Avv. Mario Caliendo
Il TAR di Napoli è tornato nuovamente ad occuparsi di Informative Interdittive antimafia confermando la tutela anticipatoria della misura, evidenziando, però, che la Prefettura non può “trasferire” gli effetti interdittivi tra soggetti.
In particolare, è emerso nel corso del processo che i soggetti titolari della ditta interdetta non sono “minimamente” coinvolti nell’ampio sistema in cui è coinvolto l’ex Sindaco “omissis” ed anzi per quanto riguarda la posizione del titolare della omissis, il GIP del Tribunale di Napoli rinvenendo la insussistenza della “mafiosità” rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, territorialmente competente, rigetta le misure cautelari ed, infatti, emette una avviso di conclusioni delle indagini per “reati comuni”.
Ed anche il Tribunale di SMCV, nell’emettere l’avviso di fissazione della Udienza Preliminare, conferma che Ciccarelli Olimpia è attualmente imputata esclusivamente per reati di abuso edilizio, il tutto in virtù dell’illegittimo rilascio del permesso di costruire n. 63 del 2006.
Nel mentre , la Interdittiva faceva genericamente riferimento alla sentenza di condanna dell’ex Sindaco pronunciata dal Tribunale di Napoli che non riguardava minimamente il titolare della ricorrente e che, si ripete, non è proprio coinvolta nelle vicende “mafiose” di omissis ed anzi dalla pronuncia richiamata non emerge neanche una “semplice” conoscenza tra gli attuali interessati e l’ex Sindaco Omissis o con esponenti legati ai clan.
In pratica, la ricorrente lamentava che una vicenda penale che riguardava il Sindaco del paese ove la stessa avesse svolto investimenti immobiliari non potesse assurgere ad indizio di permeabilità mafiosa della propria ditta; specie, se poi, le contestazioni penali che la riguardavano erano abusi edilizi.
Il TAR ha, quindi, accolta la tesi della ricorrente e nella sentenza del 26.5.22 testualmente si legge: “…In questo senso, non sembra che la Prefettura abbia adeguatamente preso in considerazione ed apprezzato le circostanze che depongono nel senso di escludere collegamenti tra la ricorrente -OMISSIS-e la criminalità organizzata.
Né, per altro verso, collegamenti emergono a carico del coniuge, -OMISSIS-
La ricorrente, ad un esame più attento, appare estranea alla complessa vicenda che individua nella figura dell’ex sindaco di -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, uno dei perni del sistema di contiguità tra la criminalità organizzata, imprese del settore edile e l’amministrazione dell’ente locale, allo scopo di rilasciare permessi o altri titoli per consentire massicce speculazioni edilizie sul territorio comunale.
Né si rilevano, ad un compiuto esame dei singoli episodi, anche letti in collegamento tra di loro, elementi che possano essere letti quali fenomeni di “contiguità soggiacente”, tra l’impresa di cui la ricorrente era socia e la criminalità organizzata.
Il Collegio ritiene al contrario significativa in senso favorevole alla ricorrente i seguenti elementi:
1) non è dimostrato che -OMISSIS-abbia conosciuto -OMISSIS–OMISSIS-, sindaco dal 2010 al 2015 del comune di -OMISSIS-né che lo abbia incontrato;
2) la circostanza che -OMISSIS-sia stata, fino al 2019, socia di -OMISSIS–OMISSIS-, appare di per sé un elemento neutro, tanto più che la stessa non hai ricoperto, nemmeno di fatto, alcun ruolo di gestione, di procuratore, di amministratore; né si registrano contatti con funzionari o dirigenti del Comune di -OMISSIS-;
3) la circostanza penalmente rilevante – ma non per aspetti legati alla criminalità organizzata, bensì per l’ipotesi di reato comune di abuso d’ufficio – riguarda il rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS-, conseguito peraltro quando -OMISSIS-non era sindaco del Comune di -OMISSIS-;
4)-OMISSIS- -OMISSIS-, nel “collaborare” con la giustizia, ha indicato i nominativi degli imprenditori contigui alla criminalità organizzata a fini di promuovere le speculazioni nel territorio di -OMISSIS-, senza mai fare riferimento a -OMISSIS-né ad -OMISSIS-;
5) per il profilo amministrativo, si osserva che, se è vero che il comune di -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, aveva annullato per asseriti profili di illegittimità e di illiceità, il permesso di costruire n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3997 del 2016, ha tuttavia dichiarato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, recuperando pertanto la piena conformità a legge del permesso di costruire.
6) dall’episodio del 2006 non si registra alcun altro avvenimento, anche di portata minima, che possa indurre a sospettare una qualche forma di collegamento con le organizzazioni criminali.
7.- Nel caso di specie, pertanto, dal provvedimento impugnato e dai presupposti atti istruttori, non emerge che la Prefettura abbia svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato -OMISSIS-in qualità di socia di -OMISSIS–OMISSIS-, anche estendendo il raggio di indagine alla posizione del coniuge.
La mancanza di un compiuto apprezzamento del complesso delle circostanze interessanti il ricorrente – risalenti nel tempo e per di più depurate in sede penale delle ipotesi delittuose di stampo mafioso – inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati. L’accertamento condotto appare quindi privo del suo necessario carattere di compiutezza e non è idoneo, a privare l’interessato dalle libertà e dal diritto di determinare le proprie scelte individuali d’impresa….”.
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