Ingiunzione di pagamento –Inesistenza per mancata sottoscrizione della stessa da parte del Funzionario Comunale Responsabile della imposta . In conseguenza e’ inesistente l’ingiunzione di pagamento sottoscritta dal Concessionario Avv.Giuseppe MAPPA

Avv. Giuseppe MAPPA


Ingiunzione di pagamento –Inesistenza per mancata sottoscrizione della stessa da parte del Funzionario Comunale Responsabile della imposta . In conseguenza e’ inesistente l’ingiunzione di pagamento sottoscritta dal Concessionario.


 

 

SENTENZA

– sul ricorso n. 1609/2021 depositato il 23/06/2021

CTP Caserta 385\2022,depositata il 02.02.2022 


proposto da xxxxxx
Difeso da xxxxxxxx
ed elettivamente domiciliato presso xxxxxxxx


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La xxxx in persona del legale rappresentante Sig.ra xxxxx,rappresentata all’Avv. xxxxx,proponeva ricorso avverso delle ingiunzioni di pagamento per IMU: n.xxxxx anno 2014 di € xxxx sanzioni xxxx, interessi xxxx, spese 10,00, oltre spese e compensi con totale atto € xxxx; n. xxxx anno 2015 di € xxx sanzioni xxxx, interessi xxxx, spese 10,00, oltre spese e compensi con totale atto € xxxx00; n. xxxx anno 2016 di € xxxx00 sanzioni xxx, interessi xxx, spese 10,00, oltre spese e compensi con totale atto € xxxx; n.xxxxx anno 2017, di € xxxx sanzioni xxxx, interessi xxxxx, spese 10,00, oltre spese e compensi con totale atto € 6xxxxx;tutte notificate a mezzo pec xxxxxxxxxx.it in data 15.01.2021, dalla xxxx. Società xxxxx. Concessionaria riscossione IMU Comune di xxx per omesso versamento.
Il ricorrente ,chiedeva l’annullamento, con vittoria di spese, degli atti impugnati per vari motivi tra i quali:1) l’utilizzazione da parte della Soges di una pec non inserita in pubblici registri nonché la notifica ad un indirizzo pec del destinatario non inserito in un pubblico registreo;2) la sottoscrizione illegittima delle ingiunzioni da parte di dipendente della xxxx in luogo del Funzionario delegato del Comune tra l’altro senza che ciò fosse deliberato dal Comune di xxx;3)la mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 12 D. Lgs. n. 472/97.
Non si costituivano La xxxx e il Comune di xxxx
All’udienza odierna la controversia veniva in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero le ingiunzioni impugnate non risultano sottoscritte da persona legittimata a sottoscriverle come eccepisce il ricorrente.
Pertanto devono essere annullate. Il predetto motivo è assorbente.
La soccombenza determina la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati sopra indicati. Condanna la xxx s.p.a. al pagamento,in favore dell’Avv. xxxxx dichiaratosi antistatario,delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 200,00 oltre iva e cp come per Legge.

Condivi con:
STAMPA