Informativa interdittiva antimafia: il caso di omonimia

Avv. Mario Caliendo


La Prefettura di Caserta ha disposto una Interdittiva per “…le costanti frequentazioni, anche telefoniche, con il capo clan casalese, …….”.

Tuttavia, la Prefettura di Caserta, commette un clamoroso errore nella identificazione del soggetto con il quale era stato registrato il controllo, confondendolo il “capo clan” con un suo omonimo.
L’errore, come detto, non è di poco conto ed è, anzi, determinante visto che la Prefettura decide di emettere l’interdittiva a carico del titolare della ditta, “sebbene assolto”, proprio per le asserite frequentazioni con il capo clan!!

Il TAR Partenopeo con la sentenza pubblicata pochi giorni fa ha, dunque, accolto il ricorso ed annullato la Interdittiva precisando che: “… La Prefettura, nel prendere atto dell’assoluzione di -OMISSIS-, evidenzia tuttavia che dal procedimento penale emergerebbero contatti con -OMISSIS-, nato nel 1979, ritenuto capo clan e figlio di -OMISSIS-, noto come -OMISSIS- (cfr., pagina 3 della Informativa).

Questo rilievo non considera che in realtà i “contatti” sono avvenuti con -OMISSIS-, nato nel 1978 (cfr., pagina 2 della stessa Informativa ove emerge la data di nascita di -OMISSIS-), omonimo del figlio di -OMISSIS-, come emerge dalle intercettazioni allegate all’informativa (pag. 2).

Sul punto, il ricorrente – a dimostrazione degli assunti – ha depositato i seguenti documenti:

  1. certificato relativo allo stato di famiglia di -OMISSIS-, nato nel 1979;
  2. certificato di famiglia storico di -OMISSIS-, nato nel 1927, padre di -OMISSIS-, nato nel 1954, noto come -OMISSIS-, a sua volta padre di -OMISSIS-, nato nel 1979;
  3. certificato di famiglia storio di -OMISSIS-, nato nel 1915, padre di Luigi -OMISSIS-, nato nel 1947, a sua volta padre di -OMISSIS-, nato nel 1978, omonimo di -OMISSIS- nato nel 1979.

Trattasi pertanto di due persone diverse, omonime, tra loro neanche parenti.

L’errore di persona non è affatto ininfluente, perché esclude che il ricorrente abbia avuto contatti, ancorché episodici, con -OMISSIS-, classe 1979, figlio di -OMISSIS-, quest’ultimo noto capo dell’organizzazione criminale, conosciuta come “-OMISSIS-”.

Il contenuto della conversazione, peraltro di non immediata comprensione, intrattenuta il 14 febbraio 2005 con -OMISSIS-, nato nel 1978 ed incensurato all’epoca del contatto, sembra fare riferimento alla necessità di costituire un’ATI per potere partecipare ad una determinata gara di appalto, senza alcun altro riferimento dal quale possa ricavarsi o un’interferenza o un collegamento con organizzazioni criminali mafiose.

E’ pur vero che, nel 2014, -OMISSIS-, nato nel 1978, è stato arrestato per reati di turbativa d’asta, tuttavia questa circostanza è accaduta a distanza di nove anni dall’incontro ed in un’epoca in cui non è più rinvenibile alcun contatto né altra relazione col ricorrente.

Per questo aspetto, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato risulta affetto da presupposto erroneo e da difetto d’istruttoria…”.

La sentenza, dunque, pur non discostandosi dai principi Giurisprudenziali in materia di Interdittiva Antimafia, ha accolto il ricorso proprio perchè la Prefettura aveva commesso un clamoroso errore.


Testo della Sentenza

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Pubblicato il 29/12/2020
N. 06457/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2019 REG.RIC.

(Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto in Napoli, via P. Colletta n. 12 e recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta,
Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento,

A) Quanto al ricorso introduttivo:

1) del provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – White List Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-;

2) della nota n. -OMISSIS-della Questura di Caserta;

3) della nota n. -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;

4) delle note n. -OMISSIS-del Nucleo Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta;

5) della nota n. -OMISSIS-della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;

6) della nota n. -OMISSIS- dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

7) del provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa-White List Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-;

8) della nota n. -OMISSIS-della Questura di Caserta;

9) della nota n. -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;

10) delle note n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta;

11) delle note n.-OMISSIS- della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;

12) della nota n. -OMISSIS- dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per contro dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell’Interno;

Visti l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- ed i relativi adempimenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il ricorrente, -OMISSIS-, ha fatto richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cd White List, per le seguenti categorie:

-estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

-noli a freddo di macchinari;

-noli a caldo.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta ha emesso il provvedimento di diniego all’istanza di iscrizione del richiedente.

2.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 5 febbraio 2019, -OMISSIS- ha impugnato il predetto diniego.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, il TAR ha disposto incombenti istruttori consistenti nell’acquisizione della copia autentica dei provvedimenti prefettizi impugnati, degli atti, dei verbali istruttori e degli accertamenti sui quali si fondano.

A tale ordinanza, ha adempiuto la Prefettura di Caserta col deposito di documentazione in data 12 febbraio 2019.

In data 21 febbraio 2019, la Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato ed, in data 27 febbraio 2019, ha depositato memoria con la quale ha illustrato le ragioni della legittimità del proprio orientamento, con conseguente infondatezza del ricorso per il quale ha chiesto il rigetto.

3.- A fronte del deposito di documenti, il ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 14 marzo 2019, al quale ha replicato la Prefettura con memoria depositata il 27 marzo 2019.

In vista dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, il ricorrente, in data 8 agosto 2020, ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie ragioni ed il successivo 11 ha depositato documentazione a supporto dei propri assunti.

Al termine dell’udienza pubblica, la causa, dopo discussione, è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 84 e 91 del d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per difetto di motivazione, del presupposto, arbitrarietà, sviamento e iniquità.

Quale principale sostegno del diniego di iscrizione alle cc.dd. White List, la Prefettura annovera le costanti frequentazioni, anche telefoniche, con il capo clan casalese, -OMISSIS-, nato nel 1979, figlio di -OMISSIS-, cd. -OMISSIS-, esponente di spicco della criminalità organizzata della provincia di Caserta.

La Prefettura tuttavia non ha considerato che il ricorrente nel lontano 21 luglio 2005 ha sì avuto un contatto con -OMISSIS-, ma che costui trattasi di persona omonima, nato nel 1978, tra l’altro non imparentato con l’esponente mafioso.

Peraltro, la Prefettura avrebbe dovuto valutare l’attualità dei pregiudizi dovuti alle frequentazioni verificatesi nel 2005 nonché la pregnanza che le stesse avrebbero assunto anche nel 2019.

2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; inesistenza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione, eccesso di potere; violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; carenza d’istruttoria.

La Prefettura ha rilevato che “…la ditta in esame nell’anno 2013 è stata destinataria di informazione cosiddetta atipica, in quanto -OMISSIS- era risultato destinatario di O.C.C. in carcere in data 21.6.2010 in quanto indagato per associazione camorristica, riciclaggio, turbativa d’asta, truffa, abuso d’ufficio…”, senza considerare che -OMISSIS- al contrario non è stato mai sottoposto a misura cautelare, ancor meno è stato indagato per associazione camorristica.

In ogni caso, il Tribunale di Napoli, con la sentenza nr. -OMISSIS-, ha assolto il ricorrente da tutti i reati contestati, come confermato dalla stessa Prefettura di Caserta che, tuttavia, sembra dare rilevanza ai rapporti intrattenuti con -OMISSIS-, classe 1978, anch’egli comunque indagato.

Non è poi affatto nota la circostanza che la ditta era stata sottoposta ad interdittiva nel 2013.

Tra gli elementi a carico, la Prefettura annovera la circostanza che il ricorrente è stato, sino al 21 dicembre 2012, responsabile tecnico di altra società denominata -OMISSIS- s.r.l in liquidazione, con sede in Casal di Principe e destinataria nell’anno 2012 di informazione antimafia interdittiva. Tuttavia, anche per questa circostanza, gli elementi dell’Informativa a carico della -OMISSIS- riguardavano gli stessi che hanno originato l’odierna interdittiva e sono stati emessi in un periodo in cui l’attuale ricorrente ricopriva una carica in quella società.

