Interdittiva Antimafia e rapporti di parentela: agevolazione occasionale e 94 bis codice

Avv. Mario Caliendo 

 

Il TAR di Napoli torna ad occuparsi di Interdittive e di rapporti di parentele confermando, ancora una volta, che il rapporto parentela non può assurgere ad elemento di collegamento e che è necessario anche un elemento di “colleganza” con il parente “mafioso”.
Il TAR ha infatti così statuito “…L’inesistenza di rapporti diretti tra l’impresa individuale del ricorrente e le società interdette non può condurre all’assiomatico rilievo accordato dalla Prefettura a vicende da cui doveva scaturire, in quanto riguardanti altri soggetti giuridici, un maggiore approfondimento.
È indubbio che “uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale” (Cons. Stato, sez. III, 25/11/2021 n. 7890). Pur tuttavia, nel caso di specie si deve rilevare che si mostrano assenti legami o relazioni commerciali tra l’impresa individuale e le Società controindicate, nei cui confronti gli elementi di controindicazione erano stati ravvisati con l’emissione di precedenti interdittive.
Quanto al mantenimento da parte del ricorrente della partecipazione societaria nella -OMISSIS-, tale elemento è valorizzato dalla Prefettura in ragione della qualità del fratello -OMISSIS- (detentore delle quote restanti), legato da rapporti di affinità a -OMISSIS- -OMISSIS-. Passando perciò ad esaminare l’aspetto dato dal rapporto di parentela, occorre dire che anche in tal caso è indubbio che a tale tipo di rapporti può accordarsi rilievo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 4/1/2022 n. 21: “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”). Sennonché, affinché abbia carattere determinante ai fini dell’emissione dell’interdittiva antimafia, occorre che il legame di parentela si raccordi con la ravvisata esistenza, sia pure in via presuntiva, di altri dati quali la comunanza di interessi o la soggezione o compiacenza ai voleri del parente, tanto da farne desumere che l’impresa possa essere condizionata nei suoi indirizzi dalla regia estranea e orientata all’assecondamento di logiche criminali. Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato non emerge che tale valutazione abbia specificamente avuto riguardo all’impresa individuale del ricorrente.
La mancanza di tale pertinente apprezzamento inficia il provvedimento, sottraendo all’accertamento il carattere di compiutezza che valga ad evitare che l’ineliminabile permanenza del rapporto di parentela sottragga all’interessato ogni libertà nella determinazione delle proprie individuali scelte d’impresa.
La pronuncia, poi, riporta anche un vero e proprio monito alla Prefettura di Napoli; in particolare, il TAr evidenzia che “prima” di adottare misure interdittive la Prefettura dovrà tener conto della previsione di cui agli artt. 92 bis e 94 bis del codice. La sentenza, infatti, evidenzia: “…Il Collegio ritiene altresì di dover evidenziare che, per effetto della riforma al Codice delle leggi antimafia (operata con il D.L. n. 152/2021 convertito con legge n. 233/2021), l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 demanda al Prefetto di prescrivere all’impresa l’osservanza di determinate misure (art. 94-bis cit., co. 1 e 2), allorquando sia accertato “che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”.
In relazione a tutto quanto sin qui considerato, occorre quindi che la Prefettura proceda al riesame dell’interdittiva emessa in danno dell’impresa individuale ricorrente, come precisato, impregiudicate le determinazioni ad essa spettanti nonché tenendo conto, in sede di riedizione del potere alla luce delle vigenti nuove disposizioni, della eventuale ricorrenza dei presupposti di cui al citato art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
..”.

sentenza

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