Interessi: la cartella di pagamento deve essere motivata affinchè il contribuente possa verificare il calcolo

Avv. Giuseppe Mappa

CTR Lecce 1228\2020, depositata il 18.06.2020

Motivazione degli interessi in cartella ex art 36 bis.

La Commissione Regionale Leccese annulla gli interessi indicati in cartella in quanto manca la base di calcolo degli stessi così non consentendo agevolmente al contribuente di verificare la esattezza delle somme richieste.

Merita accoglimento il motivo relativo alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi indicati.

La Cartella di pagamento deve essere motivata affinchè il contribuente possa essere in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.
Senza tale indicazione la cartella è annullabile almeno in parte, vale a dire, limitatamente alla somma indicata per gli interessi.

Testo della Sentenza

CTR Lecce 1228\2020, depositata il 18.06.2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud spa in data xx/07/2015 notificava al de cuius xxxxxxx e per esso ai suoi eredi la cartella di pagamento n. 059 xxxxxxxxx di €. xxxxxxxx,12.

Con l’atto prontamente impugnato si eccepiva: l’inesistenza della notificazione – violazione e falsa applicazione dell’art.26, dpr. n. 602/73; illegittimità della nomina della Dott/ssa xxxxxxxxxxx – illegittimità della nomina a dirigente – incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, D.L. n. 16 del 02/03/2012 – sentenza della Corte Cost. del 17/03/2015 n. 37; difetto di motivazione – violazione art. 7 L. 212/00 illegittimità della cartella; intrasmissibilità delle sanzioni e/o delle somme aggiuntive all’erede unico del de cuius – violazione art. 8, D.lgs. n. 472/97; illegittimità – difetto di motivazione ed assenza della relativa base di calcolo degli interessi pretesi.

Chiedeva l’accoglimento del ricorso e della cartella di pagamento con vittoria alle spese di lite.
I Giudici di prime cure con sentenza n. 505/16 pronunciata il 12/01/16 e depositata il 15/02/16, accoglievano parzialmente il ricorso limitatamente all’obbligazione del pagamento delle sanzioni che dichiaravano non dovute. Spese compensate.

La sentenza è stata appellata dalla ricorrente quale erede universale poiché a suo dire inficiata da nullità sotto numerosi profili quali: difetto di motivazione; difetto di sottoscrizione della cartella contenente un ruolo considerato non esecutivo per difetto di sottoscrizione da parte del dirigente ovvero del funzionario validamente delegato; inesistenza della notificazione e falsa applicazione dell’art.26 dpr. n. 602/73; assenza della base di calcolo degli interessi richiesti fatta già in primo grado.
Chiede l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese di lite.

Con atto depositato il 03/11/2016 Equitalia sud spa si costituisce respingendo tutti i motivi d’appello che ritiene infondati.
Puntualizza la correttezza del proprio operato e in particolare la propria carenza di legittimazione passiva. Chiede il rigetto dell’appello e la conferma in toto, dell’impugnata sentenza. Con vittoria di spese di lite.

La Commissione Osserva

Alla discussione risulta assente il rappresentante del contribuente sebbene ritualmente avvisato.
Nel caso in questione risulta che l’ufficio ha formato il ruolo e liquidato le imposte a seguito della procedura di controllo automatizzato, sulla base di un controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente, ex art. 36 bis del dpr. n.600 del 1973 e 54 bis del dpr n. 633/72.

La cartella, riporta solo gli importi risultanti dal controllo automatizzato con la descrizione della causale afferente a ciascun codice di tributo, sanzioni e interessi, nonché i compensi per la riscossione.

L’onere della motivazione è pienamente assolto in quanto da un semplice confronto tra dichiarazione e cartella di pagamento, il contribuente ha compreso i presupposti e le ragioni della pretesa fiscale.
Nel caso di specie ha presentato un valido e articolato ricorso alla CTP di Lecce.

Il motivo addotto è infondato.

Ugualmente infondato il motivo relativo al difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del dirigente o dal funzionario validamente delegato.
Dall’esame della cartella si evince che la Dott/ssa xxx era la responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Comunque, il ricorrente non ha indicato il vizio che sarebbe derivato per essere la stessa priva di qualifica dirigenziale. Va rigettato perché infondato il motivo relativo alla prospettata nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notificazione per violazione falsa applicazione dell’art. 26, Dpr n. 602/73.

La cartella è stata notificata a mezzo servizio postale raccomandato ai sensi dell’art. 26, comma 3, del DPR. n. 602/73. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1091/2013, ex multis n. 8321 del 04/04/2013 -19/03/2014 n. 6395 ha ribadito e confermato che la cartella di pagamento può essere notificata, ex art. 26 del d.p.r. 29/09/73 n. 602, anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale procedimento risulta in atti correttamente adottato. La doglianza è rigettata.
Merita accoglimento il motivo relativo alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi indicati.
La Cartella di pagamento deve essere motivata affinché il contribuente possa essere in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.
Senza tale indicazione la cartella è annullabile almeno in parte, vale a dire, limitatamente alla somma indicata

P.Q.M.

La Commissione accoglie per quanto di ragione cappello proposto da xxxxxxxxx   avverso la sentenza della CTP di Lecce in data 12/01/16 nei confronti di Equitalia sud spa, e, per l’effetto annulla l’impugnata cartella di pagamento anche in ordine agli interessi ivi menzionati; conferma nel resto e, dichiara tra le parti compensate le spese del presente grado di giudizio.

 

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