Richiamiamo un orientamento pacifico ed univoco della Suprema Corte.
Nell’ipotesi di iscrizione di ipoteca per il soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario.
Tale contenzioso dovrà essere esperito attraverso il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e le forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
Ciò al fine di far valere, nello specifico, per quanto di interesse in questa sede, l’intervenuta caducazione per prescrizione del titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III, 16/11/1999, n. 12685; Cass. civ. Sez. I, 20/04/2006, n. 9180; Cass. SS. UU. n. 6594/2009; Cass. civ. Sez. II Sent., 22/10/2010, n. 21793; Cass. 22730/2012; Cass. 23891/2012; Cass. 9553/2014).
Più recentemente, ancora una volta, il massimo organo nomofilattico, ha stabilito quanto segue.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili per crediti di natura non tributaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò in quanto si tratta di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata.
A ben vedere infatti, a fronte di tale provvedimento, la tutela giudiziaria è esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Inoltre detta tutela non può realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 14038 del 08/07/2016).
Ai rinsaldati principi innanzi richiamati si è naturaliter uniformata la incessante giurisprudenza di merito (Tribunale Milano Sez. lavoro, 24/02/2016; Tribunale Tivoli Sez. lavoro 18/01/2018; Tribunale Salerno Sez. lavoro, 16/02/2018).
La suddetta giurisprudenza si ispira ad una precisa ratio decidendi per le ipotesi in cui venga dedotta la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
In tale fattispecie, il rimedio processuale a disposizione del contribuente, per contestare una iscrizione ipotecaria intrapresa sui propri beni immobili, consiste nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per la quale “non è previsto alcun termine di decadenza” (Cass. civ. Sez. III, 16/11/1999, n. 12685 la quale ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale).
In particolare, segnaliamo la recentissima sentenza del Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 19/02/2018, la quale, previa rassegna del copioso decisum di legittimità in materia, ha statuito che le azioni esperibili dal contribuente cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell’atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione:
1. Opposizione afferente al merito o al diritto all’iscrizione a ruolo
Regolata dall’art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell’atto (motivo invece regolato dall’art. 617 c.p.c. quale richiamato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 46 del 1999: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d’altronde non impedirebbe di per sé l’accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall’Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Va proposta nel termine, perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007).
In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica.
2. Opposizione ex art. 615 c.p.c. richiamato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 46 del 1999
Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l’accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all’esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella.
3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. richiamato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 46 del 1999
E’ l’unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all’invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell’atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (cfr. Cass. 774/2015); Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011.