Il fatto che Mercadante sia stato responsabile tecnico della -OMISSIS-, poi interdetta, non potrebbe assurgere a motivo idoneo a giustificare il provvedimento impugnato, in quanto quest’ultima risulta essere interdetta solo perché il ricorrente era responsabile tecnico e comunque, sin dall’anno 2012, lo stesso si è dimesso dalla carica e ha costituito l’attuale ditta.

3) Violazione degli artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011, eccesso di potere per difetto di motivazione, del presupposto, arbitrarietà, sviamento, iniquità.

Nel caso di specie, la genericità dell’addebito, senza l’indicazione di alcun concreto elemento di supporto, sarebbe lesiva e penalizzante dei diritti del ricorrente in materia di lavoro e di esercizio dell’impresa.

Il provvedimento della Prefettura non considera gli elementi positivi che riguardano il ricorrente e che i contatti con persone asseritamente sospette risalgono al 2005, mai più ripetuti; peraltro, il soggetto col quale sono stati registrati era incensurato, in ogni caso, il ricorrente non avrebbe mai consapevolmente avuto contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata.

2.- Col ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha formulato censure ripetitive del ricorso introduttivo delle quali ha ribadito ed ulteriormente puntualizzato i contenuti alla luce delle risultanze istruttorie depositate dalla Prefetture in adempimento all’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-.

3.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono fondati nei sensi di seguito precisati.

La Prefettura di Caserta riporta la notizia che -OMISSIS- aveva subito l’applicazione di una misura cautelare in carcere. In realtà il ricorrente non è mai stato destinatario di siffatto provvedimento, benché sia stato coinvolto in un’indagine allorquando era dipendente di una altra ditta, operante nel settore degli appalti pubblici, indagine a seguito della quale è stato considerato estraneo ai fatti contestatigli.

La Prefettura, nel prendere atto dell’assoluzione di -OMISSIS-, evidenzia tuttavia che dal procedimento penale emergerebbero contatti con -OMISSIS-, nato nel 1979, ritenuto capo clan e figlio di -OMISSIS-, noto come -OMISSIS- (cfr., pagina 3 della Informativa).

Questo rilievo non considera che in realtà i “contatti” sono avvenuti con -OMISSIS-, nato nel 1978 (cfr., pagina 2 della stessa Informativa ove emerge la data di nascita di -OMISSIS-), omonimo del figlio di -OMISSIS-, come emerge dalle intercettazioni allegate all’informativa (pag. 2).

Sul punto, il ricorrente – a dimostrazione degli assunti – ha depositato i seguenti documenti:

– certificato relativo allo stato di famiglia di -OMISSIS-, nato nel 1979;

– certificato di famiglia storico di -OMISSIS-, nato nel 1927, padre di -OMISSIS-, nato nel 1954, noto come -OMISSIS-, a sua volta padre di -OMISSIS-, nato nel 1979;

– certificato di famiglia storio di -OMISSIS-, nato nel 1915, padre di Luigi -OMISSIS-, nato nel 1947, a sua volta padre di -OMISSIS-, nato nel 1978, omonimo di -OMISSIS- nato nel 1979.

Trattasi pertanto di due persone diverse, omonime, tra loro neanche parenti.

L’errore di persona non è affatto ininfluente, perché esclude che il ricorrente abbia avuto contatti, ancorché episodici, con -OMISSIS-, classe 1979, figlio di -OMISSIS-, quest’ultimo noto capo dell’organizzazione criminale, conosciuta come “-OMISSIS-”.

Il contenuto della conversazione, peraltro di non immediata comprensione, intrattenuta il 14 febbraio 2005 con -OMISSIS-, nato nel 1978 ed incensurato all’epoca del contatto, sembra fare riferimento alla necessità di costituire un’ATI per potere partecipare ad una determinata gara di appalto, senza alcun altro riferimento dal quale possa ricavarsi o un’interferenza o un collegamento con organizzazioni criminali mafiose.

