Più precisamente, secondo la Cassazione civile, Ordinanza n. 18 del 03.01.2018. il pagamento parziale del debito, inserito all’interno di un rituale piano di ammortamento esattoriale, non può valere come riconoscimento della propria posizione debitoria, di tal che non può valere come atto interruttivo della prescrizione.

Ed infatti, quel pagamento parziale ben può essere giustificato dal mero stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento (in tal senso altresì Cass. Civ. Sez. VI – 1 Ord., 27.03.2017, n. 7820).

Ed ancora, la Cass. Civ. Sez. V Sent. 08.02.2017, n. 3347 ha ribadito che in materia tributaria non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento.

Ciò in quanto non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Conforme alle massime che precedono si pone anche la sentenza n. 13506 del 29.05.2018 la quale nel premettere che “…che l’atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse”, ha confermato la sentenza della Corte Territoriale laddove ha ritenuto che tale valore non potesse attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, atteso che quest’ultima denota la diversa volontà del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione dall’introduzione del ricorso giudiziale di primo grado in cui si faceva anche valere l’intervenuta prescrizione.

All’interno del citato scenario giurisprudenziale, è opportuno menzionare anche la sentenza n° 1745/17 della C.T.R. della Toscana, la quale, richiamando la pronuncia della S.C. n. 3347/17 cit., ha puntualizzato che “il soggetto interessato (attraverso la presentazione della domanda di rateizzo presso l’Ente della Riscossione) può sempre accedere alla giurisdizione (tributaria e non) per promuovere una valida azione legale nei confronti della P.A., al fine di far accertare – ad esempio – la corretta notifica delle cartelle esattive trasmesse a ruolo oppure la prescrizione del credito”.

A questo punto, però, non possiamo omettere di segnalare la recente Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 18.06.2018, n. 16098 nel cui impianto motivazionale è stato a chiare lettere statuito che l’avvio del piano di rateizzazione con l’agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando tale fatto incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche.

Alla luce di quanto sinora esposto, quindi, vista la giurisprudenza oscillante registrata, non possiamo che rammentare che sottoscrivere un piano di rateizzazione con Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe anche comportare una riapertura dei termini di prescrizione, che magari sarebbero inutilmente decorsi, così legittimando l’ente ad intraprendere nuove azioni esecutive in danno del contribuente.

Condivi con:
STAMPA