E’ pur vero che, nel 2014, -OMISSIS-, nato nel 1978, è stato arrestato per reati di turbativa d’asta, tuttavia questa circostanza è accaduta a distanza di nove anni dall’incontro ed in un’epoca in cui non è più rinvenibile alcun contatto né altra relazione col ricorrente.

Per questo aspetto, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato risulta affetto da presupposto erroneo e da difetto d’istruttoria.

4.- Con riguardo, inoltre, agli altri rilievi contenuti nell’interdittiva, la società -OMISSIS- s.r.l. è stata interdetta proprio per il fatto che l’odierno ricorrente vi ricopriva il ruolo di responsabile tecnico, in un periodo nel quale risultava ancora indagato. Si osserva, tuttavia, che gli elementi dell’informativa a carico della menzionata società -OMISSIS- riguardavano gli stessi che hanno originato l’odierno diniego, per essere stati emessi in un periodo nel quale l’attuale ricorrente ricopriva una carica in quella società.

Il provvedimento impugnato è motivato inoltre con la circostanza che il ricorrente era risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento in realtà mai in concreto spiccato.

5.- L’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, circostanza che, sulla base dell’istruttoria condotta e della motivazione del provvedimento di rigetto impugnato, non appare essersi verificata nel caso in esame.

Giova al riguardo rammentare che, quanto all’aspetto temporale, secondo costante giurisprudenza amministrativa, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. III, 1 ottobre 2015, n. 4602; 24 luglio 2015, n. 3653; 23 gennaio 2015, n. 305; 9 maggio 2016 n. 1846, più recente; sez. VI, 5 maggio 2017 n. 2085 e 26 luglio 2018 n. 4588).

Nel caso di specie, in disparte il profilo rilevante dell’omonimia, non si rinvengono elementi chiari in ordine all’attualità ed alla concretezza del pericolo d’ingerenza o comunque di contatti e di relazioni con esponenti delle consorterie criminali.

La giurisprudenza, anche di questa Sezione, è nel senso che: “l’attualità del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di circostanze nuove, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venire meno della situazione di pericolo…”. Il predetto criterio, tuttavia, “subisce un temperamento nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali” (cfr. sentenze 17 aprile 2020, n. 1386 e n. 1387; 7 novembre 2018, n. 6465).

E’ chiaro che il mero decorso del tempo non comporta di per sé stesso il superamento della prognosi di permeabilità, occorrendo elementi positivi che attestino il distacco dalle maglie tentacolari della criminalità organizzata, quali ad esempio misure di “ripulitura” (ex multis, appena citata n. 6465/2018).

Nondimeno, occorre distinguere tra le tipologie di collegamento, non potendosi applicare uniformemente il principio da ultimo richiamato a tutte le possibili cause indizianti. Nel caso di informazioni ostative che come nella specie, si fondino non già su cointeressenze economiche o legami familiari, ma su mere frequentazioni con esponenti legati ai clan, considerare che il decorso del tempo non comporti alcun mutamento della prognosi, significherebbe in sostanza attribuire una sorta di stigma permanente, senza possibilità di sottrarvisi, a chi vi sia incorso. Ed infatti, se per le altre cause indizianti (diretto coinvolgimento in attività criminali, legami familiari con esponenti malavitosi, cointeressenze economiche con esponenti di clan, ecc.) possono ipotizzarsi misure di self-cleaning (modifica della struttura proprietaria, del management, cambiamento di sede, ecc.), per il caso delle frequentazioni, l’unica possibilità sarebbe quella di fuoriuscire dall’impresa. E’ del tutto evidente, però, che siffatta misura sembra in realtà eccessiva nel caso di specie in cui, come detto, le frequentazioni in questione sono risalenti nel tempo e per di più hanno riguardato un soggetto diverso da quello che, per identità di nome, si assumeva essere.

6.- Per quanto sopra, gli atti impugnati vanno annullati, fermo rimanendo il potere della Prefettura, laddove ne ravvisi i presupposti all’esito di ulteriori indagini ed approfondimenti istruttori, di assumere ulteriori provvedimenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche nell’odierno provvedimento citate.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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